Corte costituzionale

Sentenza n. 360/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1995 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 73 del d.P.R. 9

ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di

disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e

dell'art. 75 dello stesso d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come

modificato a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Abrogazione

parziale, a seguito di referendum popolare, del testo unico delle

leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), promossi con le seguenti

ordinanze: 1) ordinanza emessa il 24 novembre 1994 dal Tribunale di

Camerino nel procedimento penale a carico di Leocata Agatino iscritta

al n. 104 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno

1995; 2) ordinanza emessa il 10 febbraio 1995 dalla Corte d'appello

di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Pellegrino

Donatella, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale in grado d'appello nei

confronti di Pellegrino Donatella - che il Tribunale di Cosenza con

sentenza del 23 dicembre 1993 aveva giudicata responsabile del

delitto di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.

309 perché senza la prescritta autorizzazione aveva coltivato dieci

piantine di canapa indiana contenenti un principio tossicologico

attivo nella misura dello 0,64%, pari ad una dose media di sostanza

stupefacente - la Corte d'appello di Catanzaro ha sollevato d'ufficio

(con ordinanza del 10 febbraio 1995) questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, come modificato a

seguito del d.P.R. n. 171 del 1993, nella parte in cui non prevede

che anche la coltivazione di piante da cui si estraggono sostanze

stupefacenti - oltre che l'importazione, l'acquisto o la detenzione -

venga punita soltanto con sanzioni amministrative se finalizzata

all'uso personale della sostanza.

La Corte rimettente - dopo aver escluso l'interpretazione

adeguatrice perché contrastata dall'orientamento della

giurisprudenza della Corte di cassazione - ritiene la violazione del

principio di eguaglianza sotto il profilo che per condotte ugualmente

caratterizzate dalla destinazione della sostanza all'uso personale

(coltivazione da un lato e acquisto, importazione e detenzione

dall'altro) sarebbe previsto un trattamento sanzionatorio

diversificato.

Argomenta in particolare la Corte che l'esito del referendum

abrogativo cancella il principio del divieto dell'uso personale di

sostanze stupefacenti sancito al comma 1 dell'art. 72 e - eliminando

il parametro quantitativo della dose media giornaliera - pone la

finalità dell'uso personale quale unico discrimine tra l'illecito

penale e quello amministrativo, a prescindere dal tipo di condotta e

dalla natura e quantità della sostanza stupefacente. Quindi il

rilievo depenalizzante assunto dall'uso personale della droga nella

nuova disciplina, indipendentemente da parametri quantitativi non

più esistenti, dovrebbe equiparare la coltivazione alle altre

condotte previste dall'art. 75 ai fini degli effetti sanzionatori

indicati nella medesima norma.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata infondata.

3. - Nel procedimento penale a carico di Leocata Agatino, imputato

del delitto previsto dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 cit. per

aver coltivato, senza autorizzazione, una piantina di canapa indiana

contenente il principio attivo della cannabis indica nella misura di

4,4 mg., il Tribunale di Camerino ha sollevato (con ordinanza del 24

novembre 1994) questione incidentale di tale disposizione con

riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione.

Premesso che non può essere condivisa la prospettazione, secondo

la quale il referendum abrogativo, rendendo penalmente irrilevante la

condotta di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale,

avrebbe prodotto l'effetto sistematico di considerare la condotta di

coltivazione penalmente sanzionabile solo in quanto vi sia la prova

dell'essere tale condotta preordinata all'attività di spaccio, il

Tribunale rimettente, richiamando la sentenza n. 333 del 1991 di

questa Corte quanto al principio della necessaria offensività della

fattispecie penale, sottolinea in particolare che non ogni previsione

di anticipazione della tutela è, di per sé, in quanto tipica,

compatibile con valori espressi dalla Costituzione in materia di

offensività del reato (artt. 25 e 27 Cost.), ma lo è nella misura

in cui non risulti, rispetto alle esigenze di tutela, manifestamente

arbitraria o irragionevole; tale è invece proprio l'incriminazione

della condotta di coltivazione (penalmente rilevante

indipendentemente dalla percentuale di principio attivo contenuta nel

prodotto della coltivazione stessa) nelle ipotesi in cui essa dia

luogo a quantità (o qualità) di infiorescenze dalle quali non sia

ricavabile il principio attivo in misura sufficiente a produrre

l'effetto che costituisce lesione (nel caso di assunzione) ovvero

messa in pericolo del bene tutelato (nel caso di sola produzione

della sostanza a seguito di coltivazione).

