Corte costituzionale

Sentenza n. 443/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1994 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 28, 72, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo

unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza, promosso con ordinanza emessa l'8

febbraio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Porta

Giuseppe ed altra, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale nei confronti di Porta

Giuseppe e di Fusco Mirella, imputati del delitto di cui agli artt.

110 c.p. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere,

in concorso fra loro e senza la prescritta autorizzazione, coltivato

due piante di canapa indiana, il g.i.p. presso il Tribunale di Savona

ha sollevato, con ordinanza dell'8 febbraio 1994, questione

incidentale di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli articoli 28, 72, 73 e 75 d.P.R. n. 109/90 come modificati a

seguito del d.P.R. n. 171/93, per violazione dei principi di parità

di trattamento e di ragionevolezza della norma penale incriminatrice,

nella parte in cui non escludono la illiceità penale delle condotte

di coltivazione o fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope

univocamente destinate all'uso personale proprio.

Premesso che, a seguito dell'abrogazione referendaria, recepita

nel d.P.R. n. 171/93, non è più penalmente perseguibile chiunque

"per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque

detiene sostanze stupefacenti o psicotrope", ne ha inferito infatti

il giudice a quo che sarebbe per ciò appunto ingiustificatamente

discriminatoria la permanente punibilità, alla stregua delle norme

denunciate, della condotta (assolutamente omogenea) di colui che

(come nella specie) dette sostanze coltivi o fabbrichi, sempre per

uso esclusivamente personale.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri per eccepire l'infondatezza della questione così sollevata. Considerato in diritto La questione di legittimità delle norme incriminatrici della

"coltivazione o fabbricazione" di sostanze stupefacenti o psicotrope

univocamente destinate all'uso personale (artt. 28, 72, 73 e 75

d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) è, come in narrativa detto,

prospettata dal giudice a quo, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della

ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle omogenee

condotte - non più penalmente perseguibili a seguito

dell'abrogazione referendaria recepita con d.P.R. 171/93 - di

importazione, acquisto o detenzione delle medesime sostanze, per

l'identico uso personale.

La stessa autorità rimettente non si è però neppur posta il

problema se, proprio alla luce, e nel quadro del riferito ius

superveniens, l'operata depenalizzazione della condotta di "chi ..

comunque detiene" sia già interpretativamente estensibile alle

condotte di chi "coltiva e fabbrica" (le sostanze in oggetto, per il

fine indicato), quale previste dalla normativa denunciata.

E tale radicale omissione della pur doverosa previa verifica della

possibilità di una esegesi adeguatrice del dato normativo impugnato

costituisce - come già puntualizzato - motivo assorbente di

inammissibilità della questione sollevata (cfr. sent. 456/89): a

fortiori quando, come nella specie, i primi interventi

giurisprudenziali e dottrinali già risultino orientati proprio nel

senso della interpretazione conforme al precetto costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 28, 72, 73 e 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo

unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza) sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Savona, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:443 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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