1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali: 16

  • a)i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa;
  • b)LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N.191;
  • c)i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province; 16
  • d)gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
  • e)i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali;
  • f)i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province; 16
  • g)i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale. 1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non e' compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N.191.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2

16

La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".

Testo vigente dal 23 giugno 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 158/2022

    Parametro
    23 giugno 2022

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 81 cost. · Art. 75 Testo unico costituzionali · Art. 1 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 2 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 138/2016

    Parametro
    10 giugno 2016

    riuniti i giudizi, dichiara estinti i processi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2016. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost. · Art. 5 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 60/2016

    Parametro
    23 marzo 2016

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2016. F.to: Giuseppe FRIGO, Presidente Paolo GROSSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2016. Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA

    Art. 5 cost. · Art. 120 cost. · Art. 3 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 2023 al 23 giugno 2026. .

… liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due provincetolto: ...;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2

    La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art75 · fonte del testo

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