Per l'anno 1978 il termine per la presentazione delle dichiarazioni, di cui al primo e quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, modificato dall'articolo 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e' fissato fra il 1 e il 30 giugno. Il terzo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli emolumenti di cui alla lettera b) dell'articolo 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a), e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni d'imposta gia' applicate a norma della lettera a) del secondo comma".

Testo vigente dal 19 ottobre 1977

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-10-17;749~art2 · fonte del testo

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