Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1992 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72, 72

quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ("Disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"), come

modificati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 ("Aggiornamento,

modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975 n. 685,

recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza")

e trasfusi negli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti

e sostanze psicotrope") e dell'art. 90 dello stesso d.P.R. promossi

con n. 8 ordinanze di varie autorità giudiziarie iscritte ai nn.

282, 283, 289, 394, 441, 493, 498 e 610 del registro ordinanze 1991 e

pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 17, 18, 23,

27, 33 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Bizzarri Giuseppe nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due distinte ordinanze del 12 marzo 1991 (nel

procedimento penale a carico di Santurri Umberto imputato di illecito

acquisto di gr. 0,120 di eroina) e del 13 marzo 1991 (nel

procedimento penale a carico di Bizzarri Giuseppe imputato di

illecita detenzione di gr. 60 di hashish) il Tribunale di Roma ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 73, 75

e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in

materia di disciplina degli stupefacenti) - corrispondenti agli artt.

71, 72 e 72 quater della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina

degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come

modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (Aggiornamento,

modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975 n. 685,

recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza)

- in relazione all'art. 3 Cost. (per violazione del principio di

ragionevolezza e di eguaglianza), nonché all'art. 25 Cost. (per

insussistenza della necessaria offensività dei comportamenti

punibili e per essere gli elementi costitutivi della fattispecie

penale posti con decreto del Ministro della sanità con conseguente

sospetta violazione del principio di riserva di legge in materia

penale).

2. - Con ordinanza dell'11 febbraio 1991 il giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Camerino, nel

procedimento penale nei confronti di Antolini Gianluca, imputato di

illecita detenzione di 1,533 grammi di hashish, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 72

quater della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata dalla

legge 26 giugno 1990 n. 162 in relazione all'art. 25 Cost. per essere

gli elementi costitutivi della fattispecie penale posti con decreto

del Ministro della sanità con conseguente sospetta violazione del

principio di riserva di legge in materia penale.

In particolare, secondo il giudice a quo, nessun criterio

predeterminato è previsto quale limite della discrezionalità

amministrativa nella determinazione della dose media giornaliera

delle singole sostanze stupefacenti.

3. - Con ordinanza dell'11 aprile 1991 il g.i.p. presso il

Tribunale di Roma - nel corso del procedimento penale contro

Gabrielli Marco e Mastropietro Leonardo, imputati del reato di

detenzione (per uso personale) di sostanze stupefacenti in quantità

superiore alla dose media giornaliera - ha sollevato questione

incidentale di costituzionalità degli artt. 73 e 75 d.P.R. 9 ottobre

1990 n. 309 per contrasto con gli artt. 3 e 25, 2 co., Cost.

Secondo il giudice rimettente la nuova fattispecie delittuosa -

che prescinde dalla verifica della pericolosità oggettiva della

condotta - viola l'art. 3 Cost. sia perché la previsione di una

presunzione iuris et de iure di spaccio per la detenzione di sostanze

stupefacenti in quantità superiore alla "dose media giornaliera" è

irragionevole in quanto contraria all'esperienza giudiziaria (che

insegna che non è dato escludere a priori in modo radicale ed in

termini di certezza che il tossicomane ricorra all'accumulazione di

sostanze stupefacenti destinate al soddisfacimento del fabbisogno

quotidiano); sia perché, ove si ritenga che sia sanzionato

penalmente anche il consumo di sostanze stupefacenti, è altresì

irragionevole l'estensione al tossicomane del trattamento

sanzionatorio penale applicabile allo spacciatore.

Il giudice rimettente lamenta inoltre che la condotta penalmente

rilevante (detenzione per uso personale di plus di d.m.g.) non è

lesiva di alcun bene tutelato e quindi contrasta con il principio

dell'offensività desumibile dall'art. 25 Cost.

4. - Con ordinanza del 23 aprile 1991 il Tribunale di Torino - nel

corso del procedimento penale contro Luini Renato, imputato del reato

di detenzione (per uso personale) di sostanze stupefacenti in

quantità superiore alla dose media giornaliera (mg. 136,3 di eroina)

- ha sollevato questione incidentale di costituzionalità degli artt.

71, 72 e 72 quater della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come

modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondenti

rispettivamente agli artt. 73, 75 e 78 del T.U. 9 ottobre 1990 n.

309) per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost. Osserva il

Tribunale rimettente che in base alla comune esperienza è

irragionevole ritenere con presunzione assoluta che la detenzione da

parte di un consumatore "medio", di una quantità di droga di poco

superiore al fabbisogno quotidiano possa essere posta a fondamento di

una prognosi legale di pericolo di spaccio.

