Art. 78 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2) Quantificazione delle sostanze

((1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanita' e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensita' dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49)).

Testo vigente dal 28 febbraio 2006

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 74/1994

    Questione inammissibile
    3 marzo 1994

    Manifesta inammissibilità delle questioni in quanto il decreto-legge, contenente le disposizioni impugnate, non è stato convertito in legge nei termini prescritti. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale vertenti su norme di decreti-legge non convertiti, v. 'ex plurimis' O. n. 503/1993. red.: A.P. rev.: S.P.

    Art. 25 cost. · Art. 75 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 78 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 133/1992

    Questione infondata
    27 marzo 1992

    La coscienza della antigiuridicità della condotta, attenendo al precetto normativo e non già al giudizio di disvalore ad esso sotteso che è espressione della scelta di politica criminale effettuata dal legislatore, si risolve, nella conoscibilità del precetto penale da parte del soggetto agente, con la precisazione che anche in relazione a reati sforniti di disvalore sociale deve ritenersi che l'agente versi in rimproverabile ignoranza della legge penale quando la mancata previsione della illiceità derivi dalla violazione degli obblighi di informazione della vigente normativa che siano alla base di ogni civile convivenza; deve perciò escludersi che il discrimine fra detenzione di stupefacenti lecita o illecita, correlato ad una misura normativamente predeterminata invece che al fabbisogno personale del soggetto, sia in contrasto con i principi della personalità della responsabilità penale e con quello della funzione rieducativa della pena in conseguenza del fatto che il soggetto agente non sarebbe in condizione di percepire l'antigiuridicità della propria condotta. (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater, l. 22 dicembre 1975, n. 685, come mod. dalla l. 26 giugno 1990, n. 162 e riprodotti negli artt. 73, 75 e 78 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma Cost.). - Sull'ignoranza della legge penale v. S. n. 364/1988.

    Art. 82-bis Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 90 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 cost. · Art. 71 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 333/1991

    Questione infondata
    11 luglio 1991

    Con la introduzione di una più rigorosa, rispetto al passato, limitazione della non punibilità della detenzione di sostanze stupefacenti, attuata, nella nuova legge emanata in materia, mediante la riduzione della quantità di sostanze la cui detenzione non costituisce reato, si è ritenuto di combattere più efficacemente il mercato della droga, limitando, con il divieto di accumulo, la quantità di sostanza stupefacente che il soggetto agente può detenere giornalmente senza incorrere in sanzioni penali, con il duplice effetto, per un verso, di ridurre il pericolo che una parte della sostanza possa essere ceduta e, per altro verso, di indurre la domanda, e di riflesso l'offerta, a modellarsi in quantitativi minimi in guisa da costringere lo spaccio a parcellizzarsi al massimo, si' da renderne più difficile la pratica. La scelta del legislatore non appare quindi irrazionale o arbitraria, ne' può dirsi violato il principio della offensività, in quanto l'offensività deve ritenersi di norma implicita nella configurazione del reato e nella sua qualificazione di illecito da parte del legislatore. Ne', infine, appare arbitrario l'aver previsto una disciplina unitaria per i diversi tipi di droga pesante o leggera, essendo comunque possibile una graduazione della sanzione in relazione al loro rispettivo disvalore penale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificati dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 e corrispondenti agli artt. 73, 75 e 78 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) - Riguardo al principio di offensività: S. n. 62/1986.

    Art. 71 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 72 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 72-quater Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 1993 al 28 febbraio 2006. 54 parole tolte, 67 parole aggiunte in 4 capoversi.

aggiunto: 1. Con decreto del tolto: Ministro della sanita', aggiunto: Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanita'tolto: , sono determinati:

tolto: a) aggiunto: e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche tolto: eaggiunto: , medico-legali tolto: per accertare l'uso abituale aggiunto: e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensita' dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotropetolto: ;

tolto: b) LETTERA ABROGATA aggiunto: ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis COMMA ABROGATO DAL D.tolto: P.R. 5 GIUGNO 1993aggiunto: L. 30 DICEMBRE 2005, N. tolto: 171 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE;

tolto: c) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993 aggiunto: 272, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. tolto: 171 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore aggiunto: 49.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art78 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari