Corte costituzionale

Sentenza n. 452/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1998 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia

di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), promosso

con ordinanza emessa il 20 ottobre 1997 dal giudice per le indagini

preliminari del tribunale di Modena, nel procedimento penale a carico

di Tella Anna Maria ed altri, iscritta al n. 896 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice

relatore Massimo Vari.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale nei confronti di Teodosio

Greco, Anna Maria Tella e Maria Pia Manzini, rinviati a giudizio, tra

l'altro, per i reati di cui agli artt. 1, secondo comma, numeri 2-3,

1, comma 2, lettera b), del d.-l. 10 luglio 1992 (recte: 1982), n.

429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n.

516, come modificata per effetto del d.-l. 16 marzo 1991, n. 83,

convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1991, n. 154, il

giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena ha

sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma 6, del decreto legislativo 19 luglio (recte: giugno) 1997, n.

218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di

conciliazione giudiziale), nella parte in cui non prevede

l'applicabilità dell'art. 2, comma 3, seconda parte, del decreto

stesso, anche ai periodi di imposta già definiti sulla base

dell'art. 3 del precedente d.-l. 30 settembre 1994, n. 564,

convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n. 656.

Premette il giudice a quo che, in base a quanto previsto dalla

seconda parte del comma 3 dell'art. 2 del menzionato decreto

legislativo n. 218 del 1997, la definizione concordata

dell'accertamento tributario esclude con effetto retroattivo, in

deroga al principio della ultrattività della legge penale

tributaria, stabilito dall'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,

la punibilità per i reati tributari previsti dagli artt. 1, 2, primo

e secondo comma, e 3 del d.-l. n. 429 del 1982, convertito, con

modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, limitatamente ai

fatti oggetto dell'accertamento.

A sua volta la disposizione denunciata, e cioè il comma 6

dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo, estende l'applicazione

dei precedenti commi anche "ai periodi d'imposta per i quali era

applicabile la definizione ai sensi dell'art. 3 del d.-l. 30

settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, nella legge

30 novembre 1994, n. 656 e dell'art. 2, comma 137, della legge 23

dicembre 1996, n. 662".

2. - Il rimettente, ritenendo di non poter pervenire, attraverso

una interpretazione letterale e sistematica della norma,

all'applicazione, in via diretta ed immediata, della menzionata causa

di non punibilità a chi abbia già definito, ex art. 3 del d.-l. n.

564 del 1994, precedenti periodi di imposta, reputa la mancata

previsione di quest'ultima ipotesi in contrasto con il criterio di

ragionevolezza, desumibile dall'art. 3, primo comma, della

Costituzione, giacché, "pur all'interno di un quadro di

discrezionalità legislativa funzionale ad agevolare, attraverso la

previsione di meccanismi incentivanti, la definizione concordata

delle controversie fiscali", il legislatore ha l'obbligo di non

riservare un trattamento ingiustificatamente differenziato a

situazioni identiche.

3. - Dal punto di vista della rilevanza della questione, il

rimettente sostiene che la non punibilità del reato, conseguente ad

una eventuale sentenza di accoglimento, non potrebbe non ridondare

anche a vantaggio di coloro che, come gli imputati, non sarebbero

stati formalmente legittimati ad avvalersi della procedura di

accertamento con adesione, in quanto privi della carica di

amministratore della società "o perché cessati (Manzini e Tella),

ovvero per non esserlo mai stato (Greco)", all'uopo richiamando

l'orientamento espresso nella sentenza n. 19 del 1995, con la quale

questa Corte ha affermato la valenza oggettiva dell'amnistia per i

reati tributari introdotta dal d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

La difesa erariale, non condividendo la premessa interpretativa da

cui muove il rimettente, ritiene, infatti, che l'effetto estintivo

della punibilità si abbia anche nel caso in cui sia stata già

formulata adesione all'accertamento. E ciò in quanto l'espresso

riferimento all'effetto retroattivo della causa di non punibilità,

contenuto nella disposizione censurata, avrebbe un senso soltanto ed

esclusivamente se riferito "alle cause di estinzione della

punibilità che tali non erano" al momento in cui fu posto in essere

il comportamento cui è oggi riferito l'effetto in questione. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini

preliminari del tribunale di Modena ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del decreto

legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nella parte in cui non prevede

che il disposto dell'art. 2, comma 3, seconda parte, del predetto

decreto si applichi anche ai periodi di imposta già definiti sulla

base dell'art. 3 del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito,

con modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n. 656.

Secondo il rimettente la denunciata norma si pone in contrasto con

l'art. 3, primo comma, della Costituzione, a causa del diverso

trattamento riservato a situazioni identiche, in quanto consente al

contribuente di avvalersi della facoltà di definire i periodi di

imposta fino al 1994 mediante accertamento con adesione, al quale

accede l'esclusione della punibilità per gli illeciti aventi

rilevanza sul piano penale, e non ricomprende, invece, in tali

benefici, le situazioni relative agli stessi periodi di imposta, che

siano già state definite ai sensi del menzionato art. 3 del d.-l. n.

