Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/01/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare di abrogazione del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni in

materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive

modificazioni, limitatamente all'art. 23 e all'art. 25, primo comma:

"I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono

a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque

denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per

prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente

ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare

all'atto del pagamento una ritenuta del diciannove per cento a titolo

di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai

percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere

operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e

sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del

terzo comma dell'art. 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La

ritenuta è elevata al venti per cento per le indennità di cui alle

lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve

essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di

imprese", iscritto al n. 66 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 30 novembre 1994 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum popolare presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato Gianni Marongiu per i presentatori Giuseppe

Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte

di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e

successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum

popolare presentato il 3 febbraio 1994 da nove cittadini elettori sul

seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante

'Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi' e successive modificazioni, limitatamente all'art. 23 e

all'art. 25, primo comma: "I soggetti indicati nel primo comma

dell'art. 2, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio

dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di

partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo,

ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o

nell'interesse, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta

del diciannove per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di

rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte

imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare

delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al venti

per cento per le indennità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12

del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le

prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese"?

2. - L'Ufficio centrale, verificata con esito positivo la

regolarità della richiesta e la persistente vigenza dell'atto

normativo cui si riferisce, con ordinanza del 30 novembre 1994 l'ha

dichiarata legittima.

Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa

Corte ha fissato il giorno 9 gennaio 1995 per la conseguente

deliberazione, dandone regolare comunicazione.

3. - In prossimità della camera di consiglio, i promotori della

richiesta referendaria hanno presentato memoria, insistendo per

l'ammissibilità della richiesta medesima.

La difesa ha innanzitutto rilevato che le norme oggetto del referendum non rientrerebbero fra quelle di cui all'art. 75 della

Costituzione in quanto alle somme pagate dal sostituto d'imposta non

potrebbe attribuirsi natura tributaria: e ciò sia in quanto il

relativo obbligo non sarebbe riconducibile al disposto dell'art. 53

della Costituzione, essendo il sostituto un semplice anticipatore di

somme di denaro che diverranno imposte solo successivamente, sia in

quanto non potrebbe farsi discendere la natura tributaria dalla

giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine alla competenza

delle Commissioni tributarie a risolvere le liti fra sostituto e

sostituito.

Osserva infine il comitato promotore che alla declaratoria di

ammissibilità della richiesta referendaria non sarebbe di ostacolo

quella giurisprudenza costituzionale che ricomprende nella categoria

degli atti legislativi espressamente non sottoponibili a referendum

abrogativi anche quelle leggi che producono effetti giuridici così

strettamente connessi all'ambito di operatività delle suddette

categorie, in quanto la figura del sostituto d'imposta esisterebbe

solo al fine di rendere più semplice la realizzazione della pretesa

tributaria, né la sua eliminazione comporterebbe il venir meno, per

il datore di lavoro, dell'obbligo di informare il fisco sugli importi

corrisposti ai lavoratori.

4. - Nel corso della Camera di consiglio del 9 gennaio 1995,

l'avvocato Giovanni Marongiu, intervenuto in rappresentanza dei

promotori e presentatori del referendum abrogativo, ha insistito per

l'ammissibilità della proposta referendaria con argomenti analoghi a

quelli espressi nella memoria. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui

ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi a seguito della

ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di

cassazione del 30 novembre 1994, investe il decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, limitatamente agli artt. 23 e 25, primo comma.

Sulla base di tali disposizioni i soggetti indicati nel primo

comma dell'art. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, che

corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato

compensi comunque denominati per prestazioni di lavoro dipendente

(art. 23), ovvero di lavoro autonomo, ancorché non esercitate

abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse degli stessi

(art. 25, primo comma), devono operare all'atto del pagamento una

ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa, nella

misura stabilita dalle due disposizioni.

2. - La richiesta referendaria sottoposta al presente giudizio va

dichiarata inammissibile.

