Codice civile

Art. 830 c.c. — Beni degli enti pubblici non territoriali

[1]I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.

[2]Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 828.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 830 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1989/2026

    29 gennaio 2026

    In tema di imposta di registro, la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale ex art. 830, ultimo comma, c.p.c. non incide sul presupposto impositivo, dal momento che ciò che rileva è la natura esecutiva del titolo ex art. 825 c.p.c. e non la sua concreta eseguibilità al momento dell'imposizione, con la conseguenza che solo l'intervento di una decisione definitiva - la quale, all'esito del relativo giudizio di impugnazione ex art. 828 c.p.c., dichiari la nullità del lodo arbitrale - esclude la debenza del tributo ex art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986.

    Art. 830 c.c. · Art. 825 c.c. · Art. 828 c.c. · Art. 37 Testo unico l'imposta di registro

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 19802/2025

    17 luglio 2025
    • Agricoltura

    I terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale di redistribuzione della proprietà terriera ai contadini (come stabilito dall'art. 1 della l. n. 230 del 1950) non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, comma 2, e 828, comma 2, c.c., con conseguente impossibilità giuridica della loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima l. n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'usucapione di una servitù di passaggio su una striscia di terreno già appartenente al patrimonio della riforma fondiaria, destinata a funzione di fascia frangivento).

    Art. 830 c.c. · Art. 1 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini · Art. 20 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini · Art. 828 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 138/1981

    Questione infondata
    21 luglio 1981

    L'ammissibilita` in via generale della condanna della P.A. al pagamento di somme di danaro comporta come conseguenza imprescindibile l'ammissibilita` dell'esecuzione per espropriazione non essendo, in linea di principio, la posizione della P.A. diversa da quella di ogni altro debitore anche ai sensi della disposizione di carattere generale di cui al secondo comma dell'art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, e non vietando gli artt. 826, ultimo comma, 828, ultimo comma e 830, ultimo comma, la espropriazione forzata del danaro e dei crediti iscritti nei bilanci delle P.A.. Peraltro i limiti di pignorabilità dei beni patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non, vanno individuati in relazione alla natura o alla destinazione degli specifici beni, dei quali di volta in volta si chieda l'espropriazione; di tal che` la non assoggettabilità all'esecuzione forzata delle somme di danaro o dei crediti pecuniari delle P.A. puo` discendere soltanto dal fatto che essi concorrano a formare il patrimonio indisponibile, in quanto vincolati ad un pubblico servizio o nascenti dall'esercizio di una potesta` pubblica. Ne consegue che la mera iscrizione nel bilancio preventivo delle P.A. di somme di danaro o di crediti pecuniari traenti origine da rapporti di diritto privato non li trasforma di per se` in beni patrimoniali indisponibili, con la conseguente loro non assoggettabilita` ad esecuzione forzata da parte dei creditori, in quanto la natura fungibile e strumentale delle somme di danaro non vale a determinarne la indisponibilita`, a meno che esse non siano destinate immediatamente, nella loro individualita`, ad un fine pubblico. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 826, ultimo comma, 828, ultimo comma e 830, ultimo comma, c.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 28 Cost.).

    Art. 826 c.c. · Art. 828 c.c. · Art. 830 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art830 · fonte del testo

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