Corte costituzionale

Sentenza n. 308/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/07/1992 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ("testo unico

delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope"), corrispondente all'articolo 71 della legge 22 dicembre

1975, n. 685, come modificato dalla legge 26 giugno 1990, n. 162

promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1991 dal Tribunale di

Potenza nel procedimento penale a carico di Danzi Michele iscritta al

n. 741 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio penale a carico di Danzi Michele,

imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

(testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti

e sostanze psicotrope), corrispondente all'art. 71 della legge 22

dicembre 1975 n.685, come modificato dalla legge 26 giugno 1990 n.

162, per aver illecitamente detenuto (per uso personale) eroina

contenente mg 154 di principio attivo e pertanto in quantità

superiore a quella media giornaliera (d.m.g.), il tribunale di

Potenza con ordinanza del 28 settembre 1991 ha sollevato questione di

legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 73 cit., in

riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.

Il tribunale - dopo aver premesso in punto di fatto che era

risultato, a seguito di consulenza tecnica neurospichiatrica, che

l'imputato assumeva un quantitativo medio giornaliero di eroina di

170 mg. - ritiene che il sistema sanzionatorio penale posto dalla

norma censurata comporti disparità di trattamento di situazioni

sostanzialmente analoghe. Infatti il discrimine, fondato sulla

d.m.g., tra illecito penale e condotta penalmente irrilevante risulta

essere fortemente penalizzante per i tossicomani il cui consumo medio

giornaliero sia superiore al quantitativo tabellato, essendo essi

esposti alla sanzione penale pur quando mantengano

l'approvvigionamento nei limiti del loro fabbisogno quotidiano,

mentre i tossicomani, la cui soglia di tolleranza sia al di sotto di

quel limite, vanno esenti da pena. Si ha quindi che l'adozione (negli

artt. 73 e 78 del cit. d.P.R. n.309 del 1990) di una dose media

giornaliera non personalizzata, osserva il tribunale rimettente, ha

l'effetto di sanzionare penalmente l'imputato - il quale (come nella

specie il Danzi) sia trovato in possesso di una quantità di sostanza

stupefacente (destinata ad uso personale), che, pur essendo superiore

alla d.m.g., sia inferiore alla dose giornaliera che abitualmente

egli assume o che gli necessita in relazione al suo grado e stadio di

tossicodipendenza - in contrasto così con la ratio della norma

incriminatrice, che è quella di sanzionare non già il consumo,

bensì, la detenzione di droga eccedente lo stretto necessario al

fabbisogno personale per il pericolo che tale eccedenza possa essere

destinata a terzi. Ritiene quindi che il limite dell'illiceità

penale dovrebbe essere fondato non su un dato quantitativo prefissato

(la d.m.g.), ma sulla dose media personale giornaliera, da valutarsi

volta per volta sulla base dei criteri diagnostici e di accertamento

di cui alle lettere a) e b) dell'art. 78 cit.

2. - Ancora con riferimento all'art. 3 Cost. il tribunale

rimettente censura ulteriormente il medesimo art. 73 cit. sotto il

profilo che per quantitativi al limite della d.m.g. è impossibile

dire se si sia, o meno, in presenza di una fattispecie penalmente

rilevante essendo variabile la percentuale di principio attivo

contenuto nella sostanza stupefacente. Né può porsi a carico del

tossicofilo o tossicodipendente, acquirente per uso personale,

l'onere di conoscere la quantità di principio attivo della sostanza

stupefacente per l'impossibilità pratica di una tale verifica. Per

ricondurre il sistema a legalità costituzionale il discrimine tra

condotta punibile e quella non punibile deve fondarsi "sulla realtà,

da accertarsi secondo i criteri propri dell'accertamento giudiziario,

applicando quei coefficienti di discrezionalità che impone l'esame

dei casi concreti".

