Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle

imposte sui redditi" e successive modificazioni, limitatamente

all'art. 23, e all'art. 25, comma 1 (I soggetti indicati nel primo

comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel

territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto

forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro

autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a

terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del

pagamento una ritenuta del diciannove per cento a titolo di acconto

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai

percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere

operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e

sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del

terzo comma dell'art. 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La

ritenuta è elevata al venti per cento per le indennità di cui alle

lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve

essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di

imprese.), iscritto al n. 106 del registro referendum;

Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione

ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato Giulio Tremonti per i presentatori Bernardini Rita

e Sabatano Mauro.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di

referendum popolare sul seguente quesito: "Volete voi che sia

abrogato il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e

successive modificazioni, limitatamente all'art. 23 e all'art. 25,

primo comma (I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che

corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato

compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione

agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non

esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di

terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del

diciannove per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di

rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte

imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare

delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al venti

per cento per le indennità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12

del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le

prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.)?".

2. - L'Ufficio centrale, verificata con esito positivo la

regolarità della richiesta e la persistente vigenza dell'atto

normativo cui si riferisce, l'ha dichiarata legittima.

Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa

Corte ha fissato il giorno 9 gennaio 1997 per l'udienza in camera di

consiglio, dandone regolare comunicazione.

3. - In prossimità della camera di consiglio hanno presentato

memoria i promotori del referendum, insistendo per la declaratoria di

ammissibilità della richiesta.

Ha in particolare rilevato la difesa che non tutte le leggi che

disciplinano il rapporto fisco-contribuente rientrano nel campo

d'applicazione dell'art. 75 della Costituzione, ma solo quelle di

imposizione del tributo, la cui rimozione unilaterale altererebbe la

struttura del bilancio. Ne consegue che le leggi strumentali o

complementari che disciplinano solo una modalità di riscossione del

tributo, quale è quella oggetto della presente richiesta

referendaria, andrebbero ritenute estranee al divieto di cui alla

norma citata.

4. - Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 è stato udito

per i promotori del referendum l'avvocato Giulio Tremonti. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui

ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi a seguito della

ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di

cassazione, investe il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 recante

"Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi" e successive modificazioni, limitatamente agli artt. 23 e

25, primo comma.

Sulla base di tali disposizioni, i soggetti indicati nel primo

comma dell'art. 23 che corrispondono a soggetti residenti nel

territorio dello Stato compensi comunque denominati per prestazioni

sia di lavoro dipendente sia di lavoro autonomo, ancorché non

esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse

degli stessi (art. 25, primo comma), devono operare all'atto del

pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di

rivalsa, nella misura stabilita dalle due citate disposizioni.

2. - La richiesta referendaria sottoposta al presente giudizio va

dichiarata inammissibile.

Deve essere in primo luogo osservato che questa Corte, con la

sentenza n. 11 del 1995, ha già dichiarato inammissibile identica

richiesta referendaria.

Deve in proposito osservarsi che gli strumenti di attuazione della

pretesa fiscale possono ritenersi parte integrante della normativa

tributaria sol che si consideri che la mancanza di una disciplina

idonea a garantire l'applicazione del prelievo renderebbe inefficace

il semplice apprestamento della struttura sostanziale del tributo.

Per quanto riguarda il sistema del prelievo alla fonte, la

sussistenza di uno stretto legame tra tale disciplina e la concreta

realizzazione del tributo non può essere messa in dubbio, in quanto

la effettività dell'imposizione sul reddito dipende in modo

rilevante dal particolare contesto in cui il tributo stesso viene ad

essere riscosso.

Va pertanto ribadito che il sistema della ritenuta alla fonte, come

affermato da questa Corte, (sentenze nn. 364 del 1987, 128 del 1986 e

92 del 1972), risponde sia all'interesse fiscale della immediata

percezione delle somme, sia a criteri di tecnica tributaria per

agevolare la riscossione dei tributi; e nessun pregio può avere, al

riguardo, il fatto che con l'ausilio dei moderni strumenti di

accertamento e documentazione si possa ugualmente verificare la

percezione dei redditi mediante sistemi diversi da quello che si

intende abrogare con la consultazione popolare.

3. - Pur se tali argomentazioni appaiono sufficienti per ritenere

inammissibile la richiesta di referendum, deve rilevarsi, inoltre,

che nella legge in questione è ravvisabile natura tributaria anche

sotto il profilo sostanziale.

Nella fattispecie, invero, risultano sussistenti entrambi gli

elementi indicati da altra giurisprudenza di questa Corte (sentenze

nn. 63 del 1990 e 26 del 1982), costituiti dalla ablazione delle

somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico e la loro

destinazione allo scopo di apprestare mezzi per il fabbisogno

finanziario.

È sussistente il primo, in quanto le norme oggetto della richiesta

referendaria tendono appunto all'ablazione di somme trattenute dal

datore di lavoro a titolo d'imposta e da costui versate nelle casse

dell'erario; così come sussiste il secondo, essendo evidente la

destinazione delle somme in questione all'apprestamento dei mezzi

necessari al fabbisogno dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni,

richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 11-13 dicembre

1996, dall'Ufficio centrale per il referendum; costituito presso la

Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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