Saranno considerati come bastimenti italiani nell'Uruguay, e viceversa come bastimenti uruguayani in Italia, quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalita' dei bastimenti di commercio.
Testo vigente dal 24 luglio 1886
