Art. 195 — Procedura sanzionatoria

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Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto motivato, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, secondo le rispettive competenze. La Banca d'Italia o la CONSOB formulano la proposta, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte. Il decreto di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta dell'autorita' proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione e' stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'autorita' che ha proposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. La corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale delle parti. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. Copia del decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'autorita' proponente ai fini delle pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest'ultima. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 195, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3281/2026

    13 febbraio 2026

    In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, non viola il diritto di accesso dell'interessato il rifiuto all'ostensione di documenti secondari - acquisiti nel corso dell'ispezione e non utilizzati dall'amministrazione per fondare gli addebiti - in quanto neppure astrattamente la loro messa a disposizione risulta funzionale a garantire il diritto di difesa del ricorrente, la cui istanza di accesso deve essere circoscritta e mirata, fornendo indizi precisi e concordanti circa l'oggetto degli atti e la loro pertinenza rispetto al procedimento civile nel quale devono essere utilizzati.

    Art. 195 · Art. 22 l. 241/1990 · Art. 4 Testo unico intermediazione finanziaria

    Rassegna di febbraio 2026, p. 54 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11570/2025

    2 maggio 2025

    Le autorità indipendenti, nello svolgimento delle funzioni di garanzia loro attribuite, perseguono la tutela di interessi collettivi dello Stato-Comunità (quali la libertà del mercato, la tutela del risparmio, il corretto funzionamento della borsa e del sistema creditizio, etc.) e, in taluni casi, di diritti soggettivi individuali (come la tutela della riservatezza) e, nei rispettivi ambiti, esercitano funzioni sanzionatorie, ponendosi quali organi giustiziali, non equiparabili ad organi di giustizia in senso proprio che pronunciano statuizioni giudiziali. Il procedimento sanzionatorio di cui alla l. n. 262 del 2005 non partecipa, quindi, della natura giurisdizionale del processo tipicamente inteso, che è solo quello che si svolge davanti ad un giudice, e le sanzioni applicate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 195 T.U.F. non hanno natura penale, con la conseguenza che non è violato l'art. 6, par. 1, della CEDU, ben potendo l'incolpato esercitare tutti i suoi diritti di difesa nella successiva eventuale fase di opposizione, ove si realizza un pieno sindacato giurisdizionale, fino al vaglio di legittimità.(Nella specie, la S.C. ha affermato che le sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 144 TUB per carenza nell'organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla Consob ai sensi dell'articolo 187-ter TUF per manipolazione del mercato, sicché non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a quest'ultimo e non pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dell'art. 6 CEDU).

    Art. 195 · Art. 24 Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari · Art. 144 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 187-ter Testo unico intermediazione finanziaria

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 121 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 158/2017

    Altra decisione
    7 luglio 2017

    È ordinata la restituzione degli atti alle Corti d'appello di Genova e di Firenze perché valutino, specie ai fini della rilevanza, le conseguenze dello ius superveniens nei giudizi da cui provengono le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 7, del d.lgs. n. 58 del 1998, censurato - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 6 CEDU - in quanto prevede che, sull'opposizione alle sanzioni amministrative in materia di intermediazione finanziaria, irrogate dal Governatore della Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dell'art. 190 del TUF, la Corte d'appello decida in camera di consiglio, anziché in udienza pubblica. Il sopravvenuto d.lgs. n. 72 del 2015 ha modificato la norma censurata, prevedendo in particolare che la discussione dell'opposizione ai provvedimenti sanzionatori avvenga in udienza pubblica (art. 5, comma 15) e stabilendo, con apposita norma transitoria, che "nei giudizi pendenti" alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. le udienze "sono pubbliche" (art. 6, comma 8).

    Art. 195 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 8 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 21 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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