È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, per determinati reati, consente l'irrogazione della pena accessoria del ritiro della patente di guida sino ad anni tre, da eseguirsi solo dopo l'espiazione della pena principale detentiva. Il rimettente - pur prospettando l'«esigenza» che al giudice dell'esecuzione, competente a decidere in ordine alle pene accessorie ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., sia riconosciuto «un potere generale in senso "manipolatore"», tale da consentirgli una valutazione discrezionale in ordine alla compatibilità della pena accessoria (da eseguire) con le finalità rieducative assolte dalla pena principale (già espiata) - non coerentemente traduce tale petitum in una denuncia di illegittimità costituzionale (non già del predetto art. 676, cod. proc. pen., bensì) dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all'art. 139 cod. pen. E ciò ancorché non contesti né l'applicabilità della pena accessoria del ritiro della patente di guida, né la sua operatività ex post , riconducibile al disposto del citato art. 139. La questione così sollevata - a prescindere dalla estrema genericità ed assenza di contenuto obbligato dell'auspicato intervento additivo - è, dunque, manifestamente inammissibile per aberratio ictus .
Art. 85 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 139 c.p.