Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/05/1999 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge

6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di

scioglimento di matrimonio) - in relazione agli artt.1, 2 e 8,

lettera f) della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26

aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro); art. 2, primo comma, del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e art. 20

della tariffa allegata; artt. 2, 15 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore

degli immobili); 2 e 10 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.

347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le

imposte ipotecaria e catastale), e artt. 1 e 5 della tariffa

allegata, promossi con ordinanze emesse l'8 aprile 1997 della

Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto da

Bezzecchi Sergio ed altra contro Ufficio del Registro di Milano,

iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,

dell'anno 1997 e il 30 gennaio 1998 dalla Commissione tributaria

provinciale di Trieste sul ricorso proposto da Ciliberti Maria Pia ed

altro contro Direzione generale delle entrate Friuli-Venezia Giulia,

iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Bezzecchi Sergio;

Udito nella udienza pubblica del 23 febbraio 1999 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Udito l'avvocato Giovanni Migliori per Bezzecchi Sergio.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Barbara Loi e Sergio

Bezzecchi contro l'Ufficio del registro di Milano - per chiedere la

restituzione di somme che i ricorrenti assumono indebitamente

riscosse - la Commissione tributaria provinciale di Milano, Sezione

IV, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della

Costi- tuzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei

casi di scioglimento di matrimonio) - in relazione: all'art. 8,

lettera f) della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26

aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro); all'art. 2, primo comma, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);

agli artt. 2, 15 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili); agli

artt. 2 e 10 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347

(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le

imposte ipotecaria e catastale), e art. 5 della tariffa allegata -

nella parte in cui non comprende, nella esenzione dalle imposte di

registro, bollo, ipotecarie e catastali, Invim, tutti gli atti, i

documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione

personale dei coniugi.

Il collegio rimettente assume la rilevanza della questione anche

nell'ipotesi in cui si acceda all'interpretazione più restrittiva

della disposizione impugnata, che dichiara esenti "dall'imposta di

bollo, di registro e da ogni altra tassa" tutti gli atti, i documenti

ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del

matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Secondo la richiamata interpretazione restrittiva, che peraltro il

giudice a quo ritiene errata, non rientrerebbero nell'esenzione - in

quanto, a rigore, non riconducibili alla categoria giuridica delle

"tasse" - le imposte ipotecarie, catastali e l'Invim. Ma anche alla

stregua di questa interpretazione, la questione conserverebbe la sua

rilevanza nel procedimento principale, avendo i ricorrenti convenuto

l'Ufficio del registro per ottenere la restituzione anche delle

imposte di registro e bollo.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione sollevata,

la Commissione tributaria, richiamando la sentenza di questa Corte n.

176 del 1992, invoca le profonde analogie e la complementarità

funzionale dei procedimenti di separazione e divorzio.

Il giudice a quo argomenta l'irrazionalità della disciplina

impugnata anche alla luce dell'evoluzione della normativa precedente

l'introduzione della esenzione di cui all'art. 19 della legge n. 74

del 1987. Il Collegio rimettente ricorda, in particolare, la legge 10

marzo 1976, n. 260, la quale, nell'assoggettare le sentenze di

scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e

quelle di separazione personale ("ancorché portanti condanne al

pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali")

all'imposta di registro in misura fissa, avrebbe evidenziato - come

riconosciuto dalle stesse circolari ministeriali citate

nell'ordinanza di rimessione - che per i provvedimenti

giurisdizionali di cui si tratta "è esclusa, ai fini

dell'applicazione dell'imposta di registro, ogni valutazione della

capacità contributiva dei soggetti interessati".

La Commissione tributaria provinciale di Milano ritiene di

estendere la questione di legittimità costituzionale alla mancata

esenzione da tutte le tasse ed imposte concernenti il provvedimento

di separazione personale dei coniugi, interpretando l'impugnato art.

