Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 10 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1425/2026

    22 gennaio 2026

    In tema di IVA, il broker svolge professionalmente sia prestazioni di servizi, che rientrano nella nozione di "intermediazione assicurativa e riassicurativa" e, come tali, sono esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972, sia prestazioni di consulenza, da cui scaturisce IVA detraibile; le prime sono individuate sulla base del contenuto concreto delle attività, alla stregua di due criteri: a) se il prestatore è in rapporto diretto con l'assicuratore e con l'assicurato o indiretto ove il prestatore sia un subappaltatore del mediatore o dell'intermediario; b) se comprendono aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l'assicuratore e l'assistenza nelle attività successive alla mera conclusione del contratto inclusi i rinnovi di polizza.

    Art. 10 d.P.R. 633/1972 · Art. 106 Codice delle assicurazioni private

    Rassegna di gennaio 2026, p. 121 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24472/2025

    3 settembre 2025

    Nell'affitto di azienda, l'immobile che di essa fa parte non è considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni, legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà in ragione del conseguimento di un determinato fine produttivo, cosicché oggetto del contratto è il complesso produttivo unitariamente considerato e, pertanto, non si applica l'esenzione sancita dall'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per le locazioni di immobili.

    Art. 10 d.P.R. 633/1972 · Art. 2555 c.c. · Art. 2562 c.c. · Art. 1571 c.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 32 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 22155/2025

    31 luglio 2025

    In tema di IVA, la cessione di immobili a un fondo comune di investimento non può beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 4, d.P.R. n. 633 del 1972, ove sia accertato che l'operazione economica si inscrive nell'ambito dell'attività di impresa svolta, in ragione della funzionalità dell'apporto dei beni alle strategie finanziarie della società di gestione, presentando l'operazione medesima un nesso diretto con l'organizzazione imprenditoriale e, dunque, con l'attività economica oggetto dell'imposizione.

    Art. 10 d.P.R. 633/1972 · Art. 1 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 19-bis d.P.R. 633/1972

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 388 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 316/2000

    Questione inammissibile
    20 luglio 2000

    Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impugnati, in riferimento all'art. 3 Costituzione, nella parte in cui non estendono al difensore dell'imputato l'esenzione dall'imposta prevista per gli esercenti le professioni sanitarie. La normativa denunciata (ad eccezione dell'art. 18 d.P.R. cit., cui però nessuna specifica censura è stata rivolta) attiene al rapporto sottostante relativo alla debenza del tributo (sul quale la cognizione appartiene al giudice tributario) e non viene quindi in applicazione nel processo civile 'a quò, in cui si fa valere dal professionista il suo diritto di rivalsa nei confronti del cliente.