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile atteso che il Tribunale

rimettente pretende in realtà di trasferire alla Corte un problema

di interpretazione della norma ordinaria che, considerata la

fattispecie e l'orientamento della giurisprudenza, può pienamente

risolversi nel senso della avvenuta depenalizzazione della condotta

in esame per effetto della abrogazione referendaria.

5. - In prossimità della camera di consiglio l'Avvocatura dello

Stato ha depositato una memoria insistendo per la pronuncia di non

fondatezza della questione di costituzionalità sollevata dalla Corte

d'appello di Catanzaro in ragione della sostanziale diversità delle

condotte poste in comparazione (da una parte "coltivazione" di piante

da cui si estraggono sostanze stupefacenti e dall'altra

"importazione", "acquisto" o "detenzione" delle stesse). Considerato in diritto

1. - Sono state sollevate questioni incidentali di legittimità

costituzionale: a) dell'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti

e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei

relativi stati di tossicodipendenza), come modificato a seguito del

d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, nella parte in cui non prevede che

anche la coltivazione di piante da cui si estraggono sostanze

stupefacenti - oltre che l'importazione, l'acquisto o la detenzione -

venga punita soltanto con sanzioni amministrative se finalizzata

all'uso personale della sostanza, per sospetta violazione dei

principi di ragionevolezza e di parità di trattamento (art. 3 Cost.)

rispetto alla condotta, non più penalmente perseguibile, di chi

illecitamente importa, acquista, o comunque detiene sostanze

stupefacenti o psicotrope per farne uso personale; b) dell'art. 73

del medesimo d.P.R. n. 309 del 1990 cit. - in riferimento agli artt.

13, 25 e 27 Cost. - nella parte in cui prevede la illiceità penale

della condotta di coltivazione di piante indicate dall'art. 26 del

d.P.R. n. 309 del 1990, da cui si estraggono sostanze stupefacenti o

psicotrope univocamente destinate all'uso personale,

indipendentemente dalla percentuale di principio attivo contenuta nel

prodotto della coltivazione stessa per sospetta violazione del

principio della necessaria offensività della fattispecie penale

nell'ipotesi in cui la coltivazione dia luogo a quantità (o

qualità) di infiorescenze dalle quali non sia ricavabile il

principio attivo in misura sufficiente a produrre l'effetto

(stupefacente) potenzialmente lesivo nel caso di successiva

assunzione.

2. - Preliminarmente i due giudizi vanno riuniti per connessione

oggettiva delle questioni di costituzionalità, in quanto, ancorché

diversi siano i profili e le prospettive delle due censure, entrambi

sono comunque attinenti al reato di coltivazione di piante, da cui si

estraggono sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 del d.P.R. n.

309 del 1990 cit.).

3. - Va esaminata innanzi tutto la censura mossa all'art. 75 del

d.P.R. n. 309 del 1990 cit. dalla Corte d'appello di Catanzaro

perché di portata più ampia di quella sollevata dal Tribunale di

Camerino e quindi in rapporto di continenza rispetto a quest'ultima.

4. - In via pregiudiziale - quanto all'ammissibilità della

questione - deve considerarsi che la Corte rimettente parte dal

presupposto esegetico della perdurante irrilevanza dell'(eventuale)

fine perseguito dall'agente di destinare ad uso personale le sostanze

stupefacenti estratte dalle piante, indicate nell'art. 26 del d.P.R.

