[1]Giurisdizione dei giudici amministrativi

[2]1. La giurisdizione amministrativa e' esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.

Testo vigente dal 7 luglio 2010

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 122/2014

    Questione inammissibile
    9 maggio 2014

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), nonché dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amm…

    Art. 76 cost. · Art. 133 c.p.a. · Art. 134 c.p.a. · Art. 4 c.p.a.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art4 · fonte del testo

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