Art. 93 t.u.i.r. — Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finche' non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in base ai corrispettivi liquidati. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 126 248 I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, e' limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi e' imputata al reddito dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 128 In deroga alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformita' ai corretti principi contabili, applicano tale metodo anche ai fini della determinazione del reddito. 235 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247. 123 115

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 79.

D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247

123

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 6, comma 13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3, primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo, 95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo unico, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma 4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le disposizioni degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006".

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

126

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 21) che "Le disposizioni del comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

L. 27 dicembre 2006, n. 296

128

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 70) che "La disposizione del periodo precedente si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006".

D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192

235

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11, commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023". Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 3) che "Per le opere, i prodotti, le forniture e i servizi di cui agli articoli 92, comma 6, e 93, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, ancora in corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto".

D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

248

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, nel modificare l'art. 9 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha conseguentemente disposto (con l'art. 374, comma 7, alinea) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e agli articoli 276 e 277, commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

Testo vigente dal 4 luglio 2026 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 93 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 27592/2025

    16 ottobre 2025

    In tema di redditi di impresa, in caso di opere, servizi o forniture ultrannuali, agli effetti dell'art. 93, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, costituiscono maggiorazioni di prezzo assoggettabili a tassazione già al momento della richiesta (stante la certezza delle pretesa, in quanto scaturite dalla legge o dal contratto) i redditi derivanti da proventi accessori al contratto (quale è la vendita di materiale non impiegato nell'appalto), i corrispettivi per i servizi aggiuntivi richiesti e le variazioni del costo dei materiali e della manodopera (ove incidenti nella variazione per almeno il 10% dell'importo complessivo del contratto ex art. 1664 c.c.), mentre non sono soggette a tassazione nell'anno della richiesta le pretese relative alle "riserve di cantiere" e quelle per maggiori compensi fondate su "varianti" in corso d'opera - trattandosi di mere proposte di modifica del negozio, come tali prive del requisito della certezza -, nonché le riserve di carattere risarcitorio, preordinate unicamente alla reintegrazione del patrimonio dell'appaltatore.

    Art. 93 t.u.i.r. · Art. 1664 c.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 147 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 17863/2025

    2 luglio 2025

    In tema di IRES, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, la valutazione delle rimanenze finali di esercizio, costituite da beni raggruppabili in categorie omogenee per natura e per valore, può essere effettuata, alternativamente, secondo il criterio dei costi specifici o a norma dell'art. 93 dello stesso d.P.R. oppure attribuendo a ciascun gruppo di beni un valore non inferiore a quello determinato in base alle disposizioni di cui ai successivi commi del citato art. 92, le quali individuano il valore minimo inderogabile; nell'ipotesi in cui, in uno specifico esercizio, il valore unitario medio dei beni, risultante dall'applicazione dei metodi indicati dai commi da 2 a 4, sia superiore a quello normale medio di essi nell'ultimo mese, il predetto valore minimo può anche essere determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni per tale valore normale.

    Art. 93 t.u.i.r. · Art. 92 t.u.i.r.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 340 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2024 al 4 luglio 2026. 1 parola tolta.

… cui e' stata definitivamente stabilita. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. tolto: 6. In deroga alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4, le imprese che …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

    Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, nel modificare l'art. 9 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha conseguentemente disposto (con l'art. 374, comma 7, alinea) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e agli articoli 276 e 277, commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art93 · fonte del testo

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