n. 309 del 1990 cit., coltivate senza autorizzazione, fine che il

successivo art. 75 - come emendato dopo l'esito referendario sancito

dal d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 - prevede (ma soltanto con

riferimento alle condotte di importazione, acquisto o detenzione di

sostanze stupefacenti) quale linea di confine tra l'illecito penale e

quello amministrativo. In particolare, operando la ricognizione di

quello che assume essere allo stato il "diritto vivente", la Corte

rimettente esclude che sia possibile, in via di interpretazione

adeguatrice, far rifluire anche la condotta della coltivazione per

"uso personale" in quelle previste dall'art. 75 cit. e quindi

ritenerla depenalizzata. Tanto è sufficiente - prescindendo

dall'identificabilità, o meno, di un "diritto vivente" già

formatosi e tenendo conto comunque dell'evoluzione giurisprudenziale

in materia - per poter passare ad esaminare nel merito la questione

di costituzionalità, atteso che si appalesa come plausibile

l'esegesi operata dalla Corte d'appello rimettente. Ed infatti la

giurisprudenza della Corte di cassazione, dopo un'iniziale pronuncia

favorevole all'interpretazione adeguatrice (Cass., sez. VI, 3 maggio

1994, n. 6347), della quale questa Corte ha tenuto conto per

dichiarare l'inammissibilità di analoga questione di

costituzionalità (sentenza n. 443 del 1994), ha successivamente

optato per un'interpretazione stretta che limita la rilevanza del

fine dell'"uso personale" alle sole condotte tassativamente indicate

nell'art. 75, disposizione questa che non contempla - come già

rilevato - la condotta della "coltivazione" (Cass., sez. IV, 29

settembre 1994 n. 12621; Cass., sez. VI, 12 luglio 1994 n. 3353);

esegesi quest'ultima che, a prescindere dagli eventuali sviluppi

ulteriori del così insorto contrasto di giurisprudenza, è

sufficiente a giustificare l'esame nel merito della questione alla

stregua del presupposto interpretativo dal quale muove la Corte

rimettente.

5. - Nel merito la questione non è fondata in ragione della non

comparabilità della condotta delittuosa, prevista dall'art. 73

citato, con alcuna di quelle allegate come tertia comparationis

sicché non sussiste la denunciata disparità di trattamento.

Si ha infatti da una parte che la detenzione, l'acquisto e

l'importazione di sostanze stupefacenti per uso personale

rappresentano condotte collegate immediatamente e direttamente

all'uso stesso, e ciò rende non irragionevole un atteggiamento meno

rigoroso del legislatore nei confronti di chi, ponendo in essere una

condotta direttamente antecedente al consumo, ha già operato una

scelta che, ancorché valutata sempre in termini di illiceità,

l'ordinamento non intende contrastare nella più rigida forma della

sanzione penale, venendo in rilievo, in un contesto emergenziale di

contingente aggravamento delle conseguenze delle tossicodipendenze,

il rischio alla salute dell'assuntore ove ogni condotta

immediatamente antecedente al consumo fosse assoggettata a sanzione

penale. Invece nel caso della coltivazione manca questo nesso di

immediatezza con l'uso personale e ciò giustifica un possibile

atteggiamento di maggior rigore, rientrando nella discrezionalità

del legislatore anche la scelta di non agevolare comportamenti

propedeutici all'approvigionamento di sostanze stupefacenti per uso

personale.

Per altro verso la scelta della non criminalizzazione del consumo

in sé (che rappresenta una nota costante di tale disciplina di

settore, pur nelle alterne formulazioni ispirate a maggiore o minor

rigore) implica necessariamente anche, in qualche misura, la non

rilevanza penale di comportamenti immediatamente precedenti essendo

di norma la detenzione (spesso l'acquisto, talvolta l'importazione)

l'antecedente ultimo dell'assunzione. La linea di confine di queste

condotte che, per il fatto di approssimarsi all'area di non

illiceità penale (quella del consumo), si giovano di riflesso di una

valutazione di maggiore tolleranza, è stata segnata prima dalla

"modica quantità", poi dalla "dose media giornaliera", infine

dall'"uso personale"; ma si tratta pur sempre di una sorta di cintura

protettiva del nucleo centrale

(id est il consumo) per evitare il rischio che l'assunzione di

sostanze stupefacenti - che il legislatore ha ritenuto da ultimo di

contrastare appunto con la comminatoria di sanzioni solo

amministrative per le condotte ritenute più immediatamente

antecedenti - possa indirettamente risultare di fatto assoggettata a

sanzione penale. La coltivazione invece è esterna a quest'area

contigua al consumo e ciò già di per sé rende ragione sufficiente

di una disciplina differenziata.

