Art. 22 — Enunciazione di atti non registrati

Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non da' luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono gia' cessati o cessano in virtu' dell'atto che contiene l'enunciazione. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso e' contenuta in uno degli atti dell'autorita' giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.

Testo vigente dal 30 aprile 1986 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 22, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 253/2000

    Questione inammissibile
    3 luglio 2000

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, riprodotto nell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, censurato nella parte in cui sottopone ad imposta di registro le disposizioni enunciate negli atti dell'autorità giudiziaria, in particolare i contratti e gli altri atti per i quali si assume che non sarebbe mai sorta l'obbligazione tributaria, che verrebbe invece ad esistenza solo in ragione dell'enunciazione contenuta nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Tale questione viene, infatti, riproposta nell'ambito dello stesso grado di giudizio dallo stesso giudice che l'aveva già rimessa all'esame della Corte - la quale l'aveva pur rigettata (con la sentenza n. 7 del 1999) - senza cioè far riferimento ad un quadro diverso, ma anzi chiedendo al giudice costituzionale un riesame nel merito della sua pronuncia, contravvenendo così al principio della inimpugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale (art. 137, comma terzo, Cost.). - cfr. sentenze nn. 12/1998, 257/1991 e 350/1987.

    Art. 22 Testo unico l'imposta di registro · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost.

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  • Sentenza n. 7/1999

    Questione infondata
    21 gennaio 1999

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 76 e 77, in relazione all'art. 7, comma 2, n. 7, l. 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 24 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), riprodotto nell'art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui sottopone ad imposta di registro le disposizioni enunciate negli atti dell'autorità giudiziaria, in quanto: a) - con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. (in relazione all'art. 7, comma 2, n. 7, l. n. 825 del 1971) - posto che, diversamente dalla normativa previgente (r.d. n. 3270 del 1923), il d.P.R. n. 634 del 1972, trasfuso nel t.u. n. 131 del 1986, consente alle parti (anche se esse abbiano violato la legge tributaria e non abbiano provveduto alla registrazione di atti che vi erano soggetti) di allegarli o enunciarli ugualmente negli atti processuali, ne' vieta al giudice di porli alla base della propria decisione (artt. 63 comma 3, d.P.R. n. 634 del 1972 e 65 comma 6, d.P.R. n. 131 del 1986), anche se gli atti stessi devono poi essere inviati all'ufficio del registro, per essere sottoposti alla tassazione ed all'applicazione delle sanzioni per la ritardata registrazione; e che la "ratio" della legge di delegazione è stata proprio quella di eliminare il divieto di allegare o enunciare in giudizio atti non registrati, e non già di esentare dall'imposta di registro ne' gli atti giudiziari, ne' quelli in essi enunciati - la tassazione si riferisce non a qualunque generica enunciazione, in un provvedimento giudiziario, di un atto, ma alla enunciazione degli atti posti dal giudice alla base della propria decisione, sicché nel dovere di regolarizzare fiscalmente questi atti determinanti per la pronuncia non si ravvisa alcun ostacolo "al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi", ostacolo che la legge delega imponeva di rimuovere; b) - con riferimento all'art. 24 Cost. - posto che, se l'atto enunciato (e per questo motivo tassato) era soggetto ad imposta in termine fisso, le parti risultano inadempienti ad un loro preciso dovere fiscale; e che, ciononostante, la legge consente loro di allegarlo o enunciarlo ugualmente ed al giudice di porlo a base della propria decisione - tale garanzia non può comportare la trasformazione in lecito di un comportamento illecito, mentre, se l'atto enunciato è soggetto a tassazione in caso d'uso, ne legittima la sottoposizione all'imposta di registro; c) - con riferimento all'art. 53 Cost. (principio di capacità contributiva, sotto il profilo dell'assenza di attualità di tale capacità) - posto che il principio ha carattere oggettivo, perché si riferisce ad indici rivelatori di ricchezza e non già a situazioni concrete del contribuente; e che, nel caso di specie, l'indice di capacità contributiva assunto dal legislatore consiste nel fatto del compimento di determinati atti giuridici - la stessa norma impugnata chiarisce che è sottoposta a tassazione la sola parte dell'atto enunciato (soggetto a registrazione in caso d'uso) non ancora eseguita (cioè quella su cui verte il rapporto giuridico controverso: art. 21, comma 3, d.P.R. n. 634 del 1972). - S. nn. 45/1963, 100/1964, 157/1969, 141/1993, 315/1994, 14/1995.

    Art. 22 Testo unico l'imposta di registro · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art22 · fonte del testo

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