Art. 195-bis — Pubblicazione delle sanzioni

((Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto e' pubblicato senza ritardo e per estratto, con descrizione sintetica degli elementi essenziali della violazione contestata, nel sito internet istituzionale della Banca d'Italia o della Consob, in conformita' alla normativa dell'Unione europea di riferimento, accompagnato da una traduzione non ufficiale in lingua inglese. Nella pubblicazione si menziona l'impugnabilita' giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob danno adeguata e tempestiva notizia dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa a margine della pubblicazione.)) ((Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione europea, nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio o ne differiscono la pubblicazione, quando quella ordinaria:))

  • a)((abbia ad oggetto dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;))
  • b)((possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;))
  • c)((possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche' tale danno sia determinabile.)) ((Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob possono escludere la pubblicita' del provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dal comma 2 siano ritenute insufficienti ad assicurare che la stabilita' dei mercati finanziari non sia messa a rischio ovvero ad assicurare la proporzionalita' della pubblicazione delle decisioni rispetto a misure considerate di scarsa rilevanza.)) 135
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128

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Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 2021 al 7 agosto 2026. 78 parole tolte, 75 parole aggiunte in 4 capoversi.

Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto e' pubblicato senza ritardo e per estrattoaggiunto: , con descrizione sintetica degli elementi essenziali della violazione contestata, nel sito internet aggiunto: istituzionale della Banca d'Italia o della Consob, in conformita' alla normativa aggiunto: dell'Unione europea di riferimentotolto: .aggiunto: , accompagnato da una traduzione non ufficiale in lingua inglese. Nella pubblicazione si menziona l'impugnabilita' giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob tolto: menzionano l'avvio aggiunto: danno adeguata e tempestiva notizia dell'avvio dell'azione giudiziaria e tolto: l'esito aggiunto: dell'esito della stessa a margine della pubblicazione. tolto: La aggiunto: Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione europea, nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, tolto: possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio aggiunto: o ne differiscono la pubblicazione, quando quella ordinaria:

c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche' tale danno sia determinabile. tolto: Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione puo' essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno. La aggiunto: Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob possono escludere la pubblicita' del provvedimento sanzionatoriotolto: , se consentito dal diritto dell'Unione europea, nel caso in cui le opzioni stabilite tolto: dai commi 2 e 3 aggiunto: dal comma 2 siano ritenute insufficienti ad assicuraretolto: :

tolto: a) che la stabilita' dei mercati finanziari non sia messa a rischiotolto: ;

tolto: b) aggiunto: ovvero ad assicurare la proporzionalita' della pubblicazione delle decisioni rispetto tolto: all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 194-quater aggiunto: a misure considerate di scarsa rilevanza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128

    Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art195bis · fonte del testo

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