Art. 196-quater — Applicazione concordata delle sanzioni amministrative

((Per le violazioni sanzionabili dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi del presente decreto, entro trenta giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti in alternativa alla presentazione di impegni, ovvero entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto degli impegni e fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il destinatario della lettera di contestazione degli addebiti puo' presentare istanza per l'applicazione concordata delle sanzioni.)) ((Qualora l'istanza sia ritenuta ammissibile tenuto conto dei precedenti dell'istante, l'Autorita' competente avvia un confronto con il destinatario della lettera di contestazione e stabilisce il termine entro il quale questi formula, a pena di decadenza, una proposta di applicazione concordata delle sanzioni che indichi le sanzioni applicabili, la loro entita' e la loro durata, in entrambi i casi in misura non inferiore al minimo edittale e non superiore al massimo edittale ridotto di un quinto ed eventuali misure conformative. In ogni caso, la proposta prevede l'impegno a non ricorrere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento che la accoglie e a impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale che la respinge solo congiuntamente con il provvedimento sanzionatorio. Entro sessanta giorni dalla ricezione, l'Autorita' accoglie la proposta o la respinge.)) ((Quando abbia accolto la proposta, l'Autorita' applica le sanzioni con provvedimento motivato e valuta, alla luce di tutte le circostanze rilevanti, l'accoglimento dell'eventuale istanza di accesso al pagamento rateale della sanzione pecuniaria applicata in modalita' concordata, in rate mensili da tre a trenta, che l'interessato puo' presentare con la proposta di cui al comma 1, anche qualora non versi in condizioni economiche disagiate.)) ((Le sanzioni applicate in modalita' concordata rilevano, ai fini dell'articolo 194-bis, comma 1, lettera g), nonche' ai fini dei requisiti degli esponenti aziendali per cinque anni.)) ((Fermo restando quanto previsto al comma 4, il provvedimento di applicazione concordata delle sanzioni e' pubblicato ai sensi dell'articolo 195-bis.)) ((La tempestiva presentazione di una proposta di applicazione concordata delle sanzioni interrompe tutti i termini del procedimento sanzionatorio e sospende il decorso del termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data del rigetto della istanza per l'applicazione concordata delle sanzioni o al verificarsi delle circostanze indicate al comma 7.)) ((In caso di mancato o inesatto rispetto del provvedimento di applicazione concordata e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata sino a un terzo fermi restando i limiti edittali massimi.)) ((La Banca d'Italia e la Consob, in conformita' ai principi dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea, possono disciplinare con regolamento le modalita' di presentazione, l'ammissibilita' e la valutazione della proposta di applicazione concordata delle sanzioni.)) 135

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128

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Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "La disciplina dettata dagli articoli 194.1, 195, a eccezione dei commi 7 e 8, 195.2, 196-ter e 196-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotti o modificati dal presente decreto, si applica a partire dal nono mese successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e secondo le forme di coordinamento applicabili, adottano i regolamenti previsti dai medesimi articoli". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art196quater · fonte del testo

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