Pregiudiziale all'esame della sussistenza dei requisiti di

omogeneità, chiarezza ed univocità del quesito, necessari

all'ammissibilità del referendum abrogativo secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, è la verifica se le norme oggetto

della presente richiesta siano comprese, o meno, nella categoria

delle "leggi tributarie" sulle quali l'art. 75 della Costituzione

preclude il ricorso al referendum abrogativo.

Va premesso in proposito che - come questa Corte ha affermato in

sede di giudizio di ammissibilità di altri referendum (sentenze nn.

63/1990 e 26/1982) - gli elementi basilari per la qualificazione di

una legge come tributaria sono costituiti dalla ablazione delle somme

con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico e la loro

destinazione allo scopo di apprestare mezzi per il fabbisogno

finanziario dell'ente medesimo.

3. - In ordine alla presente materia, è sicuramente sussistente

il primo dei due elementi richiamati, in quanto la norma oggetto

della richiesta referendaria tende a realizzare l'ablazione di somme

trattenute da parte del datore di lavoro a titolo di imposta, e da

costui successivamente versate nelle casse dell'erario. Parimenti

può dirsi sussistente anche l'altro elemento, dato che è evidente

la destinazione delle somme in questione all'apprestamento di mezzi

necessari al fabbisogno dello Stato. Si tratta di un obbligo

tributario posto a carico di determinati soggetti (c.d. sostituti),

la cui violazione è autonomamente sanzionata.

Pertanto, sebbene il presupposto dell'obbligo in questione sia

riferibile al reddito di lavoro del sostituito, verso cui il datore

di lavoro esercita la rivalsa, i rapporti tra ente impositore e

sostituto e tra quest'ultimo ed il sostituito sono di natura

tributaria, con tutte le conseguenze anche in ordine alla

giurisdizione.

4. - L'inammissibilità del quesito risulta rafforzata da una

ulteriore considerazione. Questa Corte ha affermato il principio

secondo cui l'interpretazione letterale dell'art. 75 della

Costituzione deve essere integrata con un criterio logico-sistematico

per cui devono essere sottratte a referendum abrogativo anche tutte

quelle disposizioni produttive di effetti collegati in modo così

stretto all'ambito di operatività delle leggi in esso espressamente

indicate da far ritenere sottintesa la preclusione (sentenza n.

16/1978). Con riguardo al meccanismo normativo del sostituto

d'imposta, cui si riferisce la presente richiesta referendaria,

appare evidente la sua inscindibile connessione con l'imposta sul

reddito e, di conseguenza, con le disposizioni legislative che la

disciplinano.

Ed infatti, il sistema del sostituto d'imposta, storicamente sorto

con maggiori giustificazioni, ancora risponde sia all'interesse

fiscale dell'immediata percezione delle somme (c.d. "tassazione alla

fonte"), sia a criteri di tecnica tributaria per agevolare

l'accertamento e la riscossione dei tributi, come affermato da questa

Corte nelle sentenze nn. 92/1972, 128/1986 e 364/1987, nonché

nell'ordinanza n. 330/1987. Nelle citate pronunce si sottolinea che

la dichiarazione dei sostituti "non mira soltanto ad assicurare

all'erario la quota che il sostituto trattiene al sostituito, ma ha

altresì valore cognitivo, in quanto consente agli uffici di

apprendere che il sostituito possiede fonti di reddito, mettendoli

conseguentemente in grado di verificare l'esistenza e l'entità delle

dichiarazioni che egli è a sua volta obbligato a rendere".

Né pregio può avere, al riguardo, il fatto che con l'ausilio dei

moderni strumenti di accertamento e documentazione si possa

ugualmente verificare la percezione di redditi mediante sistemi

diversi da quello del sostituto d'imposta, in quanto ciò non vale

comunque ad escludere la natura tributaria delle disposizioni vigenti

oggetto del presente quesito referendario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum abrogativo del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte

sui redditi" e successive modificazioni, limitatamente agli artt. 23

e 25, primo comma, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del

30 novembre 1994, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito

presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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