((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE)). E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope ((...)), debitamente prescritti secondo le necessita' di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

Testo vigente dal 6 giugno 1993

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 443/1994

    Questione inammissibile
    23 dicembre 1994

    Come già puntualizzato, la radicale omissione, da parte del giudice 'a quò, della previa verifica della possibilità di una esegesi adeguatrice del dato normativo impugnato costituisce motivo assorbente di inammissibilità della questione sollevata. Perciò, nella specie, non può darsi ingresso alla questione di legittimità costituzionale delle norme incriminatrici della "coltivazione o fabbricazione" di sostanze stupefacenti o psicotrope univocamente destinate all'uso personale, sollevata sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle omogenee condotte - non più penalmente perseguibili a seguito dell'abrogazione referendaria recepita con d.P.R. n. 171 del 1993 - di importazione, acquisto o detenzione delle medesime sostanze per l'identico uso personale. L'autorità rimettente non si è infatti neppur posta il problema se proprio alla luce, e nel quadro, dello 'ius superveniens', l'operata depenalizzazione della condotta di "chi... comunque detiene" sia estensibile - con interpretazione conforme al precetto costituzionale - alle condotte di chi coltiva e fabbrica le sostanze in oggetto, per il fine indicato. Come invece avrebbe dovuto, tanto più in quanto i primi interventi giurisprudenziali e dottrinali già risultano orientati in tal senso. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 28, 72, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). - Sul dovere di verifica, nella normazione del giudizio di legittimità costituzionale, da parte del giudice 'a quò, della possibilità di una esegesi adeguatrice della norma impugnata, v. S. n. 456/1989. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 28 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 72 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1993

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1990 al 6 giugno 1993. 45 parole tolte, 16 parole aggiunte.

tolto: E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. E' altresi' vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unicoaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tolto: di cui al comma 1aggiunto: ..., debitamente prescritti secondo le necessita' di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art72 · fonte del testo

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