19 della legge n. 74 del 1987, assunto a tertium comparationis con

riferimento alle sentenze di scioglimento o di cessazione degli

effetti civili del matrimonio, come diretto ad esentare queste ultime

da ogni tassa ed imposta, sulla scorta di un'interpretazione conforme

sia alla lettera della disposizione sia al linguaggio comune, che

l'impugnata disposizione avrebbe fatto proprio nell'impiegare il

termine "tassa" come sinonimo di "tributo", comprensivo di tasse ed

imposte.

L'estensione dell'esenzione ad imposte diverse da quella di

registro e bollo è, ad avviso del giudice a quo coerente con la

ratio della norma come desumibile dai lavori preparatori, preordinata

alla riduzione dei costi necessari "per ripristinare con il divorzio

la libertà di stato o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5

e 6 della legge n. 898 del 1970".

Il Collegio rimettente sottolinea la natura, propria delle sentenze

di separazione e divorzio, "di atti incidenti sullo status personale

dei coniugi" rispetto ai quali l'attribuzione patrimoniale avrebbe

carattere secondario ed eventuale.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite le

parti ricorrenti nel giudizio a quo per chiedere l'accoglimento della

questione prospettata dalla Commissione tributaria provinciale di

Milano.

Le parti costituite affermano l'identità delle situazioni

sostanziali dedotte nei procedimenti di separazione e divorzio, sia

sotto il profilo della ratio delle attribuzioni patrimoniali, sia

sotto il profilo della natura dell'assegno di mantenimento: "si

tratta di atti e provvedimenti che tendono a tutelare i medesimi

interessi, anche se in momenti diversi ... anzi, proprio per la

persistenza del vincolo matrimoniale e per il peggioramento economico

della famiglia e la incertezza ... al momento della separazione, ...

questo piuttosto dovrebbe essere il momento più tutelato".

3. - Nel corso di un giudizio promosso da Fabio Foti e Maria

Ciliberti contro la Direzione regionale delle entrate (DRE) per il

Friuli-Venezia Giulia - per chiedere la restituzione di somme che i

ricorrenti assumono indebitamente versate - la Commissione tributaria

provinciale di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 31

della Costituzione, analoga questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 - in relazione: agli

artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del

testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), e

8, lettera f) della parte prima della tariffa allegata; agli artt. 10

del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del

testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e

catastale), e 1 della tariffa allegata; all'art. 15 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili); all'art. 20 della tariffa

allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta

di bollo) - nella parte in cui "non comprende nell'esenzione dalle

imposte di registro, ipotecarie, catastali, Invim e bollo gli atti di

trasferimento immobiliare e le attribuzioni patrimoniali disposte in

sede di procedimento di separazione coniugale".

Affermata la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale nel procedimento a quo la Commissione tributaria

rimettente motiva la non manifesta infondatezza della questione

medesima avanzando argomenti sostanzialmente analoghi a quelli,

poc'anzi riportati, addotti dalla Commissione tributaria provinciale

di Milano.

In ordine al prospettato contrasto con l'art. 31 della

Costituzione, il Collegio rimettente osserva che "se l'agevolazione

è stata predisposta per garantire una tutela economico-patrimoniale

alla famiglia nel momento in cui si scioglie definitivamente, appare

maggiormente doveroso estendere l'esenzione al procedimento di

separazione, a seguito del quale il rapporto di coniugio si attenua

ma non cessa del tutto". Considerato in diritto

1. - La Commissione tributaria provinciale di Milano dubita, in

riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, della

legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n.

74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio), nella parte in cui non comprende nella esenzione da esso

disposta (per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi

al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli

effetti civili del matrimonio) tutti gli atti, i documenti ed i

provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei

coniugi.

Il contrasto con gli invocati parametri costituzionali si

profilerebbe in considerazione dell'omogeneità delle situazioni

poste a raffronto, che non consentirebbe di differenziare

ragionevolmente il trattamento fiscale degli atti relativi ai due

procedimenti. Il contrasto con l'art. 53 della Costituzione

deriverebbe, ad avviso del collegio rimettente, dalla circostanza che

i presupposti delle imposte applicate agli atti del procedimento di

separazione non sarebbero ragionevolmente indicativi di capacità

contributiva.