3. - Infine il tribunale rimettente ritiene che il sistema della

legge n.162 del 1990 contenga un'intima contraddizione di fondo tra

istanza punitiva e finalità di riabilitazione del tossicodipendente,

atteso che - ove la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti

per uso personale non si esplichi in comportamenti che siano di reale

aggressione all'ordine pubblico e sociale - l'applicazione della

sanzione penale, anziché di trattamenti terapeutici socio-riabilitativi, vulnererebbe il precetto costituzionale dell'art. 32,

che tutela il diritto alla salute.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale di Stato, concludendo

per la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, perché

già dichiarate non fondate con sentenza n. 333 del 1991, ovvero per

la restituzione degli atti per jus superveniens (d.l. 8 agosto 1991

n. 247, convertito nella legge 5 ottobre 1991 n. 314). Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di costituzionalità dell'art.

73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia

di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope),

corrispondente all'art. 71 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come

modificato dalla legge 26 giugno 1990 n. 162, nella parte in cui - in

ipotesi di detenzione per uso personale - fonda il discrimine del

fatto penalmente rilevante sul criterio della dose media giornaliera

di sostanza stupefacente determinata in base ai quantitativi massimi

di principio attivo fissati con decreto del Ministro della sanità 12

luglio 1990 n.186 (artt. 75 e 78 d.P.R. n. 309/91 cit.), e non già

della dose abituale giornaliera di ciascun singolo assuntore, per

sospetta violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) sia

per il diverso, più gravoso, trattamento riservato al

tossicodipendente consumatore di elevati quantitativi giornalieri di

sostanza stupefacente rispetto a quello del tossicofilo assuntore di

più ridotte dosi giornaliere della stessa, sia per la disparità

conseguente all'imponderabile percentuale di sostanza da taglio alla

quale è mescolato il principio attivo della sostanza stupefacente

nell'illecito commercio al minuto.

Ulteriore questione di costituzionalità - in riferimento all'art.

32 Cost. - ha investito la medesima norma (art. 73 d.P.R. n. 309 del

1990) nella parte in cui sanziona penalmente la detenzione per uso

personale di sostanza stupefacente in misura superiore alla d.m.g.

(come sopra determinata) anche in mancanza di indizi di pericolosità

sociale nel detentore per sospetta lesione del diritto alla salute.

2. - In via preliminare non può essere accolta la richiesta

dell'Avvocatura generale dello Stato di restituzione degli atti per

jus superveniens atteso che - come già questa Corte ha rilevato

nella sentenza n.133 del 1992 - le modifiche introdotte con il

decreto-legge 8 agosto 1991 n. 247, convertito nella legge 5 ottobre

1991 n. 314, hanno riguardato la disciplina dell'arresto in flagranza

e quindi non incidono sugli aspetti sostanziali della normativa sulle

sostanze stupefacenti alla quale si riferisce l'ordinanza del

tribunale rimettente.

3. - Nel merito, la prima questione di costituzionalità non è

fondata.

Va premesso che il tribunale rimettente parte dal presupposto che

in ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale

lo scrimine tra la condotta sanzionata penalmente e quella rilevante

soltanto sul piano delle sanzioni amministrative discende dal

raffronto del quantitativo della sostanza detenuta con un parametro

medio ed oggettivo, rappresentato dalla dose media giornaliera di

principio attivo quale tabellata con decreto del Ministro della

sanità (art. 78 d.P.R. n. 309/90 cit.). Da tale interpretazione

della disposizione censurata questa Corte non ha motivo di

discostarsi al fine del controllo di legittimità costituzionale

della norma stessa.

4. - Quanto al primo profilo della denunciata disparità di

trattamento mette conto rilevare che - come già questa Corte ha

posto in evidenza nelle sentenze n. 333 del 1991 e n. 133 del 1992 -

comune alla incriminazione delle due situazioni in comparazione

(quella del tossicodipendente abituale e quella dell'assuntore

occasionale) è la ratio sottesa all'assoggettamento a sanzione

penale della detenzione per uso personale di quantità di droga

superiore alla dose media giornaliera, ratio che è quella di

combattere attraverso il divieto di accumulo (pur se finalizzato al

proprio consumo "differito") il mercato della droga in entrambi i

momenti in cui esso si articola: per un verso, contrastando il

pericolo che una parte della sostanza detenuta possa essere ceduta a

terzi; per altro verso costringendo l'offerta a modellarsi sulla

domanda indotta alla parcellizzazione, e così rendendo più

difficile lo spaccio.

