Corte costituzionale

Sentenza n. 51/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/02/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e

successive modificazioni, limitatamente a:

Articolo 23;

Articolo 25, comma 1: "I soggetti indicati nel primo comma

dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio

dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di

partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo,

ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o

nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una

ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo

di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio

quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti

dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere

operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e

sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del

terzo comma dell'art. 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La

ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle

lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve

essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di

imprese";

Nonché la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la

stabilizzazione della finanza pubblica" e successive modificazioni,

limitatamente all'articolo 21, comma 15, limitatamente alle parole:

"Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel

titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché," giudizio iscritto

al n. 133 del registro referendum.

Vista l'ordinanza del 7 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato conforme a legge la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato Giulio Tremonti per i presentatori Capezzone

Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte

di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e

successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum

popolare sul seguente quesito: Volete voi che sia abrogato il decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante

"Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi" e successive modificazioni, limitatamente all'art. 23 e

all'art. 25, primo comma (I soggetti indicati nel primo comma

dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio

dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di

partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo,

ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o

nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una

ritenuta del venti per cento a titolo di acconto dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche dovuta dai percepienti, con l'obbligo

di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata dal condominio

quale sostituto di imposta anche sui compensi percepiti

dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere

operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e

sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del

terzo comma dell'art. 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La

ritenuta è elevata al venti per cento per le indennità di cui alle

lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve

essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di

imprese)?; nonché la legge 27 dicembre 1997, n.449, recante "Misure

per la stabilizzazione della finanza pubblica" e successive

modificazioni, limitatamente all'art. 21, comma 15, (limitatamente

alle parole: "Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte

previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché)?".

2. - L'Ufficio centrale, verificata con esito positivo la

regolarità della richiesta e la persistente vigenza dell'atto

normativo cui si riferisce, l'ha dichiarata legittima.

Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa

Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per la conseguente

deliberazione, dandone regolare comunicazione. Con successivo decreto

la data di deliberazione è stata rinviata al 18 gennaio.

3. - In prossimità della camera di consiglio hanno presentato

memoria i promotori del referendum insistendo per la declaratoria di

ammissibilità della richiesta.

Premette la difesa che la ratio dell'art. 75, secondo comma, della

Costituzione non sarebbe quella di introdurre un limite assoluto alla

sovranità popolare in materia tributaria, ma solo quella di

contrastare possibili forme di demagogia fiscale che potrebbero

privare lo Stato dei mezzi finanziari per effetto del referendum

abrogativo. Da ciò discenderebbe che non tutte le leggi che

disciplinano il rapporto Fisco-contribuente rientrano nel campo

d'applicazione dell'art. 75 della Costituzione, ma solo quelle di

imposizione del tributo, la cui rimozione unilaterale altererebbe la

struttura del bilancio; con la conseguenza che le leggi strumentali o

complementari che disciplinano solo una modalità di riscossione del

tributo, quali sono quelle oggetto della presente richiesta

referendaria, andrebbero ritenute estranee al divieto di cui alla

norma citata.

4. - Nella camera di consiglio del 18 gennaio 2000 è stato udito,

per i promotori del referendum l'avvocato Giulio Tremonti. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui

ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi a seguito della

ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di

cassazione, investe il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 recante

"Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi" e successive modificazioni, limitatamente agli artt. 23 e

25, primo comma, nonché l'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre

1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica".

Le prime di tali disposizioni prevedono che i soggetti indicati nel

primo comma dell'art 23, che corrispondono a soggetti residenti nel

territorio dello Stato compensi comunque denominati, per prestazioni

sia di lavoro dipendente sia di lavoro autonomo, ancorché non

esercitate abitualmente, ovvero rese a terzi o nell'interesse degli

stessi (art 25, primo comma), devono operare all'atto del pagamento

una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche dovuta dai percipienti.

L'art. 21, comma 15, della legge n. 449 del 1997 estende la portata

delle precedenti disposizioni al caso in cui il pagamento sia

eseguito mediante pignoramento anche presso terzi, in base ad

ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme

per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere

operata una ritenuta alla fonte.

2. - La richiesta referendaria sottoposta al presente giudizio non

è ammissibile.

Deve essere anzitutto osservato che le sentenze di questa Corte n.

37 del 1997 e n. 11 del 1995, hanno già dichiarato inammissibili

analoghe richieste referendarie.

Nel confermare le motivazioni di quelle decisioni, ritiene la Corte

che con la dizione "leggi tributarie" contenuta nell'art. 75, secondo

comma, della Costituzione, il legislatore costituente abbia fatto

riferimento a tutte quelle disposizioni che disciplinano il rapporto

tributario nel suo insieme. In essa rientrano, pertanto, sia le norme

che riguardano il momento costitutivo dell'imposizione sia quelle che

disciplinano gli aspetti dinamici del rapporto, e cioè il suo

svolgimento nell'accertamento e nell'applicazione del tributo con la

riscossione dello stesso. Orbene, le disposizioni oggetto della

presente richiesta referendaria attengono e al momento accertativo ed

a quello attuativo della fattispecie impositrice.

Giova ribadire in proposito che gli strumenti di attuazione della

pretesa fiscale possono ritenersi parte integrante della normativa

tributaria sol che si consideri che la mancanza di una disciplina

idonea a garantire l'applicazione del prelievo renderebbe inefficace

il mero apprestamento della norma sostanziale del tributo. Per quanto

riguarda il sistema del prelievo alla fonte, la sussistenza di uno

stretto legame tra tale disciplina e la concreta realizzazione del

tributo non può essere messa in dubbio, in quanto la effettività

dell'imposizione sul reddito dipende in modo rilevante dai

particolari meccanismi previsti, non tanto per la conoscibilità dei

soggetti percettori di reddito, quanto per la riscossione materiale

dei tributi.

Va pertanto confermato che il sistema della ritenuta alla fonte,

come ritenuto più volte da questa Corte (sentenze nn. 364 del 1987,

128 del 1986 e 92 del 1972), risponde vuoi all'interesse fiscale

della immediata percezione delle somme, vuoi a criteri di tecnica

tributaria che ne agevolano il prelievo; e nessun pregio può avere,

al riguardo, il fatto che possano utilizzarsi anche altri strumenti

di accertamento e documentazione diversi da quello scelto dal

legislatore e che si intende abrogare con la consultazione popolare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni,

nonché della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la

stabilizzazione della finanza pubblica) richiesta dichiarata

legittima, con ordinanza in data 7 dicembre 1999, dall'Ufficio

centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari