Art. 23 — Ritenute sui redditi di lavoro dipendente

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Gli enti e societa' indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. La ritenuta da operare e' determinata:

  • a)sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennita' di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura.
  • b)sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
  • c)sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e sulla parte imponibile delle indennita' di fine rapporto di cui agli articoli 12, lettera e) e 14 del decreto indicato nella precedente lettera a), con i criteri di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente. I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare alla fine dell'anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli emolumenti di cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a) e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni di imposta gia' applicate a norma della lettera a) del secondo comma. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo. Per le pensioni e per le indennita' di fine rapporto, corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la responsabilita' solidale del datore di lavoro. ((Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attivita' lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo delle detrazioni di imposta previste nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'importo delle detrazioni, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, previste nell'articolo 13 del medesimo testo unico, alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma del presente articolo; sulla parte eccedente la ritenuta si applica con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta.)) Ai fini del precedente comma si tiene conto soltanto delle detrazioni d'imposta di cui il lavoratore, giusta apposita dichiarazione che deve essere fatta al datore di lavoro, non abbia gia' fruito in relazione a precedente rapporto di lavoro nello stesso periodo d'imposta.

Testo in vigore dal 1 giugno 1994 al 31 luglio 1994

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 251/1987

    Questione infondata
    6 luglio 1987

    In relazione alla obiettiva diversita` di situazioni, e` legittimo il differente trattamento impositivo disposto nei confronti del coniuge convivente (detrazione fissa) e del coniuge separato (detrazione nella misura effettiva); mentre l'imputazione di una quota del reddito a ciascun componente del nucleo familiare, nel caso di impresa familiare, corrisponde sia alle responsabilita` di ciascuno di essi sia al diverso rilievo dell'attivita` lavorativa prestata, che concorre proporzionalmente al conseguimento del profitto, diversamente dal lavoro casalingo, che influisce soltanto in via mediata sulla produzione del reddito. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sollevate in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31, 35, comma primo e 53 Cost.). - S.n. 76/1983

    Art. 23 Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 178/1986

    Illegittimità dichiarata
    7 luglio 1986

    riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comnia, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) sollevate dalla Commissione tributaria di secondo grado di Matera, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 C…

    Art. 23 Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

24 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 21 maggio 2022 — 1 gennaio 2027in vigoreper 4 anni
  3. 25 dicembre 2020 — 21 maggio 2022per un anno
  4. 30 novembre 2020 — 25 dicembre 2020per 25 giorni
  5. 9 novembre 2020 — 30 novembre 2020per 21 giorni
  6. 30 aprile 2020 — 9 novembre 2020per 6 mesi
  7. 2 marzo 2020 — 30 aprile 2020per un mese
  8. 13 luglio 2011 — 2 marzo 2020per 9 anni
  9. 1 gennaio 2008 — 13 luglio 2011per 4 anni
  10. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  11. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2007per 5 mesi
  12. 1 gennaio 2005 — 12 agosto 2006per un anno
  13. 1 gennaio 2003 — 1 gennaio 2005per 2 anni
  14. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2003per 2 anni
  15. 10 dicembre 2000 — 1 gennaio 2001per 22 giorni
  16. 1 giugno 2000 — 10 dicembre 2000per 6 mesi
  17. 15 gennaio 2000 — 1 giugno 2000per 5 mesi
  18. 1 gennaio 1998 — 15 gennaio 2000per 2 anni
  19. 1 gennaio 1996 — 1 gennaio 1998per 2 anni
  20. 31 luglio 1994 — 1 gennaio 1996per un anno
  21. 1 giugno 1994 — 31 luglio 1994per 2 mesi
  22. 2 marzo 1983 — 1 giugno 1994per 11 anni
  23. 17 aprile 1977 — 2 marzo 1983per 6 anni
  24. 16 ottobre 1973 — 17 aprile 1977testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1994

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1983 al 1 giugno 1994. 19 parole tolte, 46 parole aggiunte.

… responsabilita' solidale del datore di lavoro. Per i rapporti di lavoro dipendente che importano tolto: prestazione aggiunto: prestazioni di attivita' lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente tolto: alle aggiunto: all'intero importo delle detrazioni di imposta previste tolto: dagli articoli 15 e 16 del aggiunto: nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica tolto: 29 settembre 1973 aggiunto: 22 dicembre 1986, n. tolto: 597 aggiunto: 917, e all'importo delle detrazioni, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, previste nell'articolo 13 del medesimo testo unico, alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo commatolto: ; la parte eccedente e' soggetta a ritenuta aggiunto: del presente articolo; sulla parte eccedente la ritenuta si applica con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art23 · fonte del testo

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