Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, della legge 2 agosto 1897, n. 382, "portante provvedimenti per la Sardegna" sollevata dal pretore di Sassari con ordinanza 10 febbraio 1968, in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giu…
Art. 3 Che estende, per l'isola di Sardegna, le disposizioni di alcuni articoli di quella in data 30 luglio 1896 n. 345 concernente l'istituzione di un R. Commissario civile per la Sicilia · Art. 25 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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6 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1920 al 16 dicembre 2009. 662 parole tolte, 20 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: E' data facolta' al Governo del Re di provvedere con speciali regolamenti: Alla ricostituzione dei Monti frumentari e nummari a ciascun Comune della Sardegna con le norme seguenti:
tolto: a) I Monti saranno considerati come istituzioni autonome soggette alle disposizioni della legge 17 luglio 1890 n. 6972, in quanto siano applicabili.
tolto: Le confraternite della Sardegna sono considerate come Opere pie e dovranno concorrere alla ricostituzione dei Monti nella misura non superiore al 10 per cento della rendita netta che per ciascun anno sara' determinata dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
tolto: Potranno essere convertite a favore dei detti Monti le rendite delle Opere pie che piu' non corrispondessero al loro fine o che fossero esuberanti allo scopo per il quale vennero fondate;
tolto: b) Nei Comuni ove piu' non esistono Monti frumentari ed in quelli ove sono insufficienti i fondi esistenti essi verranno costituiti od integrati, mediante il concorso degli Enti sopraindicati, ed, occorrendo, i Comuni, le Opere pie, il demanio dello Stato ed i privati hanno facolta' di concedere gratuitamente per anni dieci la quantita' di terreno necessaria, la quale sara' coltivata senza spesa dagli abitanti con le norme per le prestazioni in natura che saranno fissate nel Regolamento. Durante il termine di tale gratuita concessione, il terreno destinato alla semina sara' esente dalla imposta e sovrimposta fondiaria la quale non potra' essere reimposta;
tolto: c) Il fondo del soppresso Censorato sui Monti frumentari servira' per costituire un ufficio di ispezione, ed i Monti concorreranno al funzionamento del detto Ente, mediante una contribuzione annua dell'1 per cento sulla loro rendita netta;
tolto: d) La concessione dei prestiti in grano dovra' essere fatta agli agricoltori preferibilmente a scopo di semina ed i crediti dei Monti saranno riscossi coi privilegi fiscali portati dalla legge 20 aprile 1871.
tolto: Per i crediti arretrati al momento della promulgazione della presente legge, per i quali sia intervenuto atto di ricognizione da parte dei debitori, potra' essere accordato il beneficio del pagamento in rate ed in un termine non maggiore di dieci anni. Anche queste rate saranno riscosse coi privilegi fiscali;
tolto: e) le Commissioni amministrative dei Monti durano in ufficio due anni ed i componenti di fisse non possono avere retribuzioni od indennita' alcuna.
tolto: Saranno composte di un membro nominato dal Prefetto, di due eletti dai venti maggiori, contribuenti del Comune per imposta fondiaria, e di due membri eletti dal Consiglio comunale. I quattro ultimi non potranno essere rieletti per il triennio successivo.
tolto: Qualora la convocazione dei maggiori contribuenti rimanga deserta per due volte, provvedera' alla nomina anche degli altri due il Consiglio comunale.
tolto: Non possono essere membri della Commissione il Sindaco e gli assessori del Comune.
tolto: Gli amministratori del Monte non possono in nessun caso, n.' direttamente, n.' per una interposta persona, avere mutui dal Monte per una somma maggiore di quella per ciascun Monte stabilita dall'Ufficio d'ispezione, di cui alla lettera c. Alla scadenza del prestito non e' ammessa alcuna proroga o rinnovazione.
tolto: La violazione di tali disposizioni produce l'immediata decadenza dell'Amministrazione del Monte, e gli amministratori responsabili saranno puniti con una multa da L. 100 a L. 1000.
tolto: I debitori del Monte, i quali alle scadenze pattuite non pagano i prestiti o le rate convenute di essi, non potranno ricevere nuovi prestiti.
tolto: f) I Monti frumentari e nummari saranno esenti per 10 anni, dalla data della presento legge, dall' imposta di ricchezza mobile pel reddito derivante dalle operazioni di proprio istituto. Essi non sono soggetti alla tassa di manomorta.
tolto: Alle operazioni dei Monti frumentari e nummaci sono applicabili tutte le disposizioni contenute nel titolo I, e negli articoli 20, 21 e 25 della legge 23 gennaio 1887, n. 4270 (serie 3ª); Alla ricostituzione delle Compagnie Baraccellari; Alla repressione dell'abigeato, del pascolo abusivo e dei danneggiamenti alle private proprieta', con facolta' di comminare sia la confisca degli animali trovati in contravvenzione, come le pene stabilite dagli articoli 424 e 426 del Codice penale.
tolto: Fino a nuova disposizione il pascolo abusivo ed i danneggiamenti saranno considerati come reati di azione pubblica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1897-08-02;382~art3 · fonte del testo
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