Art. 195.1 — Principi sulle sanzioni amministrative

((Nel caso di modifiche agli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater, si applica la disposizione piu' favorevole al sanzionato, salvo che il provvedimento di applicazione delle sanzioni sia definitivo.)) ((Fuori dai casi previsti dal comma 1, in caso di modifica del trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi previsti dal presente decreto si applica quello piu' favorevole al sanzionato, salvo che il provvedimento di applicazione delle sanzioni sia definitivo. Resta fermo che l'individuazione della violazione avviene sulla base delle disposizioni richiamate nel presente titolo e nel titolo I-bis della presente parte e relative disposizioni di attuazione vigenti al momento della commissione dell'illecito.)) ((Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni del presente decreto che prevedono sanzioni amministrative o commette piu` violazioni di una di tali disposizioni, e' soggetto a un'unica procedura sanzionatoria da parte dell'Autorita' competente e soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal primo periodo soggiace anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme del presente decreto che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni.)) ((Il provvedimento sanzionatorio costituisce titolo esecutivo.)) ((Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, ingiunto con il provvedimento sanzionatorio, e' effettuato nel termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso ovvero di sessanta giorni se il destinatario risiede all'estero. Salvo quanto previsto dall'articolo 32-ter.1, comma 2, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto affluiscono al bilancio dello Stato.)) 135

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128

135

Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art1951 · fonte del testo

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