Lamenta inoltre la disparità di trattamento (nella forma di pari

trattamento di situazioni diverse) atteso che l'acquirente

consumatore di una quantità di droga appena superiore alla dose media giornaliera potrebbe essere assoggettato alla stessa pena del

venditore.

Altresì - osserva il tribunale rimettente - nella detenzione per

uso personale di droga in quantità di poco superiore alla dose media

giornaliera non è configurabile lesione o esposizione a pericolo di

un bene giuridico che possa giustificare la sanzione penale.

Inoltre il meccanismo attraverso cui il legislatore individua la

fattispecie penalmente rilevante appare in contrasto con la riserva

di legge sancita dall'art. 25 Cost. atteso che la determinazione

della dose media giornaliera (e perciò del discrimine fra illecito

amministrativo e reato) è rimessa alla totale discrezione della P.A.

In particolare fissare il limite massimo di principio attivo per le

dosi medie giornaliere in maniera tassativamente tabulata,

ricollegandovi la linea di demarcazione fra illecito penale e non,

significa far discendere la responsabilità penale del soggetto da un

fattore (la misurazione) che per definizione presenta margini

pressoché imprescindibili di errore.

Il Tribunale rimettente invoca inoltre il principio del carattere

personale della responsabilità penale (art. 27, 1 co., Cost.). In

particolare, dopo la sentenza n. 364 del 1988 della Corte

costituzionale può enuclearsi un più generale principio secondo cui

non può esservi punibilità per un reato se il soggetto agente non

è in condizione di percepire l'antigiuridicità del comportamento

tenuto. Altresì occorre tener conto delle finalità di rieducazione

cui la pena deve necessariamente tendere (art. 27, 30 co., Cost.),

finalità che sarebbero frustrate ove si sottoponga a responsabilità

penale chi non versi (almeno) in una situazione di colpa, perché in

tal caso il soggetto non può cogliere, né condividere il bisogno di

essere rieducato.

Le norme censurate contrastano altresì con il principio

fondamentale di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. giacché la

previsione di un'identica sanzione per chi detenga un quantitativo di

sostanza stupefacente superiore alla dose media giornaliera a scopo

di cessione, rispetto a chi, nelle stesse condizioni dal punto di

vista oggettivo, dispone della sostanza al fine di farne

esclusivamente uso individuale è priva di ragionevole

giustificazione essendo diverso il grado di consapevolezza del

disvalore della condotta da parte dei due soggetti.

5. - Con ordinanza del 31 maggio 1991 il Tribunale di Sassari -

nel corso del procedimento penale contro De Martis Walter, imputato

del reato di importazione e detenzione di sostanze stupefacenti in

quantità superiore alla dose media giornaliera - ha sollevato

questione incidentale di costituzionalità dell'art. 78 del T.U. 9

ottobre 1990 n. 309 per contrasto con l'art. 25 Cost., considerato

che non sono stati determinati dalla legge i criteri che dovrebbero

essere seguiti dalla autorità amministrativa sanitaria per la

determinazione dei limiti quantitativi di principio attivo delle

sostanze stupefacenti e che - conseguentemente - è stata attribuita

alla autorità amministrativa la facoltà di creare gli elementi

normativi della fattispecie penale, che invece devono essere previsti

solo ed esclusivamente dalla legge.

6. - Con ordinanza dell'11 aprile 1991 il g.i.p. presso il

Tribunale di Campobasso - nel corso del procedimento penale contro

Agrippi Antonio ed Evangelista Massimo, imputati del reato di

detenzione (per uso personale) di sostanze stupefacenti in quantità

superiore alla dose media giornaliera (mg. 136,3 di eroina) - ha

sollevato questione incidentale di costituzionalità degli artt. 71,

72 e 72 quater della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata

dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondenti rispettivamente

agli artt. 73, 75 e 78 del T.U. 9 ottobre 1990 n. 309), nonché

dell'art. 90 del cit. T.U. per contrasto con gli artt. 3, 13 e 25

Cost.

In particolare il giudice rimettente prospetta la violazione

dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del pari trattamento

legislativo delle situazioni diverse dello spacciatore e del

consumatore, nonché la possibile violazione degli artt. 3, 13, 25

della Costituzione per la mancanza di offensività della detenzione

finalizzata al consumo. Infatti la legge n. 162 del 1990 punisce con

la sanzione penale la detenzione di sostanze stupefacenti

indipendentemente da una situazione di pericolo (concreto o presunto)

di destinazione delle stesse allo spaccio, venendo cosi ad equiparare

due situazioni sicuramente difformi, quella dello spacciatore e

quella del consumatore.