6. - Né va taciuto che la stessa destinazione ad uso personale si

presta ad essere apprezzata in termini diversi nelle situazioni qui

comparate. Infatti nella detenzione, acquisto ed importazione il

quantitativo di sostanza stupefacente è certo e determinato e

consente, unitamente ad altri elementi attinenti alle circostanze

soggettive ed oggettive della condotta, la valutazione prognostica

della destinazione della sostanza. Invece nel caso della coltivazione

non è apprezzabile ex ante con sufficiente grado di certezza la

quantità di prodotto ricavabile dal ciclo più o meno ampio della

coltivazione in atto, sicché anche la previsione circa il

quantitativo di sostanza stupefacente alla fine estraibile dalle

piante coltivate, e la correlata valutazione della destinazione della

sostanza stessa ad uso personale, piuttosto che a spaccio, risultano

maggiormente ipotetiche e meno affidabili; e ciò ridonda in maggiore

pericolosità della condotta stessa, anche perché - come ha rilevato

la stessa giurisprudenza della Corte di cassazione - l'attività

produttiva è destinata ad accrescere indiscriminatamente i

quantitativi coltivabili e quindi ha una maggiore potenzialità

diffusiva delle sostanze stupefacenti estraibili.

Pertanto, anche nel diverso contesto normativo rappresentato dal

d.P.R. n. 309 del 1990, deve pervenirsi ad una pronuncia di non

fondatezza della questione di costituzionalità, non dissimilmente da

quanto in precedenza già ritenuto da questa Corte con riferimento

agli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685

(ordinanza n. 231 del 1982).

7. - Neppure fondata è la seconda questione.

La verifica del rispetto del principio dell'offensività come

limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore

ordinario nel perseguire penalmente condotte segnate da un giudizio

di disvalore implica la ricognizione della astratta fattispecie

penale, depurata dalla variabilità del suo concreto atteggiarsi nei

singoli comportamenti in essa sussumibili. Operata questa astrazione

degli elementi essenziali del delitto in esame, risulta una condotta

(quella di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi

attivi di sostanze stupefacenti) che ben può valutarsi come

"pericolosa", ossia idonea ad attentare al bene della salute dei

singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di

materia prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di

spaccio di droga; tanto più che - come già rilevato - l'attività

produttiva è destinata ad accrescere indiscriminatamente i

quantitativi coltivabili. Si tratta quindi di un tipico reato di

pericolo, connotato dalla necessaria offensività proprio perché non

è irragionevole la valutazione prognostica - sottesa alla astratta

fattispecie criminosa - di attentato al bene giuridico protetto. E -

come già questa Corte ha avuto occasione di rilevare (sentenze n.

133 del 1992 e n. 333 del 1991; ma cfr. anche sentenza n. 62 del

1986) - non è incompatibile con il principio di offensività la

configurazione di reati di pericolo presunto; né nella specie è

irragionevole od arbitraria la valutazione, operata dal legislatore

nella sua discrezionalità, della pericolosità connessa alla

condotta di coltivazione.

8. - Diverso profilo è quello dell'offensività specifica della

singola condotta in concreto accertata; ove questa sia assolutamente

inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato (come nel

caso - prospettato dal giudice rimettente - della coltivazione in

atto, e senza previsione di ulteriori sviluppi, di un'unica pianta da

cui possa estrarsi il principio attivo della sostanza stupefacente in

misura talmente esigua da essere insufficiente, ove assunto, a

determinare un apprezzabile stato stupefacente), viene meno la

riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta,

proprio perché la indispensabile connotazione di offensività in

generale di quest'ultima implica di riflesso la necessità che anche

in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo,

nella singola condotta dell'agente, in difetto di ciò venendo la

fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile (art. 49

cod. pen.). La mancanza dell'offensività in concreto della condotta

dell'agente non radica però alcuna questione di costituzionalità,

ma implica soltanto un giudizio di merito devoluto al giudice

ordinario (sentenze n. 133 del 1992 e n. 333 del 1991 già citate).

Costituisce poi questione meramente interpretativa, rimessa

altresì al giudice ordinario, la identificazione, in termini più o

meno restrittivi, della nozione di "coltivazione" che, sotto altro

profilo, incide anch'essa sulla linea di confine del penalmente

illecito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle

leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza), come modificato a seguito del d.P.R. 5 giugno

1993, n. 171, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro con l'ordinanza

indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle

leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27

della Costituzione, dal Tribunale di Camerino con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:360 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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