Corte costituzionale

Ordinanza n. 203/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1988 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 36d.P.R. 634/1972
  • art. 41d.P.R. 634/1972
  • art. 35d.P.R. 634/1972

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35, 36 e 41,

ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 "disciplina

dell'imposta di registro" promosso con ordinanza emessa il 14 maggio

1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, iscritta al

n. 218 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno

1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con

ordinanza del 14 maggio 1987, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 35, 36 e 41, ultimo comma, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 634 - in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione - nella parte in cui si stabilisce: a) che il tributo del

registro applicato sul provvedimento giudiziario, anche se ancora

impugnabile, permane per tutti i gradi del giudizio, salvo conguaglio

o rimborso in base a sentenza definitiva (art. 35); b) che la

nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di

chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta, salvo la

restituzione dell'imposta pagata, nella parte eccedente la misura

fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato per causa non

imputabile alle parti, con sentenza emessa in contraddittorio anche

con l'Amministrazione finanziaria e passata in giudicato (art. 36);

c) che, anche fra gli atti dell'Autorità giudiziaria la base

imponibile è correlata all'applicazione, in via generale, dei

criteri di stima diretta dei beni oggetto di contrattazione (art. 41,

ultimo comma);

che, secondo il giudice a quo, le disposizioni denunziate,

assoggettando al pagamento di un tributo un reddito non ancora

acquisito definitivamente al patrimonio del singolo contribuente si

pongono in contrasto con l'art. 53 Cost. che considera la capacità

contributiva come presupposto di ogni imposizione fiscale;

che, ad avviso del giudice remittente le medesime disposizioni

censurate contrastano altresì con l'art. 3 Cost. ponendo sullo

stesso piano contributivo sia coloro che hanno, per effetto di una

contrattazione, conseguito immediatamente un reddito, sia coloro che,

per conseguire tale reddito, devono attendere il passaggio in

giudicato di una sentenza di per sé non ancora produttiva di alcun

reddito;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo alla

Corte di dichiarare la questione di legittimità costituzionale

inammissibile per quanto concerne gli artt. 36 e 41 ed infondata per

quanto riguarda l'art. 35;

Considerato che l'ordinanza, nella parte avente ad oggetto gli

artt. 36 e 41 appare del tutto priva di motivazione e che, comunque,

la questione non è oggettivamente influente ai fini del giudizio a

quo, non essendo in discussione in quel giudizio né l'irrilevanza

della invalidità di un atto negoziale né i criteri per la

determinazione della base imponibile degli atti dell'Autorità

giudiziaria;

che la questione concernente l'art. 35 - che nella parte

censurata è riprodotto testualmente dall'art. 37 del d.P.R. 26

aprile 1986, n. 131 - è stata già risolta da questa Corte con

sentenza del 28 luglio 1976, n. 198 che - richiamandosi ad una sua

precedente pronunzia (sent. n. 200 del 1972) - ha escluso il

contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. dell'art. 11 del R.D. 30

dicembre 1923 n. 3269, il quale già imponeva la tassazione di un

atto soggetto a registrazione anche se costituito da sentenze

suscettibili di gravame;

che per le suesposte ragioni la prima questione va dichiarata

manifestamente inammissibile e la seconda manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 36 e 41, ultimo comma, del

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado

di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Roma con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari