Art. 34 — Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1](( (articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)))

[2]1. ((I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono redditi di cui all'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 54 del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 33 e, in particolare, i commi 3, 4 e 5. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, la ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.)) 2. ((Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.)) 3. ((Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), del predetto testo unico in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.)) 4. ((Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 52, comma 1, lettera m), del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e' operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 258 e 259, commi 1 e 2 del medesimo testo unico.))

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026. 82 parole tolte, 45 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente(articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono redditi di cui all'articolo tolto: 50 aggiunto: 52, comma 1, del testo unico delle aggiunto: disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto tolto: del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 aggiunto: legislativo 19 giugno 2026, n. tolto: 917 aggiunto: 117, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta … reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo tolto: 52 aggiunto: 54 del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui … i commi 3, 4 e 5. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo tolto: 17 aggiunto: 19, comma 1, lettera c), del testo unico delle aggiunto: disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, la ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. 2. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo tolto: 52 aggiunto: 54, comma 1, lettera tolto: d-bis aggiunto: e), del richiamato testo unico delle aggiunto: disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi tolto: di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti. 3. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo tolto: 50 aggiunto: 52, comma 1, lettera tolto: c-bis aggiunto: d), del predetto testo unico tolto: delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti … 30 per cento. 4. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo tolto: 50 aggiunto: 52, comma 1, lettera tolto: h-bis aggiunto: m), del richiamato testo unico delle aggiunto: disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi tolto: di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli tolto: 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 aggiunto: 258 e 259, commi 1 e 2 del medesimo testo unico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art34 · fonte del testo

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