Art. 38-ter d.P.R. 633/1972 — Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità

La disposizione del primo comma dell'articolo 38-bis2 si applica, a condizione di reciprocita', anche ai soggetti esercenti un'attivita' d'impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita', limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attivita'. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e che abbiano aderito ((ai regimi speciali)) di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti, anche in assenza della condizione di reciprocita' ed ancorche' abbiano effettuato nel territorio dello Stato ((operazioni nell'ambito di detti regimi speciali)). 154 209 Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso, l'ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell'articolo 38-bis con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 2. La disposizione che precede non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresi', dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata. L'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' e i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonche' il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 30 dicembre 1981, n.793

29

Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.793 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che il le disposizioni che riguardno i rimborsi ai soggetti non residenti hanno effetto dal 1 gennaio 1981.

Decreto 18 febbraio 1999

102

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 18 febbraio 1999, (in G.U. 11/3/1999, n. 58), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.

D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42

154

Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015".

D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83

209

Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".

Testo vigente dal 30 giugno 2021 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Versioni nel tempo

13 versioni dal 1982

1982oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 30 giugno 2021 — 1 gennaio 2027in vigoreper 5 anni
  3. 3 maggio 2015 — 30 giugno 2021per 6 anni
  4. 20 febbraio 2010 — 3 maggio 2015per 5 anni
  5. 29 luglio 2009 — 20 febbraio 2010per 7 mesi
  6. 31 agosto 2002 — 29 luglio 2009per 7 anni
  7. 26 marzo 1999 — 31 agosto 2002per 3 anni
  8. 14 marzo 1997 — 26 marzo 1999per 2 anni
  9. 25 febbraio 1996 — 14 marzo 1997per un anno
  10. 23 novembre 1995 — 25 febbraio 1996per 3 mesi
  11. 27 gennaio 1991 — 23 novembre 1995per 5 anni
  12. 26 aprile 1988 — 27 gennaio 1991per 3 anni
  13. 1 gennaio 1982 — 26 aprile 1988testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2021

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 2015 al 30 giugno 2021. 13 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attivita'. tolto: 1-bis. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e che abbiano aderito tolto: al regime speciale aggiunto: ai regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti, anche in assenza della condizione di reciprocita' ed ancorche' abbiano effettuato nel territorio dello Stato tolto: prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici aggiunto: operazioni nell'ambito di detti regimi speciali. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83

    Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art38ter · fonte del testo

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