Accertamento con adesione

Art. 15 — Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione

Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto,((negli articoli 71 e 72)) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e ((negli articoli 50 e 51)) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. 2 12 18 ((2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4.)) 18 ((2-bis.1 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis) dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.)) 18 COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 15

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203

2

con decorrenza dal 1 aprile 1998

Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.

L. 13 dicembre 2010, n. 220

12

con decorrenza dal 1 febbraio 2011

La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che "Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011".

L. 23 dicembre 2014, n. 190

15

con decorrenza dal 1 gennaio 2016

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 639) che "L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 637, lettera c), numero 4), opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º gennaio 2016".

D.Lgs. 24 dicembre 2015, n. 159

18

Il D.Lgs. 24 dicembre 2015, n. 159 ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a 4, non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie gia' perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo in vigore dal 22 ottobre 2015 al 1 gennaio 2027

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6638/2026

    20 marzo 2026

    A differenza dell'acquiescenza parziale all'avviso di accertamento, che si sostanzia in un atto unilaterale del contribuente, l'accertamento con adesione parziale ha natura bilaterale, con la conseguenza che, in caso di mancata accettazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente non può ricorrere al giudice per ottenere una decisione sostitutiva del mancato consenso da parte di quest'ultima.

    Art. 15 · Art. 2 Accertamento con adesione

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4093/2026

    23 febbraio 2026

    In tema di violazioni di norme tributarie, la fattispecie del "lieve inadempimento" di cui all'art. 15-ter, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2015, in vigore dalla data del 22 ottobre 2015 e non avente efficacia retroattiva) esclude la decadenza dalla rateazione, ricorrendone i presupposti, nelle sole ipotesi di somme dovute ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, del richiamato decreto ovvero di versamento in un'unica soluzione degli importi stabiliti in sede di accertamento con adesione ex art. 8 del d.lgs. n. 218 del 1997, mentre non concerne il diverso caso previsto all'art. 15 del decreto medesimo.

    Art. 15 · Art. 15-ter Riscossione imposte sul reddito · Art. 8 Accertamento con adesione

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2015 al 22 ottobre 2015. 20 parole tolte, 94 parole aggiunte.

Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, tolto: nell'articolo 71aggiunto: negli articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e tolto: nell'articolo 50 aggiunto: negli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con … terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. aggiunto: 2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e tolto: 3 aggiunto: 4. 2-bis. tolto: Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di versamento delle somme dovuteaggiunto: 1 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis) dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 24 dicembre 2015, n. 159

    Il D.Lgs. 24 dicembre 2015, n. 159 ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a 4, non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie gia' perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari