Art. 10 d.P.R. 633/1972 — Operazioni esenti dall'imposta

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1979 al 1 marzo 1980. Leggi il testo vigente →

Sono esenti dall'imposta:

  • 1)le operazioni di credito e di finanziamento, compresi lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari, le fideiussioni o altre malleverie, le dilazioni di pagamento nonche' la gestione di fondi comuni di investimento e le gestioni similari; il servizio di banco-posta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  • 2)le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
  • 3)le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione;
  • 4)le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli;
  • 5)le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito; ((6) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione e all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi di abilita' o concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonche' all'organizzazione e all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, ivi comprese le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giuocate;25
  • 7)le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;))25
  • 8)le locazioni e gli affitti di beni immobili, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio e arredamento degli immobili locati o affittati. L'esenzione non si applica agli affitti di aziende commerciali e alle locazioni finanziarie; ((9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui a numeri da 1 a 7;25
  • 10)le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e stampa di tali giornali));25
  • 11)le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;
  • 12)le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica;
  • 13)le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
  • 14)le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti fra loro oltre cinquanta chilometri. Si considerano pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza e i trasporti di cui al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;
  • 15)le prestazioni di trasporto con autoambulanze effettuate da imprese autorizzate;
  • 16)le prestazioni relative ai servizi postali e al servizio telegrafico nazionale;
  • 17)le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  • 18)le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
  • 19)le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica, compresa la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
  • 20)le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione e riqualificazione professionale, rese da istituti o scuole riconosciute, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' forniti da collegi o pensioni annessi o dipendenti, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
  • 21)le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
  • 22)le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi giardini botanici e zoologici e simili;
  • 23)le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
  • 24)le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
  • 25)le cessioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche), di carrozzelle per muti lati e invalidi, di oggetti e apparecchi di protesi di ogni genere, di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi di oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecchi i simili) e di stimolatori cardiaci;
  • 26)le prestazioni di servizi di vigilanza effettuati direttamente da istituti autorizzati ad esercitare esclusivamente tale attivita';
  • 27)le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri. 23
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

23

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.

D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94

25

Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Testo in vigore dal 4 aprile 1979 al 1 marzo 1980

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 10 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1425/2026

    22 gennaio 2026

    In tema di IVA, il broker svolge professionalmente sia prestazioni di servizi, che rientrano nella nozione di "intermediazione assicurativa e riassicurativa" e, come tali, sono esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972, sia prestazioni di consulenza, da cui scaturisce IVA detraibile; le prime sono individuate sulla base del contenuto concreto delle attività, alla stregua di due criteri: a) se il prestatore è in rapporto diretto con l'assicuratore e con l'assicurato o indiretto ove il prestatore sia un subappaltatore del mediatore o dell'intermediario; b) se comprendono aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l'assicuratore e l'assistenza nelle attività successive alla mera conclusione del contratto inclusi i rinnovi di polizza.

    Art. 10 d.P.R. 633/1972 · Art. 106 Codice delle assicurazioni private

    Rassegna di gennaio 2026, p. 121 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24472/2025

    3 settembre 2025

    Nell'affitto di azienda, l'immobile che di essa fa parte non è considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni, legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà in ragione del conseguimento di un determinato fine produttivo, cosicché oggetto del contratto è il complesso produttivo unitariamente considerato e, pertanto, non si applica l'esenzione sancita dall'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per le locazioni di immobili.

    Art. 10 d.P.R. 633/1972 · Art. 2555 c.c. · Art. 2562 c.c. · Art. 1571 c.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 32 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 22155/2025

    31 luglio 2025

    In tema di IVA, la cessione di immobili a un fondo comune di investimento non può beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 4, d.P.R. n. 633 del 1972, ove sia accertato che l'operazione economica si inscrive nell'ambito dell'attività di impresa svolta, in ragione della funzionalità dell'apporto dei beni alle strategie finanziarie della società di gestione, presentando l'operazione medesima un nesso diretto con l'organizzazione imprenditoriale e, dunque, con l'attività economica oggetto dell'imposizione.

    Art. 10 d.P.R. 633/1972 · Art. 1 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 19-bis d.P.R. 633/1972

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 388 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 316/2000

    Questione inammissibile
    20 luglio 2000

    Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impugnati, in riferimento all'art. 3 Costituzione, nella parte in cui non estendono al difensore dell'imputato l'esenzione dall'imposta prevista per gli esercenti le professioni sanitarie. La normativa denunciata (ad eccezione dell'art. 18 d.P.R. cit., cui però nessuna specifica censura è stata rivolta) attiene al rapporto sottostante relativo alla debenza del tributo (sul quale la cognizione appartiene al giudice tributario) e non viene quindi in applicazione nel processo civile 'a quò, in cui si fa valere dal professionista il suo diritto di rivalsa nei confronti del cliente.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

