Art. 4 — Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio

La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF e con la Banca Centrale Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione e di cooperazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea. 73 Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, con l'AESFEM e la BCE accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM e all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. 73 La Consob e' il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di servizi e attivita' di investimento svolti da soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di APA o ARM. La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmente all'autorita' competente dello Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla Consob. 73 3. la Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari. 4. ((Fatta salva la possibilita' di comunicare informazioni nei casi e secondo le forme stabiliti dall'articolo 47, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, e dall'articolo 102, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, le informazioni)) ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite. 132 5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni:

  • a)con autorita' amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;
  • b)con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;
  • c)con le controparti centrali e i depositari centrali;
  • d)con i gestori delle sedi di negoziazione, al fine di garantire il regolare funzionamento delle sedi da essi gestite; 73
  • d-bis)((ai sensi e per gli effetti della direttiva 2011/61/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, e della direttiva 2009/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, con l'amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richieste nel corso di un'attivita' di controllo volta ad accertare un illecito fiscale.)) 132 5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio. 6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale. 7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati. Le predette autorita' possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine. 8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia. 9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Stati comunitari la Banca d'Italia, nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea e sulla base di accordi con le autorita' competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorita'. In tale ambito, la Banca d'Italia puo' concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni. 9-bis. La Banca d'Italia, se nell'esercizio della vigilanza consolidata verifica una situazione di emergenza, inclusa una situazione descritta all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o un'evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidita' del mercato e la stabilita' del sistema finanziario in uno Stato membro dell'Unione europea in cui opera il gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, informa tempestivamente l'ABE, il CERS e le pertinenti autorita' competenti, tra cui la Consob, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. 10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. 11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi di reato. 12. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Consob, nonche' i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si e' avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio. 13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalita' di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i reati di cui all'articolo 2638 del codice civile e agli articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 195-ter, comma 1-bis. 13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere informazioni all'autorita' giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-bis.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

73

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39

132

con decorrenza dal 16 aprile 2026

Il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026".

Testo vigente dal 28 marzo 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3281/2026

    13 febbraio 2026

    In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, non viola il diritto di accesso dell'interessato il rifiuto all'ostensione di documenti secondari - acquisiti nel corso dell'ispezione e non utilizzati dall'amministrazione per fondare gli addebiti - in quanto neppure astrattamente la loro messa a disposizione risulta funzionale a garantire il diritto di difesa del ricorrente, la cui istanza di accesso deve essere circoscritta e mirata, fornendo indizi precisi e concordanti circa l'oggetto degli atti e la loro pertinenza rispetto al procedimento civile nel quale devono essere utilizzati.

    Art. 4 · Art. 22 l. 241/1990 · Art. 195 Testo unico intermediazione finanziaria

    Rassegna di febbraio 2026, p. 54 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 32/2005

    Questione infondata
    26 gennaio 2005

    È infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui assoggetta al segreto d’ufficio l’intera documentazione in possesso della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in ragione dell’attività di vigilanza. Premesso che, nel giudizio principale, l’accesso a documenti sottoposti a segreto d’ufficio è stato richiesto non per esercitare il diritto di difesa avverso un provvedimento sanzionatorio della CONSOB, ma per trasferire gli atti del procedimento amministrativo – conclusosi favorevolmente per il soggetto ad esso sottoposto - nel processo civile intentato nei confronti del medesimo soggetto da chi, proprio da quegli stessi fatti, si è ritenuto danneggiato, non sussiste la denunciata lesione del diritto di difesa, posto che l’eventuale caducazione del regime di segreto sui documenti acquisiti dalla CONSOB nell’espletamento della sua attività di vigilanza andrebbe ad esclusivo vantaggio di una sola delle parti del giudizio civile, con conseguente introduzione, in un rapporto processuale conformato dal principio di parità, di un trattamento irragionevolmente differenziato tra le parti; né la disposizione censurata è intrinsecamente irragionevole o arbitraria, posto che la stessa disciplina dell’accesso ai documenti acquisiti dalla CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza non si sostanzia in un divieto assoluto e il provvedimento conclusivo del procedimento avviato dalla CONSOB, anche se di archiviazione, può essere reso accessibile all’interessato, sicché l’impossibilità di accedere alla documentazione in riferimento alla quale tale provvedimento è stato adottato contempera non irragionevolmente l’interesse del destinatario del provvedimento e le garanzie delle quali l’attività di vigilanza deve essere circondata per risultare funzionale alle finalità cui essa è preordinata, risultando quindi la disposizione censurata ispirata proprio ad un criterio di buon andamento dell’amministrazione e di imparzialità dell’azione amministrativa; né sussiste la denunciata violazione dell’art. 76 Cost., in relazione all’art. 1 della legge di delegazione 6 febbraio 1996, n. 52, che tra i principî e criteri generali include quello della piena trasparenza e della imparzialità dell’azione amministrativa, in quanto, posto che l’art. 25, primo comma, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993, di cui il decreto legislativo n. 58 del 1998 costituisce attuazione, individua un tipo di comunicazione estraneo alla fattispecie della richiesta di accesso al fascicolo relativo a fatti determinati, riferendosi piuttosto detta richiesta a documentazione con valore informativo tendenziale e statistico. - Sulla impossibilità di opporre il segreto di cui all’art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad un soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, v. la citata sentenza n. 460/2000 e le citate ordinanze nn. 80/2001 e 93/2001.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 93/2001