Né a diversa valutazione può indurre la circostanza di fatto,

valorizzata dall'ordinanza di rimessione ed in concreto sussistente

nel giudizio a quo, dell'accertata abituale assunzione giornaliera da

parte del singolo tossicodipendente in misura superiore a quella media tabellata atteso che anche in tal evenienza è riscontrabile

un'eccedenza potenzialmente idonea ad essere ceduta a terzi.

In termini diversi - va peraltro avvertito - il problema potrebbe

porsi nei casi, pur marginali, in cui consumo e detenzione

oggettivamente si identificano nella medesima, unica condotta: tale

è quando il soggetto è colto mentre assume uno actu una dose

maggiore di quella tabellata ovvero quando, anche fuori da questa

ipotesi limite, si tratta di persona in stato di tanto avanzata

tossicodipendenza da essere dedito ad un'assunzione singola (ripetuta

più volte nell'arco di una giornata) di una quantità di sostanza

già di per sé sola superiore - ogni volta - alla d.m.g., così da

risultare certo che essa versi in una situazione per la quale non

può consumare se non detenendo, anche per il consumo immediato

unitario, una quantità superiore alla soglia di non punibilità. In

tali casi, invero, potrebbe apparire che (non la detenzione, ma) il

consumo stesso venga a formare oggetto della sanzione penale con la

conseguente non corrispondenza della punibilità alla ratio di fondo

della legge, come sopra individuata.

5. - Né la questione di costituzionalità è fondata sotto il

profilo che la quantità di principio attivo presente nella dose "da

strada" non è prevedibile, né conoscibile a priori (art. 3 Cost.),

censura questa che è già stata valutata e disattesa nella sentenza

n. 133 del 1992 e ancor prima nella sentenza 333 del 1991. Come la

Corte ha già considerato, il quantitativo di principio attivo di

sostanza stupefacente, che, commisto a sostanze da taglio, è

contenuto nelle singole dosi "da strada", costituisce un elemento di

fatto della condotta incriminata e quindi deve essere investito da

dolo (anche eventuale) dell'agente, con riferimento alla consistenza

della sostanza "normalmente" presente sul mercato. Tale accertamento

dell'elemento psicologico del reato è demandato alla prudente

valutazione del giudice del merito.

6. - Altresì non fondata è la questione di costituzionalità,

riferita all'art. 32 Cost.

La censura di illegittimità costituzionale della irrogazione di

una sanzione penale in luogo della previsione di un trattamento

mirato alla tutela della salute dell'agente, quando in concreto

manchino indizi di pericolosità sociale, si risolve nel problema

della offensività della condotta incriminata, già esaminato e

deciso nel senso della non fondatezza della relativa questione dalle

precedenti citate sentenze (n. 333 del 1991 e n. 133 del 1992), anche

con riferimento alla compatibilità (in linea di principio) con la

Costituzione della configurazione di reati di pericolo presunto

quando non sia irrazionale o arbitraria.

Verificata, quindi, la non illegittimità costituzionale

dell'assoggettamento a sanzione penale della detenzione (anche per

uso personale) di sostanze stupefacenti in quantità superiore alla

d.m.g., non vi è violazione dell'art. 32 Cost. non essendo esclusi,

ma essendo anzi previsti, dalla legge trattamenti socio-sanitari

mirati al recupero del soggetto agente ed alla tutela della sua salute. Inoltre al fine di favorire il recupero dei tossicodipendenti

è poi previsto l'istituto della sospensione dell'esecuzione della

pena inflitta (art. 90 d.P.R. n. 309/90 cit.), che trova applicazione

senza alcuna limitazione in ragione del tipo di sostanza stupefacente

detenuta (sent. n. 133 del 1992).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope),

corrispondente all'art. 71 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come

modificato dalla legge 26 giugno 1990 n. 162, sollevata in relazione

agli artt. 3 e 32 Cost. dal tribunale di Potenza con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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