Art. 37 — Atti della autorità giudiziaria

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Gli atti dell'autorita' giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui e' parte l'amministrazione dello Stato. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta.

Testo in vigore dal 30 aprile 1986 al 3 ottobre 2024

Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 37, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14883/2026

    18 maggio 2026

    In tema di registrazione degli atti giudiziari, il provvedimento adottato all'esito dell'opposizione al decreto di pagamento ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (TU spese giustizia), per la liquidazione dei compensi al difensore nominato d'ufficio all'indagato, imputato o condannato che sia rimasto inadempiente, è esente da imposta di registro in forza dell'art. 32 disp. att. c.p.p., avuto riguardo alla ratio legis di sollevare il difensore d'ufficio dal carico degli oneri connessi al recupero forzoso dei compensi, a prescindere dal tipo di procedura instaurata per la soddisfazione coattiva del credito professionale.

    Art. 37 · Art. 84 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di maggio 2026, p. 249 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11538/2026

    28 aprile 2026

    In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito è soggetto ad imposta di registro proporzionale, ai sensi degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata, poiché, rilevando ai fini impositivi la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell'imposizione, solo la decisione definitiva che, all'esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento delimita soggettivamente l'esecutività del titolo rispetto alla massa dei creditori, ma non la elide nei confronti del fallito, una volta tornato in bonis.

    Art. 37 · Art. 8 Testo unico l'imposta di registro

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 417 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7092/2026

    25 marzo 2026

    In tema di imposta di registro, in base al combinato disposto degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso, sono soggetti a tassazione, quali atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, soltanto quelli che, definendo (anche parzialmente) il giudizio, sono concretamente idonei a incidere sulla situazione giuridica dei soggetti coinvolti, con la conseguenza che non vi rientra il verbale di conciliazione giudiziale in cui si dà atto dell'accordo raggiunto tra le parti in altra sede, poiché non costituisce provvedimento del giudice, il quale vi interviene soltanto a fini certificativi ed esecutivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'esclusione della tassazione, quale atto giudiziario, del verbale nel quale il giudice aveva dichiarato l'estinzione di un giudizio ereditario, dando atto dell'accordo raggiunto dalle parti al di fuori del processo).

    Art. 37 · Art. 8 Testo unico l'imposta di registro

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 358 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 5479/2026

    11 marzo 2026

    In tema di imposta di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria, anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile - e salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione -, esclude che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare a un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza - ancora non definitiva ma comunque attuale - del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro in relazione ad un lodo arbitrale definitivamente annullato).

    Art. 37 · Art. 830 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 339 ↗

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 13/2008

    Questione inammissibile
    25 gennaio 2008

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 76 della Costituzione, nella parte in cui sottopone ad imposta di registro gli atti dell'autorità giudiziaria, anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, in quanto determinerebbe violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza per disparità di trattamento fra i cittadini in relazione al reddito, nonché fra contribuenti e Amministrazione finanziaria, violazione del diritto di difesa attraverso la reintroduzione del principio del solve et repete , lesione del principio di capacità contributiva, violazione dei principi contenuti nella legge di delegazione n. 825 del 1971, è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, dal momento che la norma censurata non è applicabile nel giudizio a quo . Infatti, tale giudizio, relativo ad una cartella di pagamento per un'imposta principale di registro, può avere ad oggetto solo i vizi propri della cartella medesima, nel mentre la norma denunciata può trovare applicazione solo con riguardo al presupposto atto di imposizione, ossia all'avviso di liquidazione, oggetto di altro giudizio. - V., ex plurimis , ordinanze n. 225/2007 e n. 145/2006. - Circa l'infondatezza di questioni analoghe, relative alla registrazione di provvedimenti giudiziali suscettibili di impugnazione, non sussistendo contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., v., citate, sentenza n. 198/1976 e ordinanza n. 203/1988.

    Art. 37 Testo unico l'imposta di registro · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art37 · fonte del testo

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