((Per le violazioni sanzionabili ai sensi del presente decreto dalla Banca d'Italia e per tutte le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il soggetto destinatario della stessa puo' presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi tutelati. A tal fine, l'Autorita', valutate la gravita' delle violazioni contestate, le misure di vigilanza adottate, le eventuali iniziative rimediali gia' assunte dall'interessato e l'idoneita' degli impegni in relazione alla tutela degli interessi lesi, puo', nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per il soggetto destinatario della contestazione e pubblicare anche per estratto gli impegni medesimi. La decisione dell'Autorita' determina l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.)) ((La tempestiva presentazione di una proposta di impegni interrompe tutti i termini del procedimento sanzionatorio e sospende il decorso del termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data del rigetto della proposta o al verificarsi delle circostanze indicate al comma 3. La presentazione di una proposta di impegni comporta la rinuncia a ricorrere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento di accoglimento della proposta e l'impegno a impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale che la respinge solo congiuntamente con il provvedimento sanzionatorio.)) ((L'Autorita' competente puo' d'ufficio riavviare il procedimento sanzionatorio se:))

  • a)((si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;))
  • b)((il soggetto destinatario della contestazione contravviene agli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1;))
  • c)((la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.)) ((Nelle ipotesi di cui al comma 3, le lettere b) e c), e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata sino a un terzo fermi i limiti edittali massimi.)) ((Salvo che sia diversamente stabilito ai sensi del regolamento previsto dal comma 6, la disciplina di cui al presente articolo non si applica nei casi di esercizio dei poteri di intervento ai sensi degli articoli 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater e di cui alla parte II, titolo IV, del presente decreto.)) ((La Banca d'Italia e la Consob, ciascuna con proprio regolamento, adottano disposizioni di attuazione del presente articolo, stabilendo i criteri applicativi, le regole procedurali per la presentazione e la valutazione degli impegni e i casi in cui non si puo' dar luogo alla presentazione dei medesimi, anche in ragione della mancata ottemperanza a ordini di vigilanza adottati nei confronti dei soggetti interessati.)) 135
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128

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Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "La disciplina dettata dagli articoli 194.1, 195, a eccezione dei commi 7 e 8, 195.2, 196-ter e 196-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotti o modificati dal presente decreto, si applica a partire dal nono mese successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e secondo le forme di coordinamento applicabili, adottano i regolamenti previsti dai medesimi articoli". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2024 al 7 agosto 2026. 149 parole tolte, 303 parole aggiunte in 3 capoversi.

Per le violazioni aggiunto: sanzionabili ai sensi del presente decreto dalla Banca d'Italia e per tutte le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, aggiunto: fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il soggetto destinatario della stessa puo' presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi tolto: degli investitori e del mercato oggetto della contestazione aggiunto: tutelati. A tal fine tolto: la Consob, valutataaggiunto: , l'Autorita', valutate la gravita' delle violazioni tolto: e l'idoneita' di tali impegni anche aggiunto: contestate, le misure di vigilanza adottate, le eventuali iniziative rimediali gia' assunte dall'interessato e l'idoneita' degli impegni in relazione alla tutela degli interessi lesi tolto: e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, puo', nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per tolto: i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare aggiunto: il soggetto destinatario della contestazione e pubblicare anche per estratto gli impegni medesimi. tolto: Tale decisione puo' essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob puo' esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata. La Consob puo' d'ufficio riaprire aggiunto: La decisione dell'Autorita' determina l'archiviazione del procedimento sanzionatorio. La tempestiva presentazione di una proposta di impegni interrompe tutti i termini del procedimento sanzionatorio e sospende il decorso del termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data del rigetto della proposta o al verificarsi delle circostanze indicate al comma 3. La presentazione di una proposta di impegni comporta la rinuncia a ricorrere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento di accoglimento della proposta e l'impegno a impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale che la respinge solo congiuntamente con il provvedimento sanzionatorio. L'Autorita' competente puo' d'ufficio riavviare il procedimento sanzionatorio se:

b) tolto: i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti aggiunto: il soggetto destinatario della contestazione contravviene agli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1;

c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti. tolto: 4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformita' con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio aggiunto: Nelle ipotesi di cui al comma 3, le lettere b) e c), e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata sino a un terzo fermi i limiti edittali massimi. Salvo che sia diversamente stabilito ai sensi del regolamento previsto dal comma 6, la disciplina di cui al presente articolo non si applica nei casi di esercizio dei poteri di intervento ai sensi degli articoli 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater e di cui alla parte II, titolo IV, del presente decreto. La Banca d'Italia e la Consob, ciascuna con proprio regolamento, adottano disposizioni di attuazione del presente articolo, stabilendo i criteri applicativi, le regole procedurali tolto: che disciplinano aggiunto: per la presentazione e la valutazione degli impegni tolto: di cui al presente articolo aggiunto: e i casi in cui non si puo' dar luogo alla presentazione dei medesimi, anche in ragione della mancata ottemperanza a ordini di vigilanza adottati nei confronti dei soggetti interessati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128

    Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "La disciplina dettata dagli articoli 194.1, 195, a eccezione dei commi 7 e 8, 195.2, 196-ter e 196-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotti o modificati dal presente decreto, si applica a partire dal nono mese successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e secondo le forme di coordinamento applicabili, adottano i regolamenti previsti dai medesimi articoli". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art196ter · fonte del testo

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