Corte costituzionale

Ordinanza n. 20/1988

Altra decisione · depositata il 19/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8d.P.R. 634/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, lett. c),

tariffa All. A parte I del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina

dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 20

dicembre 1979 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Roma,

iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 341 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza in data 20 dicembre 1979 la Commissione

Tributaria di primo grado di Roma ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, lettera c), della Tariffa All. A Parte I al d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) in base al

quale sono soggetti a registrazione gli atti dell'autorità

giudiziaria portanti condanna alla consegna di beni, precisandosi

alla relativa "Nota" che tali atti sono soggetti all'imposta

proporzionale "anche quando la condanna ha per oggetto corrispettivi

soggetti all'imposta sul valore aggiunto";

che avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Considerato che, intervenuto ora il d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

(Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro) l'art. 8 della relativa Tariffa Parte I

dispone, all'incontro, che gli atti su menzionati "non sono soggetti"

all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento

di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore

aggiunto" e che l'art.79 del citato d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce

che le disposizioni più favorevoli ai contribuenti hanno effetto

anche per gli atti, scritture e denunce anteriori, relativamente ai

quali alla data di entrata in vigore delle norme sia pendente

controversia;

che in conseguenza vanno rimessi gli atti al giudice a quo per

l'esame della rilevanza della questione alla luce della normativa

sopravvenuta;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti di cui all'ordinanza in epigrafe

alla Commissione tributaria di primo grado di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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