Codice civile

Art. 2562 c.c. — Affitto dell'azienda

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2562 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32087/2025

    10 dicembre 2025

    La domanda volta all'accertamento dell'invalidità del contratto di affitto di ramo d'azienda esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa ex art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, non implicando alcuna verifica dell'esistenza o modificazione di rapporti societari o di negozi aventi quale oggetto diretto le partecipazioni sociali o i diritti ad esse inerenti.

    Art. 2562 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24472/2025

    3 settembre 2025

    Nell'affitto di azienda, l'immobile che di essa fa parte non è considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni, legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà in ragione del conseguimento di un determinato fine produttivo, cosicché oggetto del contratto è il complesso produttivo unitariamente considerato e, pertanto, non si applica l'esenzione sancita dall'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per le locazioni di immobili.

    Art. 2562 c.c. · Art. 10 d.P.R. 633/1972 · Art. 2555 c.c. · Art. 1571 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In altre legislazioni si è creduto di venire incontro ad una esigenza del commercio facilitando il ricorso al credito mediante la costituzione in pegno dell'azienda con disposizioni necessariamente complesse. Non si è creduto di seguire l'esempio. Invero il facilitare all'imprenditore dissestato il ricorso al credito mediante la creazione di un privilegio, che potrebbe assorbire tutte le garanzie dei precedenti creditori, non può che essere fonte di abusi. Il titolare dell'azienda potrà quindi ricorrere al credito solo mediante la concessione di quelle garanzie che sono consentite in relazione ai vari elementi costituenti l'azienda, e nelle forme per ognuno di essi prescritte dalla legge. In materia di usufrutto dell'azienda è bastata una sola norma per sancire gli obblighi fondamentali dell'usufruttuario, affinchè in particolare evidenza risultasse sopratutto l'obbligo della conservazione del valore d'avviamento (art. 2561). All'obbligo di non concorrenza a carico del proprietario provvede già l'art. 2557, quarto comma. Secondo conformi principi è regolato l'affitto dell'azienda con le norme di rinvio poste dall'art. 2562.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1040

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2562 · fonte del testo

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