    Art. 1 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 d.P.R. 633/1972 · Art. 10 d.P.R. 633/1972 · Art. 18 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 13 dicembre 2025 — 1 gennaio 2027in vigoreper 10 mesi
  3. 18 giugno 2025 — 13 dicembre 2025per 6 mesi
  4. 17 gennaio 2025 — 18 giugno 2025per 5 mesi
  5. 28 dicembre 2024 — 17 gennaio 2025per 20 giorni
  6. 29 febbraio 2024 — 28 dicembre 2024per 10 mesi
  7. 6 luglio 2023 — 29 febbraio 2024per 8 mesi
  8. 23 agosto 2022 — 6 luglio 2023per 11 mesi
  9. 16 luglio 2022 — 23 agosto 2022per un mese
  10. 22 giugno 2022 — 16 luglio 2022per 24 giorni
  11. 1 gennaio 2022 — 22 giugno 2022per 6 mesi
  12. 21 dicembre 2021 — 1 gennaio 2022per 11 giorni
  13. 30 giugno 2021 — 21 dicembre 2021per 6 mesi
  14. 25 dicembre 2019 — 30 giugno 2021per un anno
  15. 27 ottobre 2019 — 25 dicembre 2019per un mese
  16. 6 dicembre 2017 — 27 ottobre 2019per un anno
  17. 3 agosto 2017 — 6 dicembre 2017per 4 mesi
  18. 24 giugno 2017 — 3 agosto 2017per un mese
  19. 1 gennaio 2017 — 24 giugno 2017per 6 mesi
  20. 21 agosto 2014 — 1 gennaio 2017per 2 anni
  21. 26 gennaio 2013 — 21 agosto 2014per un anno
  22. 1 gennaio 2013 — 26 gennaio 2013per 25 giorni
  23. 19 dicembre 2012 — 1 gennaio 2013per 13 giorni
  24. 12 agosto 2012 — 19 dicembre 2012per 4 mesi
  25. 25 marzo 2012 — 12 agosto 2012per 5 mesi
  26. 1 gennaio 2011 — 25 marzo 2012per un anno
  27. 26 maggio 2010 — 1 gennaio 2011per 7 mesi
  28. 1 gennaio 2008 — 26 maggio 2010per 2 anni
  29. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  30. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2007per 5 mesi
  31. 1 gennaio 2001 — 12 agosto 2006per 6 anni
  32. 10 dicembre 2000 — 1 gennaio 2001per 22 giorni
  33. 1 giugno 2000 — 10 dicembre 2000per 6 mesi
  34. 5 febbraio 2000 — 1 giugno 2000per 4 mesi
  35. 9 marzo 1999 — 5 febbraio 2000per 11 mesi
  36. 15 maggio 1998 — 9 marzo 1999per 10 mesi
  37. 1 gennaio 1998 — 15 maggio 1998per 4 mesi
  38. 30 novembre 1997 — 1 gennaio 1998per un mese
  39. 4 ottobre 1997 — 30 novembre 1997per un mese
  40. 14 marzo 1997 — 4 ottobre 1997per 7 mesi
  41. 1 gennaio 1997 — 14 marzo 1997per 2 mesi
  42. 17 agosto 1996 — 1 gennaio 1997per 5 mesi
  43. 1 gennaio 1996 — 17 agosto 1996per 8 mesi
  44. 1 dicembre 1995 — 1 gennaio 1996per un mese
  45. 24 febbraio 1995 — 1 dicembre 1995per 9 mesi
  46. 24 gennaio 1995 — 24 febbraio 1995per un mese
  47. 1 dicembre 1994 — 24 gennaio 1995per un mese
  48. 1 gennaio 1994 — 1 dicembre 1994per 11 mesi
  49. 30 ottobre 1993 — 1 gennaio 1994per 2 mesi
  50. 27 gennaio 1991 — 30 ottobre 1993per 3 anni
  51. 29 giugno 1990 — 27 gennaio 1991per 7 mesi
  52. 30 aprile 1989 — 29 giugno 1990per un anno
  53. 10 novembre 1988 — 30 aprile 1989per 6 mesi
  54. 14 maggio 1988 — 10 novembre 1988per 6 mesi
  55. 2 marzo 1983 — 14 maggio 1988per 5 anni
  56. 1 gennaio 1983 — 2 marzo 1983per 2 mesi
  57. 1 gennaio 1982 — 1 gennaio 1983per un anno
  58. 1 gennaio 1981 — 1 gennaio 1982per un anno
  59. 31 dicembre 1980 — 1 gennaio 1981per 1 giorno
  60. 1 marzo 1980 — 31 dicembre 1980per 10 mesi
  61. 4 aprile 1979 — 1 marzo 1980per 11 mesi
  62. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  63. 1 gennaio 1975 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  64. 29 dicembre 1974 — 1 gennaio 1975per 3 giorni
  65. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 2025 al 1 gennaio 2027. 3028 parole tolte, 7 parole aggiunte in 44 capoversi.

tolto: Sono esenti dall'imposta:

tolto: 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonche' di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;

tolto: 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

tolto: 3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e acrediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;

tolto: 4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;

tolto: 5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;

tolto: 6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;

tolto: 7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;

Mostra gli altri 36 capoversi cambiati

tolto: 8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;

tolto: 8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

tolto: 8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

tolto: 9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui a numeri da 1 a 7 nonche' quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;

tolto: 10) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO CON MODIIFCAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154;

tolto: 11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

tolto: a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

tolto: b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;

tolto: 12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e agli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile;

tolto: 13) le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

tolto: 14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;

tolto: 15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore;

tolto: 16) le prestazioni del servizio postale universale, nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente;

tolto: 17) NUMEROaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.tolto: L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133;

tolto: 18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;

tolto: 19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, compresa la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

tolto: 20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;

tolto: 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

tolto: 22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi giardini botanici e zoologici e simili;

tolto: 23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

tolto: 24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

tolto: 25) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889;

tolto: 26) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133;

tolto: 27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri.

tolto: 27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi. 27-ter le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile. 27-quater. Le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.

tolto: 27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2.

tolto: 27-sexies) le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna. Sono altresi' esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa' cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e societa' non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. Sono, inoltre, esenti dall'imposta le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a). L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:

tolto: 1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformita' dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

tolto: 2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

tolto: 3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

tolto: 4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreche' tale attivita' di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attivita'. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

tolto: 1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;

tolto: 2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

tolto: 3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

tolto: 4) eleggibilita' libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

tolto: 5) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa. Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.aggiunto: LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art10 · fonte del testo

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