Art. 69-bis — Obbligo di fornire informazioni e dati al Servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Il Ministro della sanita', sentiti l'Istituto superiore della sanita' ed il Consiglio superiore di sanita', elenca con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le sostanze da assoggettare alle disposizioni del presente articolo, in quanto suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Fermo il disposto di cui all'articolo 15 ultimo comma, chiunque intenda produrre, commerciare esportare o importare all'ingrosso, ovvero spedire in transito le sostanze di cui al comma 1 ha l'obbligo di comunicare al Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, informazioni e dati concernenti la natura e la quantita' delle sostanze stesse, il tipo di attivita', nonche' le operazioni commerciali da svolgere, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Per la vigilanza ed il controllo sulle attivita' svolte dai soggetti di cui al comma 2 e sulla esattezza e completezza dei dati e delle informazioni fornite si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6. Chiunque produce, nonche' commercia o esporta o importa all'ingrosso, ovvero spedisce in transito le sostanze di cui al comma 1 senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la sospensione fino a quattro anni dell'autorizzazioni a svolgere le attivita' indicate nel comma 2. Chiunque non adempie all'obbligo della comunicazione di cui al comma 2 e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Puo' essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione della detta autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.

Testo vigente dal 11 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art69bis · fonte del testo

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