564 del 1994.

2. - Nulla osta, anzitutto, all'ammissibilità della questione

sotto il profilo della rilevanza, motivata dal rimettente sulla base

di argomenti tratti dai precedenti della giurisprudenza

costituzionale in materia di amnistia (in particolare, sentenza n. 19

del 1995), al fine di sostenere che una pronunzia di accoglimento non

potrebbe non ridondare anche a vantaggio di coloro che, come gli

imputati, non sarebbero stati formalmente legittimati ad avvalersi,

nella specie, della procedura di accertamento con adesione. La non

implausibilità di tale motivazione è sufficiente a superare il

vaglio della verifica che compete alla Corte sull'esistenza dei

presupposti per il promovimento della questione, potendosi, così,

dare ingresso al presente incidente di costituzionalità.

3. - Nel merito, la questione è da reputare non fondata, nei sensi

di seguito precisati.

Onde richiamare il contesto normativo nel quale si colloca la

problematica portata all'esame della Corte, va premesso che il

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel procedere ad una

revisione organica dell'istituto dell'accertamento con adesione, ha

introdotto una nuova disciplina generale delle modalità per la

definizione delle pendenze tributarie, cui si riconnettono anche

effetti premiali sul piano penale; si prevede, infatti, sia pure con

talune eccezioni, che "la definizione esclude, anche con effetto

retroattivo, in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,

la punibilità per i reati previsti dal d.-l. 10 luglio 1982, n.

429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n.

516, limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento" (comma 3,

seconda parte, dell'art. 2). Il comma 6 del medesimo articolo, sul

quale si appuntano le censure del rimettente, precisa, a sua volta,

che rientrano, nella disciplina di cui ai precedenti commi (tra i

quali il comma 3 testé richiamato), anche i periodi di imposta per i

quali era applicabile, tra l'altro, la definizione ai sensi dell'art.

3 del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564. Si tratta, in particolare,

dell'accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi

(c.d. "concordato di massa"), previsto dal menzionato art. 3, ai fini

delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, nel

quadro di una disciplina del concordato relativa alle dichiarazioni

presentate entro il 30 settembre 1994.

4. - Tanto premesso, è da rammentare che questa Corte ha più

volte affermato (da ultimo, sentenze n. 307 del 1996 e n. 354 del

1997) il principio secondo cui il giudice rimettente, nell'operare la

ricognizione del contenuto normativo della disposizione da applicare

al caso portato al suo esame, deve costantemente essere guidato

dall'esigenza di rispettare i precetti costituzionali e, quindi, ove

una interpretazione appaia confliggente con alcuno di essi, è tenuto

- soprattutto in mancanza di diritto vivente - ad adottare quella

diversa lettura che risulti aderente ai principi costituzionali

altrimenti vulnerati.

nel caso di specie, invero, esiste la possibilità di una

interpretazione della disposizione denunciata diversa da quella

prospettata dall'ordinanza e tale da consentire di superare il

denunciato dubbio di costituzionalità.

Alla tesi sostenuta dal giudice a quo, nel senso che l'effetto

estintivo della punibilità, previsto dal comma 3 dell'art. 2 del

decreto legislativo n. 218 del 1997, non comprenderebbe il caso in

cui si sia già formulata adesione all'accertamento in base all'art.

3 del d.-l. n. 564 del 1994, può opporsi, anzitutto, che il

censurato comma 6 del medesimo art. 2 - nel ricondurre nella

disciplina di favore del precedente comma 3 i periodi di imposta ai

quali "era applicabile" la definizione ai sensi della anteriore

normativa - utilizza una locuzione, che, nella sua portata letterale,

ben si presta, in alternativa alla lettura riduttiva del rimettente,

ad essere riferita a tutte le pendenze rientranti nella indicata

categoria, a prescindere dal fatto di essere state o meno definite.

Può, inoltre, rilevarsi che il menzionato decreto legislativo n.

218 del 1997, nel ridisciplinare in via generale i procedimenti di

definizione delle vertenze tributarie e nell'escludere (art. 2, comma

3) la punibilità per i fatti aventi rilevanza penale, mostra di

volersi ispirare a criteri di particolare ampiezza, come denota il

fatto stesso di aver preso in considerazione anche i fatti

precedenti, in ciò derogando al principio generale dell'art. 20

della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (c.d. "ultrattività della legge

penale tributaria"). Ma, una volta individuato in questi termini

l'intento del legislatore, non si spiegherebbe una discriminazione,

nell'ambito delle fattispecie pregresse, a danno delle pendenze a suo

tempo risolte, se non altro perché ne resterebbero penalizzati

proprio quei contribuenti che, come lo stesso rimettente non manca di

avvertire, si sono mostrati più solerti nella definizione dei loro

rapporti con il fisco.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del decreto

legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di

accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), sollevata,

in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:452 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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