Art. 68 d.P.R. 633/1972 — Importazioni non soggette all'imposta

Non sono soggette all'imposta:

  • a)le importazioni di beni indicati nel primo comma lettera c) dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonche' nel secondo comma dell'art. 9 limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreche' ricorrano la condizioni stabilite nei predetti articoli;
  • b)le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;
  • c)ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione e' esente dall'imposta o non vi e' soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorche' i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione; 211
  • c-bis)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N.269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326;
  • d)la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;
  • e)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N.331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
  • f)la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonche' quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996. 20
  • g)le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell'articolo 2. 28
  • g-bis)le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento; 139 209
  • g-ter)le importazioni di beni per le quali l'imposta e' dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui all'articolo 74-sexies.1, a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l'applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto. 209
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

L. 22 dicembre 1980, n.889

28

La L. 22 dicembre 1980, n.889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che le modifiche al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.

L. 15 dicembre 2011, n. 217

139

La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".

D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83

209

Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".

211

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 5, comma 15-ter) che "Il regime di non imponibilita' previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotta dal comma 15-bis del presente articolo, e il conseguente regime di cui all'articolo 68, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972".

Testo vigente dal 21 dicembre 2021 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 21 dicembre 2021 — 1 gennaio 2027in vigoreper 5 anni
  3. 30 giugno 2021 — 21 dicembre 2021per 6 mesi
  4. 17 gennaio 2012 — 30 giugno 2021per 9 anni
  5. 28 gennaio 2006 — 17 gennaio 2012per 6 anni
  6. 26 novembre 2003 — 28 gennaio 2006per 2 anni
  7. 10 dicembre 2000 — 26 novembre 2003per 3 anni
  8. 5 febbraio 2000 — 10 dicembre 2000per 10 mesi
  9. 30 ottobre 1993 — 5 febbraio 2000per 6 anni
  10. 27 gennaio 1991 — 30 ottobre 1993per 3 anni
  11. 1 gennaio 1983 — 27 gennaio 1991per 8 anni
  12. 31 dicembre 1980 — 1 gennaio 1983per 2 anni
  13. 1 febbraio 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  14. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  15. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2021 al 21 dicembre 2021. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 5, comma 15-ter) che "Il regime di non imponibilita' previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotta dal comma 15-bis del presente articolo, e il conseguente regime di cui all'articolo 68, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art68 · fonte del testo

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