La Commissione tributaria provinciale di Trieste ha ipotizzato solo

la lesione degli artt. 3 e 31 della Costituzione sulla base di

considerazioni analoghe a quelle svolte dalla Commissione tributaria

provinciale di Milano, ed altresì sulla scorta del rilievo che, "se

l'agevolazione è stata predisposta per garantire una tutela

economico-patrimoniale alla famiglia nel momento in cui si scioglie

definitivamente, appare maggiormente doveroso estendere l'esenzione

al procedimento di separazione, a seguito del quale il rapporto di

coniugio si attenua ma non cessa del tutto".

Avendo i ricorrenti nei procedimenti principali promosso nei

confronti dell'amministrazione finanziaria i due giudizi tributari a

quibus per chiedere la restituzione di somme riscosse come imposte di

registro, bollo, ipotecarie e catastali, e Invim su atti e

provvedimenti relativi al procedimento di separazione, le Commissioni

tributarie rimettenti sollevano questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, in

relazione agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro) e 8, lettera f) della parte prima della

tariffa allegata; agli artt. 2, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e 20 della tariffa

allegata (Allegato A); agli artt. 2, 15 e 25 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di

valore degli immobili); agli artt. 2 e 10 del decreto legislativo 31

ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

concernenti le imposte ipotecaria e catastale), 1 e 5 della tariffa

allegata.

2. - Le due ordinanze di rimessione sollevano questioni di

legittimità costituzionale concernenti le stesse disposizioni

legislative, in gran parte coincidenti. I relativi giudizi possono

pertanto essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3. - Le questioni sollevate dalle Commissioni tributarie

provinciali di Milano e Trieste sono fondate.

Con la sentenza n. 176 del 1992, questa Corte ha già scrutinato la

disposizione impugnata sotto il profilo della mancata estensione

della esenzione (non già a tutti gli atti e documenti del giudizio

di separazione personale dei coniugi, ma) al solo provvedimento di

iscrizione di ipoteca a garanzia delle obbligazioni assunte dal

coniuge separato, pronunciandosi nei limiti dell'impugnazione.

Le stesse ragioni a suo tempo poste a fondamento del dispositivo di

accoglimento - dichiarativo dell'incostituzionalità dell'impugnato

art. 19, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo

anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle

obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione -

impongono di accogliere le questioni di legittimità costituzionale

ora formulate dalle Commissioni tributarie rimettenti in termini più

ampi, in relazione alla totalità dei tributi oggetto dell'esenzione.

Il parallelismo, le analogie e la complementarità funzionale dei

procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del

matrimonio e del procedimento di separazione dei coniugi sotto i

profili che rilevano ai presenti fini, già sottolineati da questa

Corte nella decisione richiamata, portano anche in questo caso a

concludere che "il profilo tributario non può ragionevolmente

riflettere un momento di diversificazione delle due procedure, atteso

che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale,

che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti

del giudizio divorzile, è con ancor più accentuata evidenza

presente nel giudizio di separazione": sia perché in quest'ultimo la

situazione di contrasto tra i coniugi - ai quali occorre assicurare

una se non più ampia, almeno pari tutela - presenta di solito una

maggiore asprezza e drammaticità rispetto alla fase già

stabilizzata dell'epilogo divorzile; sia in considerazione

dell'esigenza di agevolare, e promuovere nel più breve tempo, una

soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che

gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole.

4. - L'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui

non estende l'esenzione in essa prevista a tutti gli atti, i

documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione

personale dei coniugi, non può pertanto ritenersi conforme all'art.

3 della Costituzione, sia sotto il profilo del principio di

eguaglianza, sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza,

anche in riferimento agli artt. 29, 31 e 53 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla

disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in

cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i

documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione

personale dei coniugi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari