È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui stabilisce nella misura del 15% l'imposta di registro sugli atti di trasferimento dei terreni agricoli, denunciato per l'eccessività della misura dell'imposta, tanto elevata da produrre nel volgere di pochi passaggi traslativi un effetto espropriativo, con lesione del principio della capacità contributiva e con discriminazione di chi investe i propri risparmi in terreni agricoli. Sono rimesse alla discrezionalità del legislatore l'individuazione delle situazioni significative della capacità contributiva e la determinazione dell'entità dell'onere tributario, con il limite della non arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa, non superato nel considerare indice di capacità contributiva l'acquisto di terreni agricoli, ponendo l'imposta a carico di ciascun successivo acquirente, con una aliquota raccordata ai criteri di valutazione dei beni iscritti in catasto tale da avere una contenuta incidenza sul valore del bene. - Cfr., nel senso che l'individuazione delle situazioni significative della capacità contributiva e l'entità dell'onere tributario sono entrambe rimesse alla discrezionalità del legislatore, da esercitare con il limite della non arbitrarietà o irrazionalità, sentenze n. 111/1997 e 167/1991, nonché ordinanza n. 352/1995. red.: S. Evangelista
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 47 cost.