La d.m.g. costituisce poi nozione irreale, non sorretta da alcun

valido sostegno dal punto di vista tecnico-scientifico, posto tra

l'altro che la maggiore o minore efficacia stupefacente di una data

sostanza varia a seconda del modo di assunzione della stessa e del

grado di tolleranza del soggetto assuntore. L'accertamento giudiziale

circa l'effettiva destinazione di una determinata sostanza al consumo

o allo spaccio dovrebbe basarsi, dunque, non sulla nozione della

"dose media giornaliera", ma sull'effettivo tipo di condotta

dell'agente.

Inoltre il giudice rimettente lamenta la violazione dell'art. 25

Cost. atteso che il rinvio - contenuto nell'art. 78 censurato - ad un

decreto del Ministro della Sanità per la determinazione della d.m.g.

in relazione alle singole sostanze stupefacenti è totale e

dismissorio e non individua, né determina in alcun modo

concretamente, la nozione di "dose media giornaliera", né il

contenuto di questo concetto ovvero i criteri, i presupposti, i

caratteri o i parametri alla cui luce ricostruirlo, onde ne risulta

violata la riserva di legge in materia penale, imposta dall'art. 25

Cost.

Infine il giudice rimettente prospetta la violazione dell'art. 3

Cost. sotto il profilo del più grave trattamento normativo riservato

a situazioni meno gravi (detenzione di droghe leggere) rispetto a

quello previsto per situazioni più gravi (detenzione di droghe

pesanti); altresì lamenta analoga disparità di trattamento in danno

dei consumatori occasionali (situazione meno grave) rispetto ai

consumatori abituali (situazione più grave). Premesso che le cd.

droghe leggere non danno assuefazione, il giudice a quo ritiene ancor

più gravi i dubbi di costituzionalità, sopra indicati, ove riferiti

al consumatori di droghe leggere, per le quali più evidenti sono la

mancanza di offensività della condotta incriminata e la violazione

del principio di riserva di legge, essendo del tutto arbitraria la

determinazione della d.m.g. in mancanza di dati epidemiologici.

Inoltre l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena

detentiva previsto dall'art. 90 cit. non sarà mai applicabile ai

consumatori di cannabis, essendo detta sospensione condizionata

all'attuazione di un "programma terapeutico e socioriabilitativo" che

presuppone una tossicodipendenza non ipotizzabile nei confronti di

detti consumatori. Altresì - non risultando necessaria alcuna

riabilitazione anche nel caso di uso occasionale - verrebbe a crearsi

una disparità tra il trattamento meno grave riservato dall'art. 90

alla più grave situazione di chi fa un uso ininterrotto e

continuativo di droga, ed il trattamento più grave riservato

dall'art. 90 (in ragione dell'esclusione dell'applicabilità della

sospensione in esso prevista) alla meno grave situazione di chi ne fa

un uso solo occasionale.

7. - Con ordinanza del 24 aprile 1991 il g.i.p. presso il

Tribunale di Crotone - nel corso del procedimento penale contro

Dornio Francesco e Viscomi Giovanni, imputati del reato di detenzione

(per uso personale) di sostanze stupefacenti in quantità superiore

alla dose media giornaliera - ha sollevato questione incidentale di

costituzionalità dell'art. 73, primo comma, e 75, primo comma, del

d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per contrasto con l'artt. 3, primo

comma, Cost.

Il giudice a quo ritiene che il differente trattamento

sanzionatorio dettato dall'art. 75, 1 comma, d.P.R. n. 309 cit., (con

sanzioni amministrative per i detentori per uso personale di una

certa sostanza stupefacente entro i limiti massimi tabellati) e

quello dettato dall'art. 73, commi 1, 4 e 5 (con pena criminale per i

detentori sempre per uso personale, ma oltre il predetto limite) sia

ingiustificatamente differenziato e che il primo comma dell'art. 75

T.U. 309/90 sia incostituzionale nella parte in cui non prevede in

ogni caso l'assoggettamento alla sanzione amministrativa in essa

dettata di chi detenga sostanza stupefacente o psicotropa in

quantità anche superiore a quella per la stessa specificatamente

individuata dal D.M. n. 180 del 12.7.1990, ma tale che, anche per le

modalità ed i termini dell'accertamento dell'illecito, sia evidente

l'imminente e totale assunzione della stessa da parte del detentore.

8. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando

che trattasi di questioni identiche a quelle sollevate dal Tribunale

di Roma con ordinanze in data 12 ottobre 1990, 31 dicembre 1990, 9

gennaio 1991, nonché dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di

Grumello del Monte, con ordinanza dell'8 gennaio 1991, dal giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Camerino con

ordinanze dell'11 febbraio 1991, questioni decise dalla Corte con

sentenza n. 333 del 1991.

Ha concluso pertanto per la manifesta infondatezza delle questioni

medesime (salvo che per la questione sollevata dal Tribunale di

Sassari, per la quale - non tenendo ancora conto della cit. sent. n.

333/91 - ha concluso per una pronuncia di non fondatezza ritenendo

rispettato il principio costituzionale della riserva di legge per

essere la fattispecie incriminatrice compiutamente definita dalla

legge).

In particolare, poi, con riferimento alla questione di

costituzionalità sollevata dal Tribunale di Crotone, l'Avvocatura ha

anche chiesto, in via subordinata, la restituzione degli atti al

giudice a quo per jus superveniens

(d.l. 8 agosto 1991 n. 247).

9. - Si è costituito l'imputato Bizzarri sostenendo la fondatezza

delle censure di costituzionalità contenute nell'ordinanza del

giudice rimettente (Tribunale di Roma). Considerato in diritto

1. - Va premessa la riunione dei singoli procedimenti per

l'identità delle norme impugnate, e - sempre preliminarmente in rito

- va confermata la trattazione in camera di consiglio delle questioni

di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Roma con ordinanza

del 13 marzo 1991, ancorché in quel giudizio (relativo al

procedimento penale a carico di Bizzarri Giuseppe) vi sia stata la

costituzione della parte privata, atteso che - come meglio si dirà

in seguito - le censure mosse da quel giudice rimettente alla

normativa impugnata sono già state delibate nella sentenza n. 333

del 1991 di questa Corte.

2. - In via preliminare va poi respinta la richiesta

dell'Avvocatura di Stato di restituzione degli atti al giudice

rimettente (richiesta formulata con riferimento all'ordinanza del

g.i.p. presso il Tribunale di Crotone) atteso che le modifiche

introdotte con il decreto legge 8 agosto 1991 n. 247, convertito

dalla legge 5 ottobre 1991 n. 314, hanno riguardato la disciplina

dell'arresto in flagranza e quindi non incidono sugli aspetti

sostanziali della normativa sulle sostanze stupefacenti, alla quale

si riferisce l'ordinanza del Tribunale di Crotone, nonché quelle

degli altri giudici rimettenti.

3. - La prima delle numerose questioni di costituzionalità

sollevate, che si vengono ad esaminare separatamente, suddividendole

secondo le norme impugnate ed i parametri costituzionali di

riferimento, ha ad oggetto gli artt. 71, 72 e 72 quater della legge

22 dicembre 1975 n. 685, come modificati dalla legge 26 giugno 1990

n. 162 (corrispondenti rispettivamente agli artt. 73, 75 e 78 del

T.U. approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, norme alle quali di

seguito si farà esclusivo riferimento); tali disposizioni - secondo

i giudici rimettenti (g.i.p. presso il Tribunale di Roma, Tribunale

di Torino) - violano l'art. 3 Cost. perché prevedono un'arbitraria

ed irragionevole presunzione assoluta di spaccio di sostanze

stupefacenti nel caso di detenzione in misura superiore alla dose media giornaliera (di seguito d.m.g.) in quanto l'esperienza

giudiziaria mostra che non è dato escludere che i tossicodipendenti

ricorrano all'accumulazione di sostanze stupefacenti in quantità

superiore a tale parametro per il soddisfacimento del fabbisogno

quotidiano.

La questione è manifestamente infondata.

Nella sentenza n. 333 del 1991 questa Corte ha già affermato che

"le incriminazioni di pericolo presunto non sono incompatibili in via

di principio con il dettato costituzionale", purché non siano

irrazionali od arbitrarie. Ha quindi individuato la ratio (non

arbitraria, né irragionevole) della norma incriminatrice, che

prevede come reato la detenzione di sostanze stupefacenti per uso

personale in misura superiore alla d.m.g., nell'esigenza -

conseguente ad una più rigorosa valutazione del fenomeno-droga e dei

suoi effetti - sia di rendere "estremamente improbabile" che il

detentore possa spacciare, od anche solo cedere a terzi, pur se in

piccola parte, la sostanza detenuta, sia di limitare l'accumulo di

droga per uso personale al fine di contrastarne l'illecito traffico,

"costretto dalla parcellizzazione della domanda a moltiplicare i

rivoli dell'ultima fase dello spaccio".

Tale principio, più ampiamente argomentato nella citata sentenza,

non può che essere ribadito anche in questa sede, non avendo i

giudici rimettenti prospettato profili nuovi e diversi rispetto a

quelli già valutati da questa Corte.

4. - È stata poi sollevata (dal Tribunale di Roma, dal g.i.p.

presso il Tribunale di Roma, dal Tribunale di Torino, dal g.i.p.

presso il Tribunale di Campobasso, dal g.i.p. presso il Tribunale di

Crotone) questione di costituzionalità degli artt. 73, 75 e 78 del

T.U. citato per contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della

disparità di trattamento nella forma di pari trattamento di

situazioni diverse perché, in caso di detenzione di sostanze

stupefacenti in misura superiore alla d.m.g., sarebbero assoggettati

alla stessa pena sia lo spacciatore che ha ceduto la droga, sia il

tossicodipendente o tossicofilo che l'ha consumata.

Anche tale seconda questione è manifestamente infondata.

Ha già affermato questa Corte, nella cit. sentenza n. 333/91, che

le due fattispecie poste a raffronto (spaccio e mera detenzione per

uso personale di sostanze stupefacenti), ove aventi ad oggetto una

quantità appena superiore alla d.m.g. non sono affatto entrambe al

limite minimo della soglia di punibilità, atteso che lo spaccio,

essendo sanzionato anche se relativo a quantitativi inferiori alla

d.m.g., non rappresenta la condotta di minor disvalore penale

destinata in linea di principio all'applicazione della pena minima,

salva la possibile incidenza in concreto della valutazione

discrezionale del giudice ex artt. 132 e 133 c.p. al fine della

quantificazione della pena. Tale differenziazione sul piano

sanzionatorio - progressivamente più rilevante in caso di

quantitativi che superano in misura maggiormente considerevole la

d.m.g. - esclude la disparità di trattamento prospettata dai giudici

rimettenti, mentre la configurazione in tal caso di un solo reato con

plurime condotte alternative non è in sé arbitraria od

irragionevole in considerazione del fatto che "offerta (spaccio) e

domanda (consumo) sono profili interagenti di un unico fenomeno".

D'altra parte la posizione del "consumatore XX non spacciatore" si

differenzia ulteriormente perché - come ha già affermato questa

Corte - l'inequivoca destinazione all'uso personale della droga

detenuta anche in quantità "non lieve" può essere valorizzata dal

giudice penale al fine di ritenere non di meno integrato il

presupposto del fatto di "lieve entità", di cui al quinto comma

dell'art. 73, con conseguente applicazione delle meno severe pene da

tale disposizione previste, atteso che tra le "circostanze

dell'azione" ivi menzionate sono comprese anche le "circostanze

soggettive" tutte, e quindi anche le finalità della condotta tenuta

dall'agente; infatti, come risulta inequivocabilmente dagli atti

parlamentari (v. soprattutto l'intervento del rappresentante del

Governo, sen. Castiglione, Senato della Repubblica, seduta del 12

giugno 1990), la sostituzione, nel quinto comma dell'art. 73,

dell'originario riferimento "alle circostanze inerenti alla persona

del colpevole" con quello alle "circostanze dell'azione" era stata

dettata dall'esigenza di ampliare (e non già di restringere) la

rilevanza delle circostanze per comprendervi quelle soggettive e

quelle oggettive.

5. - Un'ulteriore questione di costituzionalità ha investito gli

artt. 73, 75 e 78 del T.U. citato per contrasto con gli artt. 13 e 25

Cost. per violazione del principio della necessaria offensività del

reato, quale limite alla discrezionalità del legislatore penale,

giacché nel caso della detenzione destinata al consumo o di

effettivo consumo di sostanze stupefacenti in quantità superiore

alla d.m.g. non sarebbe configurabile la lesione o l'esposizione a

pericolo di alcun bene giuridico che possa giustificare la sanzione

penale.

Anche tale questione - sollevata dal Tribunale di Roma, dal g.i.p.

presso il Tribunale di Roma, dal Tribunale di Torino, dal g.i.p.

presso il Tribunale di Campobasso - è manifestamente infondata; ed

infatti questa Corte, dopo aver precisato che la condotta punita è

la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti e non già

il consumo (né tanto meno - può aggiungersi - il consumo

pregresso), ha già ritenuto, nella più volte citata sentenza n. 333

del 1991, che il principio della necessaria offensività del reato

non è stato leso, essendo l'apprezzamento del legislatore in ordine

alla condotta prevista nella fattispecie penale astratta né

irrazionale, né arbitrario in ragione della (già ricordata) ratio

sottesa all'incriminazione della detenzione per uso personale di

quantità di droga superiore alla d.m.g.; ratio che è quella "per un

verso, di ridurre il pericolo che una parte della sostanza detenuta

possa essere venduta o ceduta a terzi, e, per altro verso, di indurre

la domanda, e di riflesso l'offerta, a modellarsi su quantitativi

minimi in guisa da costringere lo spaccio a parcellizzarsi al massimo

e da renderne così più difficile la pratica"; tutto ciò per

perseguire l'obiettivo di tutela di valori costituzionalmente

rilevanti (salute pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico).

Invece l'offensività della condotta concreta tenuta dall'agente

costituisce oggetto di accertamento (caso per caso) del giudice di

merito.

6. - Si è poi ritenuto (dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di

Camerino, dal Tribunale di Torino, dal Tribunale di Sassari, dal

g.i.p. presso il Tribunale di Campobasso) che i medesimi artt. 73, 75

e 78 del T.U. citato contrastino con l'art. 25 Cost. per violazione

della riserva di legge in materia penale in quanto è demandato ad un

decreto del Ministro della sanità la determinazione dei limiti

quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie

giornaliere senza che risulti soddisfatta l'esigenza di

predeterminazione ad opera della norma primaria del contenuto

essenziale della fattispecie penale.

Tale questione è stata già esaminata da questa Corte nella

sentenza n. 333 del 1991, in cui le norme censurate sono state

ritenute compatibili con l'obbligo della riserva di legge, essendo

sufficientemente determinato dalla norma primaria il precetto

penalmente sanzionato, mentre - in funzione di mera integrazione

dello stesso - è demandato al Ministro della sanità l'esercizio di

una discrezionalità meramente tecnica, tenendo conto dello stato

attuale delle conoscenze scientifiche, senza che sia consentita

alcuna valutazione in chiave di prevenzione o di repressione.

Invece l'eventuale illegittimità in concreto dell'integrazione

amministrativa della norma incriminatrice non pone un problema di

compatibilità con il precetto costituzionale della riserva di legge,

ma radicherebbe il potere-dovere del giudice ordinario di

disapplicare caso per caso il decreto ministeriale suddetto.

7. - Connessa a quest'ultima questione è poi quella,

specificamente sollevata dal Tribunale di Torino, che investe gli

artt. 73, 75 e 78 del T.U. citato, ulteriormente censurati per

contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. sotto i profili della disparità

di trattamento di situazioni analoghe, della violazione del principio

di offensività e della violazione del principio della riserva di

legge, perché la quantificazione in maniera tassativamente tabellata

della d.m.g. comporta la conseguenza di far discendere la

responsabilità del soggetto da un fattore (la misurazione) che per

definizione presenta margini pressoché imprescindibili di errore.

Anche in tal caso soccorrono le valutazioni già fatte nella

sentenza n. 333/91 per ritenere manifestamente infondata la

questione. Dovendo la soglia quantitativa (la d.m.g.), che scrimina

tra la detenzione punibile e quella non punibile, essere "media" ed

essere riferita all'arco di una giornata, è conseguenziale - ma non

per ciò solo irragionevole - che tale criterio presenti "margini

inevitabili di approssimazione", così come ogni standardizzazione.

È sufficiente però, per ritenere rispettato il precetto

costituzionale della riserva di legge, che la determinazione del

suddetto parametro avvenga secondo le attuali conoscenze scientifiche

e tecniche di campionatura e di accertamento, mentre la prevista

variabilità delle tabelle "in relazione alla evoluzione delle

conoscenze del settore " (art. 78, secondo comma) rappresenta un

sufficiente correttivo del possibile errore statistico del criterio

adottato.

8. - Un'ulteriore questione di costituzionalità (anch'essa

sollevata dal Tribunale di Torino) riguarda i medesimi artt. 73, 75 e

78 del T.U. citato per contrasto con il principio della personalità

della responsabilità penale, posto dall'art. 27, 1 co., Cost., e con

il principio della finalità di rieducazione cui la pena deve tendere

(art. 27, 3 co., Cost.) perché il soggetto agente non è posto in

condizione di percepire l'antigiuridicità del comportamento tenuto

per essere il discrimine quantitativo (della detenzione penalmente

rilevante), correlato non già alle sue personali necessità

quotidiane di droga, ma ad una misura rigidamente predeterminata in

via generale, non suscettibile di adattamento al caso concreto; e

perché inoltre, la variabilità dei quantitativi di sostanza pura

presente nelle singole dosi "da strada" viene a determinare una

situazione di rischio alla quale l'agente deve soggiacere a

prescindere da ogni effettiva componente individuale di

prevedibilità e consapevolezza.

Entrambi i profili di censura non sono fondati.

Ed infatti la coscienza dell'antigiuridicità della condotta -

valorizzata da questa Corte nella sentenza n. 364 del 1988, che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella

parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della

legge penale l'ignoranza inevitabile - attiene al precetto normativo

e non già al giudizio di disvalore ad esso sotteso, che è

espressione della scelta di politica criminale del legislatore, in

astratto sindacabile sotto i profili finora esaminati, ma non certo

censurabile ove in concreto difforme dall'apprezzamento soggettivo

del singolo autore della condotta vietata.

In particolare la citata sentenza n. 364/88, dopo aver giudicato

corretta la tesi della "inesistenza nella Costituzione di un vincolo

per il legislatore ordinario di non sanzionare penalmente fatti

carenti di effettiva conoscenza dell'antigiuridicità", ha poi

ravvisato come requisito subiettivo minimo costituzionalmente

necessario la possibilità della conoscenza della legge penale ed ha

conseguentemente elevato a ragione di esclusione della colpevolezza

l'ignoranza inevitabile della stessa, pur qualificando tale soltanto

quella che l'agente non ha potuto evitare nemmeno adempiendo ai

doveri strumentali di informazione e conoscenza.

La coscienza dell'antigiuridicità richiesta dalla Costituzione si

risolve quindi nella conoscibilità del precetto penale da parte del

soggetto agente, con la precisazione che anche "in relazione a reati

sforniti di disvalore sociale" deve ritenersi che "l'agente versi in

evitabile e, pertanto, rimproverabile ignoranza della legge penale"

quando la mancata percezione dell'illeceità derivi dalla violazione

degli obblighi di informazione della normativa vigente che sono alla

base di ogni convivenza civile.

Escluso il denunciato vizio di incostituzionalità della norma,

rimane però affidato al giudice di merito - nei limiti puntualizzati

dalla citata sentenza n. 364/88 - stabilire in concreto se - alla

stregua delle informazioni in proposito fornite al singolo

nell'attuale contesto storico - debba dirsi percepibile o non

percepibile dall'agente, anche a livello di mero dubbio, l'illiceità

della condotta tenuta, quale detentore di una quantità di droga

superiore alla d.m.g.

Quanto al secondo profilo questa Corte, nella sentenza n. 333/91,

ha già affermato che l'eventuale errore dell'agente

nell'apprezzamento della quantità di principio attivo contenuto

nella sostanza stupefacente detenuta non è privo di rilevanza

perché, al fine dell'integrazione dell'elemento soggettivo del dolo,

è necessario che egli sia consapevole di detenere (per uso

personale) una quantità totale di sostanza stupefacente tale che

contenga il relativo principio attivo in misura superiore a quella

tabellata nel decreto ministeriale.

9. - Gli artt. 73, 75 e 78 del T.U. citato sono poi sospettati

(dal g.i.p. presso il Tribunale di Campobasso) di contrastare con

l'art. 3 Cost., per disparità di trattamento nella forma di pari

trattamento di situazioni diverse dei vari possibili consumatori

perché, in caso di detenzione di sostanze stupefacenti in misura

superiore alla d.m.g., la condotta penalmente rilevante dipende da un

dato quantitativo oggettivo senza tener conto né della maggiore o

minore efficacia stupefacente della sostanza secondo il modo di

assunzione, né del grado di tolleranza del soggetto assuntore.

Anche tale questione è manifestamente infondata.

Questa Corte nella sentenza n. 333/91 ha riconosciuto - come già

rilevato - l'offensività della condotta del tossicodipendente o

tossicofilo che, per il suo personale consumo differito, accumuli una

quantità di sostanza stupefacente superiore a quella tabellata.

Superata tale soglia di punibilità, le circostanze soggettive ed

oggettive (che in concreto connotano la detenzione per uso personale

e tra cui rientrano il grado di tolleranza del soggetto assuntore

ovvero la maggiore o minore efficacia stupefacente del modo di

assunzione) possono essere non di meno apprezzate dal giudice penale

ex artt. 132 e 133 c.p. Pertanto il fatto che il medesimo

quantitativo di esubero della droga accumulata possa avere una

diversa valenza in ragione del maggiore o minore grado di tolleranza

del soggetto assuntore, ovvero delle modalità di assunzione, non è

privo di rilevanza e può condurre ad un trattamento differenziato in

termini di gravità del fatto accertato, non senza considerare che

l'offensività della condotta non viene meno per il fatto che

l'accumulo - in ragione dello stato di assuefazione particolarmente

accentuata del tossicodipendente - risulti essere di minima (ma non

nulla) entità.

10. - Infine il medesimo giudice rimettente censura l'art. 90 del

T.U. citato perché contrastante con l'art. 3 Cost., per disparità

di trattamento nella forma di pari trattamento riservato a situazioni

meno gravi (droghe leggere ovvero consumo occasionale) rispetto a

quello previsto per situazioni più gravi (droghe pesanti ovvero

consumo abituale ), applicandosi in particolare solo a queste ultime

la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per l'attuazione

di un programma terapeutico o socio-riabilitativo.

La questione non è fondata.

L'art. 90 T.U. approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede

che nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non

superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati

commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il

tribunale di sorveglianza può sospendere (una sola volta)

l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la

persona si è sottoposta o abbia in corso un programma terapeutico e

socioriabilitativo, sempre che dopo l'inizio di tale programma non

abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.

La soglia di applicabilità del beneficio è portata a quattro anni

di pena detentiva inflitta, ove i reati accertati siano quelli

previsti dal quinto comma dell'art. 73.

