Art. 60 d.P.R. 633/1972 — Pagamento delle imposte accertate

L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica. ((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)). ((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)). ((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)). ((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)). L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalita' di cui all'articolo 38, quarto comma. Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente puo' esercitare il diritto alla detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione. 20

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Testo vigente dal 27 marzo 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 60 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16155/2026

    25 maggio 2026

    In tema di IVA, è legittimo e conforme al diritto unionale l'atto impositivo con il quale l'amministrazione finanziaria recuperi a tassazione i maggiori ricavi considerando le somme oggetto di recupero non comprensive di tale imposta, in quanto l'art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede che il contribuente possa rivalersi nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, recuperando l'IVA relativa ad avvisi di accertamento o rettifica, così consentendo di mantenere la neutralità fiscale dell'imposta, senza che possa avere rilievo l'eventuale difficoltà materiale di recupero dell'IVA liquidata dall'Ufficio.

    Art. 60 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di maggio 2026, p. 266 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 371/1987

    Questione infondata
    4 novembre 1987

    L'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - disponendo che, in caso di pendenza di ricorso giurisdizionale avverso l'accertamento I.V.A., il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito, per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso - non pone alcuna condizione di procedibilita` all'azione giudiziaria (e dunque non costituisce applicazione del principio del solve et repete), ma e` espressione del principio della normale esecutorieta` dei provvedimenti amministrativi. (Manifesta infondatezza - gia` dichiarata con ord. n. 176/1985 - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 60 cit., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.).

    Art. 34 d.P.R. 633/1972 · Art. 45 cost. · Art. 60 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 176/1985

    Questione infondata
    25 maggio 1985

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui dispone che, se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta dev'essere eseguito per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso, in quanto, come già affermato, detto articolo non pone alcuna condizione di procedibilità all'azione giudiziaria e quindi non costituisce espressione del principio del solve et repete. Viceversa, disponendo il pagamento graduale dell'imposta accertata nel corso del procedimento giurisdizionale, è espressione del principio della normale esecutorietà dei provvedimenti amministrativi, la cui non contrarietà agli artt. 3, 24 e 113 Cost. è stata già espressamente riconosciuta. - S. nn. 21 e 79/1961; 63/1982 e O. nn. 168 e 367/1983.

    Art. 60 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 202/1982

    Questione inammissibile
    24 novembre 1982

    L'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, fa obbligo all'autorità giurisdizionale, che sollevi questione di legittimità costituzionale, di riferire nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi della questione, per cui s'impone una declaratoria di manifesta inammissibilità per assoluto difetto di rilevanza qualora il giudice remittente si limiti a criticare gli articoli delle leggi impugnate senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e senza motivare in punto di rilevanza, ne' sulle ragioni della denunziata incompatibilità. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine agli artt. 17, 18 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 58, 60, 61, 62 e l'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché in ordine all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (riguardanti tutti il contenzioso tributario), con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76, 97, 101, secondo comma, 104 e 113 Cost.). - S. nn. 29/1982; 158/1982.

    Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2012 al 27 marzo 2025. 28 parole tolte, 44 parole aggiunte.

L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica. tolto: COMMA ABROGATO DAL aggiunto: IL D.LGS. tolto: 26 FEBBRAIO 1999 aggiunto: 24 MARZO 2025, N. tolto: 46. COMMA ABROGATO DAL aggiunto: 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. IL D.LGS. tolto: 26 FEBBRAIO 1999 aggiunto: 24 MARZO 2025, N. tolto: 46. COMMA ABROGATO DAL aggiunto: 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. IL D.LGS. tolto: 26 FEBBRAIO 1999 aggiunto: 24 MARZO 2025, N. tolto: 46. COMMA ABROGATO DAL aggiunto: 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. IL D.LGS. tolto: 26 FEBBRAIO 1999 aggiunto: 24 MARZO 2025, N. tolto: 46 aggiunto: 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, e' iscritta direttamente nei ruoli a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art60 · fonte del testo

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