Art. 788 c.p.c. — Vendita di immobili

[1]((Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita)). 116

[2]Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta se non con sentenza del collegio.

[3]((La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti)). 116

[4]Quando le operazioni sono affidate a un ((professionista)), questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo. 116

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

116

La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

Testo vigente dal 1 gennaio 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 788 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2006. 18 parole tolte, 14 parole aggiunte in 3 capoversi.

Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma tolto: degli articoli 576 e seguenti aggiunto: dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita.

tolto: L'incantoaggiunto: La vendita si svolge davanti al giudice istruttore tolto: che, quando occorre, puo' disporre altri incanti a norma dell'articolo 591aggiunto: . Si applicano gli articoli 570 e seguenti.

Quando le operazioni sono affidate a un tolto: notaio aggiunto: professionista, questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art788 · fonte del testo

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