Art. 38-bis d.P.R. 633/1972 — Esecuzione dei rimborsi

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I rimborsi previsti nell'art. 30, qualora nel termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale non sia stato notificato avviso di rettifica o accertamento ai sensi dell'art. 54 e del secondo comma dell'art. 55, devono essere eseguiti entro tre mesi dalla scadenza del detto termine. Se e' stato notificato avviso di rettifica o accertamento il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi dalla notificazione per la parte riconosciuta dall'ufficio ed entro tre mesi dalla definizione dell'accertamento per la parte residua. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 12 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Il contribuente puo' in ogni caso ottenere il rimborso, entro tre mesi dalla richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita', o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente:

  • 1)quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; ((2) quando ha effettuato operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 ed operazioni esenti di cui ai numeri 10) e 11) dell'art. 10 per un ammontare superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate)). Ai rimborsi previsti nei commi precedenti provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi interiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le modalita' relative alla presentazione della contabilita' amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. 20
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1980 al 1 maggio 1990

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 38-bis d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 266/1996

    Questione infondata
    19 luglio 1996

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto il presupposto ermeneutico dal quale muove il giudice rimettente risulta smentito dalla giurisprudenza sia della Corte di cassazione sia della Commissione tributaria centrale sia di varie Commissioni di merito, costanti nella linea interpretativa di ritenere l'applicabilità degli interessi anatocistici, ex art. 1283 cod. civ., alle obbligazioni di restituzione di tributi di cui alla questione stessa. red.: A.M. Marini

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1283 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

18 versioni dal 1979

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  2. 3 dicembre 2016 — 1 gennaio 2027in vigoreper 10 anni
  3. 13 dicembre 2014 — 3 dicembre 2016per un anno
  4. 17 gennaio 2012 — 13 dicembre 2014per 3 anni
  5. 19 settembre 2010 — 17 gennaio 2012per un anno
  6. 5 agosto 2009 — 19 settembre 2010per un anno
  7. 1 gennaio 2008 — 5 agosto 2009per un anno
  8. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  9. 2 ottobre 2003 — 1 gennaio 2007per 3 anni
  10. 10 dicembre 2000 — 2 ottobre 2003per 3 anni
  11. 24 dicembre 1998 — 10 dicembre 2000per un anno
  12. 9 aprile 1998 — 24 dicembre 1998per 9 mesi
  13. 1 gennaio 1998 — 9 aprile 1998per 3 mesi
  14. 12 agosto 1997 — 1 gennaio 1998per 5 mesi
  15. 1 maggio 1990 — 12 agosto 1997per 7 anni
  16. 31 dicembre 1980 — 1 maggio 1990per 9 anni
  17. 26 febbraio 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  18. 1 febbraio 1979 — 26 febbraio 1979testo originarioper 25 giorni

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1979 al 31 dicembre 1980. 58 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.

2) quando tolto: esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che comportano l'effettuazione di aggiunto: ha effettuato operazioni non imponibili di cui tolto: alle lettere a) e b) dell'art. 8, al primo comma dell'art. aggiunto: agli articoli 8, 8-bis tolto: o al primo comma dell'art. 9, ovvero di aggiunto: e 9 ed operazioni esenti di cui tolto: al n. 10) aggiunto: ai numeri 10) e 11) dell'art. 10tolto: ;

tolto: 3) quando ha effettuato operazioni non imponibili di cui alla lettera c) dell'art. 8, al secondo comma dell'art. 8-bis o al secondo comma dell'art. 9 per un ammontare superiore al tolto: 60 aggiunto: 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. Ai rimborsi previsti nei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art38bis · fonte del testo

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