Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 415/1993

    Altra decisione
    23 novembre 1993

    Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

    Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 75 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 76 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1993

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1990 al 6 giugno 1993. 712 parole tolte, 16 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell'art. 75 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo e' sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14, ad una o piu' delle seguenti misure:

tolto: a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;

tolto: b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

tolto: c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

tolto: d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;

tolto: e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente;

tolto: f) obbligo di prestare un'attivita' non retribuita a favore della collettivita', almeno per una giornata lavorativa alla settimana, attivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell'interno;

tolto: g) sequestro dei veicoli, se di proprieta' dell'autore del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: h) affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

tolto: i) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo gia' incorso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall'art. 75, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo. Se il provvedimento riguarda un minore, e' comunicato ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale. Competente a irrogare la sanzione e' il pretore del luogo in cui e' stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni. Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 666 del codice di procedura penale. Contro il decreto puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto a meno che il giudice che l'ha emesso non disponga diversamente. Nell'adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle necessita' derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonche' di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute. Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenzeal fine di sottoporsi al programma di cui all'art. 122, fissando un termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l'esecuzione. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione. Se l'interessato si e' sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l'archiviazione degli atti. L'archiviazione a norma del comma 9 non puo' essere disposta piu' di una volta nei confronti della stessa persona. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 non e' iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso e' fatta annotazione in apposito registro ai soli fini dell'applicazionedelle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo. Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DEL REFERENDUM POPOLARE

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art76 · fonte del testo

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