[1]Il blocco per essere obbligatorio deve essere effettivo e dichiarato.
[2]Il blocco non sara' considerato come effettivo se non e' mantenuto da forze sufficienti per impedire realmente qualunque accesso alle spiaggie ed ai porti bloccati.
[3]Il blocco s'intendera' dichiarato quando ne sia data notizia speciale alla nave che va per entrare nel luogo bloccato. Quindi in nessun caso la nave potra' essere sequestrata, ne' catturata, ne' condannata, se non le sara' stata notificata l'esistenza attuale del blocco da un bastimento della squadra che ve lo mantiene. E perche' non possa allegarsi ignoranza di fatti e sia lecito catturare il bastimento che, malgrado la notificazione fattagli in debita forma, ritornasse a presentarsi davanti allo stesso porto durante il blocco, dovra' il comandante del bastimento da guerra la prima volta che lo incontra annotare nelle sue carte di navigazione il giorno e il luogo in cui lo avra' visitato e gli avra' fatta notificazione del blocco, ritirando dal capitano del bastimento mercantile un'analoga dichiarazione firmata dal medesimo.
Testo vigente dal 24 luglio 1886
