La questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 76 della Costituzione, nella parte in cui sottopone ad imposta di registro gli atti dell'autorità giudiziaria, anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, in quanto determinerebbe violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza per disparità di trattamento fra i cittadini in relazione al reddito, nonché fra contribuenti e Amministrazione finanziaria, violazione del diritto di difesa attraverso la reintroduzione del principio del solve et repete , lesione del principio di capacità contributiva, violazione dei principi contenuti nella legge di delegazione n. 825 del 1971, è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, dal momento che la norma censurata non è applicabile nel giudizio a quo . Infatti, tale giudizio, relativo ad una cartella di pagamento per un'imposta principale di registro, può avere ad oggetto solo i vizi propri della cartella medesima, nel mentre la norma denunciata può trovare applicazione solo con riguardo al presupposto atto di imposizione, ossia all'avviso di liquidazione, oggetto di altro giudizio. - V., ex plurimis , ordinanze n. 225/2007 e n. 145/2006. - Circa l'infondatezza di questioni analoghe, relative alla registrazione di provvedimenti giudiziali suscettibili di impugnazione, non sussistendo contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., v., citate, sentenza n. 198/1976 e ordinanza n. 203/1988.
Art. 37 Testo unico l'imposta di registro · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.