Art. 77 — Decadenza dell'azione del contribuente

Il rimborso dell'imposta, ((della sanzione amministrativa)) e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione e' stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla restituzione. 93 Per i contratti a prezzo indeterminato, se la restituzione dipende dalla misura dell'imponibile il termine decorre dal giorno in cui ne e' stato definitivamente stabilito il minore ammontare. Nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 56 il termine decorre dalla data di notificazione della decisione. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Per gli interessi di mora spettanti al contribuente leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

93

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo vigente dal 3 ottobre 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 77, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 25754/2025

    22 settembre 2025

    In tema di imposta di registro sull'acquisto di un immobile nell'ambito di una procedura esecutiva, il termine triennale di decadenza del diritto al rimborso, previsto dall'art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986, decorre dalla data del versamento, non incidendo sullo stesso la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2014 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che riservava tale più favorevole regime agli acquisti sul libero mercato), la quale, oltre a non potersi applicare ai rapporti esauriti, ha interessato non già i presupposti dell'agevolazione ma la base imponibile, vale a dire un elemento della fattispecie impositiva rilevante ab initio.

    Art. 77

    Rassegna di settembre 2025, p. 136 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20382/2025

    21 luglio 2025

    In tema di rimborso dell'imposta catastale, di bollo e di registro, nel caso di sentenza modificativa della rendita catastale intervenuta prima dell'atto oggetto di imposta, ma non annotata al catasto alla data del rogito, assume rilievo, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 77, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, la data di annotazione della variazione conseguente al passaggio in giudicato della sentenza, la quale costituisce il momento in cui può dirsi sorto il diritto alla restituzione della maggiore imposta versata.

    Art. 77

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 372 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e settembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1986 al 3 ottobre 2024. 4 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Il rimborso dell'imposta, della tolto: soprattassa, della pena pecuniaria aggiunto: sanzione amministrativa e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

    Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art77 · fonte del testo

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