Art. 2 — Atti soggetti a registrazione

Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:

  • a)gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;
  • b)i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art. 3;
  • c)le operazioni delle societa' ed enti esteri indicate nell'art. 4;
  • d)gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.

Testo vigente dal 30 aprile 1986 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4064/2026

    23 febbraio 2026

    Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di registro, il verbale di conciliazione giudiziale non è equiparabile alle sentenze ed è soggetto all'imposta dovuta in base al contenuto dell'accordo in esso recepito, con la conseguenza che il presupposto d'imposta al quale fare riferimento per individuare la misura dell'imposta dovuta ed i termini di pagamento è integrato dal suddetto verbale quando l'accordo costitutivo, modificativo od estintivo di diritti sia stato raggiunto dalle parti in sede giudiziale ovvero dall'accordo precedentemente stipulato tra le parti, cui le stesse abbiano fatto riferimento recependolo nel verbale di conciliazione medesimo.

    Art. 2 · Art. 37 Testo unico l'imposta di registro

    Rassegna di febbraio 2026, p. 141 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1133/2026

    19 gennaio 2026

    In tema di imposta di registro, qualora il lodo arbitrale, sprovvisto di esecutività e non registrato, sia espressamente enunciato nella sentenza della corte d'appello che, in sede di impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c., lo abbia parzialmente confermato e parzialmente riformato, esso, per la parte riformata, perde efficacia giuridica ed è sostituito dalla pronuncia giudiziale, mentre, per la parte confermata e non incisa dalla declaratoria di nullità, conserva la propria validità ed efficacia tra le parti; ne consegue che tale parte del lodo costituisce atto enunciato soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, non ricorrendo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

    Art. 2 · Art. 828 c.p.c. · Art. 6 Testo unico l'imposta di registro · Art. 22 Testo unico l'imposta di registro

    Rassegna di gennaio 2026, p. 113 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2026 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 154/1999

    Parametro
    10 maggio 1999

    Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi. Così deciso in Roma, nella sede del…

    Art. 19 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 1 Testo unico l'imposta di registro · Art. 2 Testo unico l'imposta di registro · Art. 8 Testo unico l'imposta di registro

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art2 · fonte del testo

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