(( Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope puo' chiedere al servizio pubblico per le dipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo. )) Qualora si tratti di persona minore di eta' o incapace di intendere e di volere la richiesta d'intervento puo' essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potesta' parentale o la tutela. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende unita' sanitarie locali, e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 nonche' con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente. 34 35 (( Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116. )) COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DEL REFERENDUM POPOLARE. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalita' ne' altri dati che valgano alla loro identificazione. (( Gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. )) Ogni regione o provincia autonoma provvedera' ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma. Il modello di scheda sanitaria dovra' prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

34

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica dei commi 1, 3, 4 e 7 del presente articolo).

D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79

35

Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, ha disposto (con l'art. 1, comma 27, lettera b)) che al comma 3 del presente articolo "le parole: «dell'unita'» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende unita'» e dopo le parole: «unita' sanitarie locali,» sono inserite le seguenti: «e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116»".

Testo vigente dal 21 maggio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 21 maggio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2006 al 21 maggio 2014. 32 parole tolte, 3 parole aggiunte.

tolto: 1.Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope puo' chiedere al servizio pubblico per le tolto: tossicodipendenze aggiunto: dipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per … di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativoaggiunto: . Qualora si tratti di persona minore di eta' o incapace di intendere e … nonche' con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente. tolto: 4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tolto: tossicodipendenze aggiunto: dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. … scheda sanitaria non contenga le generalita' ne' altri dati che valgano alla loro identificazione. tolto: 7. Gli operatori del servizio pubblico per le tolto: tossicodipendenze aggiunto: dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116tolto: , salvo l'obbligo di segnalare all'autorita' competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della … il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabiliaggiunto: . Ogni regione o provincia autonoma provvedera' ad elaborare un modello unico regionale di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79

    Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, ha disposto (con l'art. 1, comma 27, lettera b)) che al comma 3 del presente articolo "le parole: «dell'unita'» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende unita'» e dopo le parole: «unita' sanitarie locali,» sono inserite le seguenti: «e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art120 · fonte del testo

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