Art. 27-bis — Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti

Le societa' che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della societa' che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 27, se:

  • a)rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
  • b)risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;
  • c)sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
  • d)la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno. 97 ((1-bis. La disposizione del comma l si applica altresi' alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della societa' erogante, sempreche' la remunerazione sia erogata a societa' con i requisiti indicati nel comma 1)) 144 Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti che la societa' non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonche' una dichiarazione della societa' che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1. 97 Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della societa' beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli. 97 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N.49. 97 ((5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, e' attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212)) 144
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.49

97

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.49 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2005." Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.49 ha inoltre disposto (con l'art. 2 comma 2) che " La percentuale indicata nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' ridotta al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 10 per cento per quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009."

L. 7 luglio 2016, n. 122

144

La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 26, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016.

Testo vigente dal 23 luglio 2016 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 23 luglio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 23 luglio 2016. 158 parole tolte, 52 parole aggiunte.

d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno. aggiunto: 1-bis. La disposizione del comma tolto: 1 aggiunto: l si applica altresi' tolto: alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti aggiunto: alle remunerazioni di cui all'articolo tolto: 44, comma 1, lettera e), aggiunto: 89, comma 3-bis, del testo unico tolto: delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tolto: agli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico, nonche' alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, aggiunto: in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della societa' erogante, sempreche' la remunerazione tolto: e gli utili siano erogati aggiunto: sia erogata a societa' con i requisiti indicati nel comma 1 tolto: che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della societa' che, rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle … attuazione mediante approvazione di appositi modelli. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N.49. tolto: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle societa' di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea a condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del re- gime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991 aggiunto: 5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, e' attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. tolto: 413. aggiunto: 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 luglio 2016, n. 122

    La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 26, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art27bis · fonte del testo

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