    Questione infondata
    30 marzo 2001

    Manifesta infondatezza, in relazione a tutti i parametri evocati (artt. 2, 3, 11, 21, 24, 97 e 98, nonchè art. 76) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto questione sulla quale è intervenuta sentenza di rigetto, nei sensi di cui in motivazione (n. 460/2000), la quale, escludendo dalla sfera di applicazione dell'articolo qui censurato gli atti, le notizie e i dati in possesso della CONSOB in relazione alla sua attività di vigilanza, posti a fondamento di un procedimento disciplinare, ha ritenuto pienamente accessibili gli stessi atti non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 80/2001

    Questione infondata
    23 marzo 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui preclude l'accesso ai dati in possesso della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), anche quando tali dati siano utilizzati per promuovere un procedimento sanzionatorio. La Corte infatti, con la sentenza n. 460 del 2000, ha già dichiarato non fondata identica questione di legittimità costituzionale. M.R.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

17 versioni dal 1998

1998oggi
  1. 28 marzo 2026 — oggiin vigoreper 7 mesi
  2. 18 maggio 2022 — 28 marzo 2026per 4 anni
  3. 2 dicembre 2021 — 18 maggio 2022per 6 mesi
  4. 28 marzo 2019 — 2 dicembre 2021per 3 anni
  5. 26 agosto 2017 — 28 marzo 2019per un anno
  6. 24 settembre 2016 — 26 agosto 2017per 11 mesi
  7. 4 giugno 2016 — 24 settembre 2016per 4 mesi
  8. 9 aprile 2014 — 4 giugno 2016per 2 anni
  9. 4 settembre 2013 — 9 aprile 2014per 7 mesi
  10. 23 agosto 2012 — 4 settembre 2013per un anno
  11. 13 gennaio 2011 — 23 agosto 2012per un anno
  12. 28 dicembre 2007 — 13 gennaio 2011per 3 anni
  13. 1 novembre 2007 — 28 dicembre 2007per un mese
  14. 12 maggio 2005 — 1 novembre 2007per 2 anni
  15. 29 febbraio 2004 — 12 maggio 2005per un anno
  16. 22 ottobre 2003 — 29 febbraio 2004per 4 mesi
  17. 26 marzo 1998 — 22 ottobre 2003testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2026

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 2022 al 28 marzo 2026. 1 parola tolta, 111 parole aggiunte in 3 capoversi.

… cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari. 4. tolto: Le aggiunto: Fatta salva la possibilita' di comunicare informazioni nei casi e secondo le forme stabiliti dall'articolo 47, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, e dall'articolo 102, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, …

d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al fine di garantire il regolare funzionamento delle sedi da essi gestiteaggiunto: ;

aggiunto: d-bis) ai sensi e per gli effetti della direttiva 2011/61/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, e della direttiva 2009/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, con l'amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richieste nel corso di un'attivita' di controllo volta ad accertare un illecito fiscale. 5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39

    Il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art4 · fonte del testo

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