Il presupposto di applicabilità del beneficio (che, all'esito del

programma terapeutico e sempre che il tossicodipendente nei cinque

anni successivi al provvedimento non commetta un delitto non colposo

punibile con la sola reclusione, comporta l'estinzione della pena e

di ogni altro effetto penale) è quindi duplice: mancato superamento

di un tetto massimo di pena inflitta (ed a tal fine il tribunale può

tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più

condanne già divenute definitive); effettuazione di un programma

terapeutico e socioriabilitativo. Ed è essenzialmente questa seconda

condizione che costituisce la ratio dell'istituto volto a favorire il

recupero dei tossicodipendenti, che in tal modo abbiano concretamente

e meritevolmente mostrato di volersi adoperare per sottrarsi al giogo

della droga e nello stesso tempo si siano astenuti dal commettere

altri delitti (non colposi). Sicché questa speciale sospensione

dell'esecuzione della pena detentiva assume un carattere latamente

premiale (che l'accomuna alla disciplina altrettanto speciale della

custodia cautelare e dell'affidamento in prova prevista

rispettivamente dagli artt. 89 e 94 T.U. cit. ove il

tossicodipendente si sottoponga ad un programma terapeutico di

recupero) ed una connotazione incentivante del recupero stesso

(perché la mancata prosecuzione del programma comporta la revoca del

beneficio).

Secondo il giudice rimettente, però, l'ammissione al beneficio -

proprio perché è condizionato alla praticabilità da parte del

soggetto di un programma terapeutico e socioriabilitativo -

presuppone uno stato di tossicodipendenza non ipotizzabile in caso di

consumatori occasionali, o di consumatori di droghe leggere che non

inducono dipendenza.

Deve però rilevarsi che la norma censurata non contiene, nel suo

tenore testuale, nessuna limitazione in ragione del tipo di sostanza

stupefacente che abbia determinato nel soggetto condannato lo stato

di dipendenza (inteso come limitazione dell'area del libero arbitrio

e della piena capacità di autodeterminazione, indotta

dall'abitualità del consumo di sostanze stupefacenti), stato che

costituisce l'unico elemento giuridicamente rilevante. L'accertamento

in concreto dello stato di tossicodipendenza del soggetto condannato

unitamente a quello del correlato carattere terapeutico e

socioriabilitativo del programma di recupero è demandato al

tribunale di sorveglianza. Nessuna disparità di trattamento sussiste

quindi in ragione del tipo di sostanza stupefacente che abbia

determinato lo stato di dipendenza.

Nel caso invece di consumo occasionale ovvero di consumo abituale

che non abbia causato alcuno stato di tossicodipendenza viene meno il

presupposto della misura premiale nel senso che l'eventuale

persistere del soggetto nel consumo di droga è pienamente ed

integralmente nella sfera del suo libero arbitrio, sicché non è

ingiustificatamente discriminante per la diversità delle situazioni

poste in comparazione che non trovi applicazione la speciale misura

della sospensione dell'esecuzione della pena, non essendo

ipotizzabile alcuna terapia o riabilitazione del "tossicofilo-non

tossicodipendente" da incoraggiare e sostenere. In tali casi però -

ricorrendone i presupposti - può trovare applicazione (in sede di

pronuncia della condanna) il generale beneficio della sospensione

condizionale della pena.

Se però la disciplina differenziata contenuta nella norma

censurata non confligge con il canone costituzionale dell'eguaglianza

di trattamento, non di meno - nel quadro della globale verifica, sul

concreto terreno applicativo, degli effetti della legge n. 162 del

1990, anche al fine di "individuare le linee di ogni possibile ed

utile modifica migliorativa" (sent. 333/91) - è rimessa alla

discrezionalità del legislatore pure la eventuale valutazione

dell'opportunità di introdurre, in relazione ai reati previsti

dall'art. 73, quinto comma, cit., una parallela misura premiale anche

in favore del mero tossicofilo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 82 bis della legge 22 dicembre 1975 n. 685,

come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondente

all'art. 90 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo unico delle leggi

in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope),

sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione dal giudice per

le indagini preliminari presso il tribunale di Campobasso con

l'ordinanza in epigrafe;

b) Dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater della legge 22 dicembre

1975 n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162

(corrispondenti rispettivamente agli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9

ottobre 1990 n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina

degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sollevata in relazione

all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione dal tribunale di

Torino con l'ordinanza in epigrafe;

c) Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater della legge 22 dicembre

1975 n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162

(corrispondenti rispettivamente agli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9

ottobre 1990 n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina

degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sollevate in relazione

agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione dal tribunale di Roma, dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Camerino,

dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma,

dal tribunale di Torino, dal Tribunale di Sassari, dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Campobasso, dal giudice

per le indagini preliminari presso il tribunale di Crotone con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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