Art. 7 — Disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto. Procedura d'infrazione n. 2013/4080

Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 38-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che richiedono un rimborso dell'IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma e' riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma e' versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,09 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, quanto a 16,2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 12,41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a 12,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 27 novembre 2017 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 198/2026

    3 gennaio 2026

    Il debito dell'amministrazione finanziaria avente ad oggetto il rimborso dei costi delle garanzie stipulate, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, allo scopo di ottenere il rimborso di tributi costituisce un'obbligazione di valuta, sicché sul relativo importo sono altresì dovuti gli interessi in misura legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c., decorrenti dal momento in cui il credito di rimborso è divenuto esigibile, non valendo in contrario il disposto dell'art. 8, comma 4, della l. n. 212 del 2000, che, nel chiarire che l'obbligo restitutorio dell'amministrazione riguarda quanto speso dal contribuente per ottenere il rilascio della fideiussione, definisce soltanto l'oggetto dell'obbligazione pecuniaria principale, senza incidere su quella accessoria relativa agli interessi.

    Art. 7 · Art. 1282 c.c. · Art. 8 Statuto del contribuente · Art. 38-bis d.P.R. 633/1972

    Rassegna di gennaio 2026, p. 103 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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