65 versioni dal 1972

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1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 13 dicembre 2025 — 1 gennaio 2027in vigoreper 10 mesi
  3. 18 giugno 2025 — 13 dicembre 2025per 6 mesi
  4. 17 gennaio 2025 — 18 giugno 2025per 5 mesi
  5. 28 dicembre 2024 — 17 gennaio 2025per 20 giorni
  6. 29 febbraio 2024 — 28 dicembre 2024per 10 mesi
  7. 6 luglio 2023 — 29 febbraio 2024per 8 mesi
  8. 23 agosto 2022 — 6 luglio 2023per 11 mesi
  9. 16 luglio 2022 — 23 agosto 2022per un mese
  10. 22 giugno 2022 — 16 luglio 2022per 24 giorni
  11. 1 gennaio 2022 — 22 giugno 2022per 6 mesi
  12. 21 dicembre 2021 — 1 gennaio 2022per 11 giorni
  13. 30 giugno 2021 — 21 dicembre 2021per 6 mesi
  14. 25 dicembre 2019 — 30 giugno 2021per un anno
  15. 27 ottobre 2019 — 25 dicembre 2019per un mese
  16. 6 dicembre 2017 — 27 ottobre 2019per un anno
  17. 3 agosto 2017 — 6 dicembre 2017per 4 mesi
  18. 24 giugno 2017 — 3 agosto 2017per un mese
  19. 1 gennaio 2017 — 24 giugno 2017per 6 mesi
  20. 21 agosto 2014 — 1 gennaio 2017per 2 anni
  21. 26 gennaio 2013 — 21 agosto 2014per un anno
  22. 1 gennaio 2013 — 26 gennaio 2013per 25 giorni
  23. 19 dicembre 2012 — 1 gennaio 2013per 13 giorni
  24. 12 agosto 2012 — 19 dicembre 2012per 4 mesi
  25. 25 marzo 2012 — 12 agosto 2012per 5 mesi
  26. 1 gennaio 2011 — 25 marzo 2012per un anno
  27. 26 maggio 2010 — 1 gennaio 2011per 7 mesi
  28. 1 gennaio 2008 — 26 maggio 2010per 2 anni
  29. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  30. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2007per 5 mesi
  31. 1 gennaio 2001 — 12 agosto 2006per 6 anni
  32. 10 dicembre 2000 — 1 gennaio 2001per 22 giorni
  33. 1 giugno 2000 — 10 dicembre 2000per 6 mesi
  34. 5 febbraio 2000 — 1 giugno 2000per 4 mesi
  35. 9 marzo 1999 — 5 febbraio 2000per 11 mesi
  36. 15 maggio 1998 — 9 marzo 1999per 10 mesi
  37. 1 gennaio 1998 — 15 maggio 1998per 4 mesi
  38. 30 novembre 1997 — 1 gennaio 1998per un mese
  39. 4 ottobre 1997 — 30 novembre 1997per un mese
  40. 14 marzo 1997 — 4 ottobre 1997per 7 mesi
  41. 1 gennaio 1997 — 14 marzo 1997per 2 mesi
  42. 17 agosto 1996 — 1 gennaio 1997per 5 mesi
  43. 1 gennaio 1996 — 17 agosto 1996per 8 mesi
  44. 1 dicembre 1995 — 1 gennaio 1996per un mese
  45. 24 febbraio 1995 — 1 dicembre 1995per 9 mesi
  46. 24 gennaio 1995 — 24 febbraio 1995per un mese
  47. 1 dicembre 1994 — 24 gennaio 1995per un mese
  48. 1 gennaio 1994 — 1 dicembre 1994per 11 mesi
  49. 30 ottobre 1993 — 1 gennaio 1994per 2 mesi
  50. 27 gennaio 1991 — 30 ottobre 1993per 3 anni
  51. 29 giugno 1990 — 27 gennaio 1991per 7 mesi
  52. 30 aprile 1989 — 29 giugno 1990per un anno
  53. 10 novembre 1988 — 30 aprile 1989per 6 mesi
  54. 14 maggio 1988 — 10 novembre 1988per 6 mesi
  55. 2 marzo 1983 — 14 maggio 1988per 5 anni
  56. 1 gennaio 1983 — 2 marzo 1983per 2 mesi
  57. 1 gennaio 1982 — 1 gennaio 1983per un anno
  58. 1 gennaio 1981 — 1 gennaio 1982per un anno
  59. 31 dicembre 1980 — 1 gennaio 1981per 1 giorno
  60. 1 marzo 1980 — 31 dicembre 1980per 10 mesi
  61. 4 aprile 1979 — 1 marzo 1980per 11 mesi
  62. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  63. 1 gennaio 1975 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  64. 29 dicembre 1974 — 1 gennaio 1975per 3 giorni
  65. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 4 aprile 1979

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1979 al 4 aprile 1979. 73 parole tolte, 119 parole aggiunte in 5 capoversi.

6) le operazioni tolto: relative all'esercizio aggiunto: inerenti e connesse all'organizzazione e all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi di abilita' tolto: e dei concorsi pronostici diversi da quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 4 e quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco e aggiunto: o concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonche' all'organizzazione e all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, ivi comprese le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giuocate;

aggiunto: 7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, tolto: nonche' le prestazioni relative aggiunto: diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;

tolto: 7) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri precedenti;

9) le tolto: cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari aggiunto: prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui a numeri da 1 a 7;

10) le cessioni aggiunto: agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani e le tolto: operazioni indicate nell'art. 3, secondo comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria aggiunto: prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e stampa di tali giornali;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94

    Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art10 · fonte del testo

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